Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10574 del 04/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13681/2012 proposto da:
WILLY E BILLY s.a.s. di L.D. & C., in persona del
legale rappresentante pro tempore, L.D. e
R.P., rappresentati e difesi dagli Avv. Giuseppe Tenchini e Fabio
Franco ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma,
Via F. de Sanctis n. 4;
– ricorrenti –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi
12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/24/11 della Commissione tributaria
Regionale del Piemonte, sezione di Torino, depositata il 11/4/2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2020
dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. A seguito di processo verbale di contestazione, l’Ufficio finanziario notificava alla società contribuente e ai suoi soci, L.D. e R.P., a titolo di reddito di partecipazione, specifici avvisi di accertamento relativi alle annualità 2002 e 2003 volti al recupero, ai fini IVA, IRAP e IRPEF, degli importi indicati nel richiamato p.v.c. quali costi indeducibili e presunti maggiori ricavi non dichiarati, assumendo rilievo anche il mancato perfezionamento del procedimento di adesione in esito alla notifica del relativo invito al contraddittorio.
2. Avverso i suddetti avvisi i contribuenti proponevano autonome impugnazioni deducendo l’infondatezza della ricostruzione dei maggior ricavi stante la differenza tra le caratteristiche dell’attività tra l’anno di accesso (2006) e quella oggetto di accertamento (2002-2003), riconoscendo, al contrario, la legittimità del recupero a tassazione per costi indeducibili e chiedendo, infine, la disapplicazione delle sanzioni.
3. la CTR con sentenza n. 49/24/11, depositata l’11/4/2011, confermava la decisione di primo grado e, per l’effetto, rigettava i ricorsi.
4. Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
4. L’agenzia dell’Entrate ha depositato controricorso.
5. Con istanza del 3/10/2017, i contribuenti comunicavano di avere presentato, con riferimento agli avvisi di accertamento sopra indicati, domanda di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e, pertanto chiedevano la sospensione, sino al 31 dicembre 2018, del presente giudizio prevista dal comma 8.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo i contribuenti presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine sopra indicato la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020