Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10574 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10574 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 21357-2008 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIAS.TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio
dell’avvocato DE BERARDINIS DANIELA, rappresentata e
difesa dall’avvocato DE VITA BARTOLO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

1011

contro

CANTISANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE JONIO 54, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 07/05/2013

RIGGIO CORRADO,

che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato POLITO ELIO, giusta delega in
atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 668/2008 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 26/05/2008 R.G.N. 1460/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
IANNIELLO;
udito l’Avvocato DE VITA BARTOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE 9 che ha concluso per
il rigetto del ricorso

_

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di una complessa vicenda giudiziaria, promossa nei confronti della ASL
SA/3 dal dr. Vincenzo Cantisani – medico convenzionato col S.S.N. per
l’attività di continuità assistenziale – con ricorso depositato il 30 aprile 2003,
tendente ad ottenere la condanna della ASL a pagargli la somma di €

dal 1°.1.95 al 31.12.2002, sulla base di una interpretazione della relativa fonte
normativa – rappresentata dalla legge n. 38/86, dal D. Lgs. n. 502/92 e dagli
accordi collettivi relativi ai medici convenzionati resi esecutivi coi DD.PP.RR.
n. 484/1996, art. 58, comma 4° e art. 45, lett. c), n. 41/p 1, art. 17, comma 1°
lett. d) e D.P.R. n. 270/2000, art. 68, comma 4 — diversa da quella sostenuta
dalla ASL, controversa risolta nel giudizio di merito con la condanna, già in
primo grado, della Azienda a pagare al Cantisani la minor somma di €
1.877,21, oltre accessori, confermata dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza depositata in data 26 maggio 2008 e notificata il successivo 26 giugno,
residuano poche questioni, proposte dalla ASL SA/3 col ricorso per cassazione
notificato in data 20-23 agosto 2008, affidato a tre motivi.
Il dr. Vincenzo Cantisani resiste alle domande con rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 — Col primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art.
2948, primo comma c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto
che la avvenuta riliquidazione del compenso aggiuntivo nell’anno 1997, comportasse l’implicita rinuncia della Azienda alla prescrizione quinquennale, termine comunque valutato dalla Corte come non ancora trascorso dalla data di
tale riliquidazione alla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione che
aveva preceduto l’avvio del giudizio.
Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito, che a
norma dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile, ratione temporis, al ricorso, delimita
l’ambito della censura: “Dica… se vi è stata, da parte dei giudici di merito

29.615,89 a titolo di differenze relative al compenso aggiuntivo per il periodo

violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4
c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c., per non
avere i giudici di merito correttamente valutato gli elementi di diritto e documentali posti a base delle istanze di parte resistente in primo grado e appellante in secondo grado, circa la sussistenza dell’eccepita prescrizione del credito vantato”.

2 — Col secondo motivo, la ASL ricorrente deduce l’erronea interpretazione dell’art. 17, comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 41/1991 anche in relazione
al D.P.R. n. 13/1986, alla L. n. 38/1986 nonché al D.P.R. n. 484/1996 e al
D.P.R. n. 270/2000, imputando alla Corte territoriale di non essersi attenuta al
massimale di 104 ore previsto da tali norme ed altri errori o mancanze (che peraltro non sempre sembrano trovare riscontro sul reale contenuto della pronuncia impugnata).
Il motivo conclude col seguente quesito: “Dica.., se vi è stata da parte
dei giudici di merito violazione delle norme di cui…, per non avere i giudici di
merito correttamente valutato gli elementi di diritto posti a base delle istanze
di parte resistente in primo grado e appellante in secondo grado, circa la correttezza delle determinazioni di calcolo dell’importo del compenso aggiuntivo
spettante ai medici addetti al servizio di continuità assistenziale in generale e
al dr. Cantisani nello specifico determinate nelle deliberazioni della ASL SA/3
nn. 2664 e 2665 del 9 giugno 1997”.
3 — Col terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 17, comma 1,
lett. D) del D.P.R. n. 41/1991 in combinato con il D.P.R. n. 13/1986, la L. n.
38/1986 nonché il D.P.R. n. 484/1996 e al D.P.R. n. 270/2000, in relazione
all’accordo integrativo regionale della medicina generale per la Campania approvato dalla giunte regionale con delibera del 20 giugno 2003, “per avere il
giudice di gravame ritenuto chiarificatrice, ai fini del corretto inquadramento
della fattispecie in esame, la circostanza che si ricava dalla formulazione
dell’accordo integrativo da ultimo citato, ) .
2

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito: “Dica… se
vi è stata, da parte dei giudici di merito violazione e falsa applicazione delle
norme di cui… per avere i giudici di merito fondato la propria decisione
sull’accordo integrativo regionale per la Campania, approvato dalla giunta
regionale con delibera del 20 giugno 2003, non applicabile, ratione temporis
alla fattispecie der qua” .

Il ricorso è inammissibile per la inidoneità dei quesiti di diritto a consentire al giudice, sulla base della sua sola lettura, di comprendere l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito.
Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, inoltre (cfr., per
tutte, Cass. 7 marzo 2012 n. 3520, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c) il quesito inerente ad una censura di diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare
il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione
del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in
grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compito dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può
consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel
mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo.
Nel caso in esame nessuno dei tre quesiti evidenzia la discrasia tra la
ratio decidendi della sentenza impugnata e il principio di diritto che si vorrebbe affermato dai giudici (cfr. al riguardo, anche Cass. S.U. 14 febbraio 2008 n.
3519) e non viene specificatamente indicata la fattispecie concreta cui si fa riferimento (la cui necessità è, ad es., ribadita da Cass. S.U. 27 marzo 2009 n.
7433).
In ognuno dei quesiti, la ricorrente si limita infatti ad invocare dalla
Corte l’accertamento della violazione delle norme indicate, per di più in rela3

zione ad una fattispecie concreta dal contenuto del tutto generico o che rinvia
ad atti del giudizio richiamati nel corpo del motivo.
Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto e
la ASL va condannata alle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.
P. Q. M.

stente le spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed C
1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013
Il PresiOnte

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resi-

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