Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10573 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., BU.MA., elettivamente domiciliati in ROMA

VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE

MARIA, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MARACALAGONIS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2 005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 12/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRANDA GIANCARLA per delega Avv.

SALVINI LIVIA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Maracalagonis notificava a B.M. e B. M. avvisi di liquidazione con i quali era recuperata a tassazione la maggiore imposta comunale sugli immobili per le annualita’ dal 1999 al 2001 relativa ad un fabbricato di proprieta’ degli stessi sito nel territorio del comune in forza di rendita messa in atti dall’Ufficio del Territorio in data 17 luglio 1998.

Avverso gli avvisi proponevano ricorso i contribuenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, deducendo la carenza di motivazione degli avvisi, ed inoltre che la rendita non era mai stata loro notificata, ed in ogni caso questa non poteva applicarsi retroattivamente rispetto all’avviso di liquidazione. Contestavano inoltre la legittimita’ della variazione di classamento operata dall’Ufficio del Territorio.

La Commissione, con due distinte sentenze, respingeva i ricorsi.

Appellavano i contribuenti e La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, riuniti i procedimenti, respingeva i gravami con sentenza n. 37/7/05, in data 19-9-05, depositata in data 12-10-2005.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione i contribuenti, con tre motivi.

Il Comune non svolge attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Espongono che erroneamente la Commissione ha affermato che la rendita attribuita al fabbricato dall’Ufficio del Territorio nel 1998 era divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte dei contribuenti essendo stata comunicata mediante affissione all’albo pretorio, forma di pubblicazione ritenuta lecita in quanto il provvedimento di attribuzione era anteriore al 31/12/1999, in quanto l’art. 74, comma 3 citato consentiva espressamente di impugnare la rendita unitamente all’atto impositivo del Comune sulla stessa fondato che funge anche da notificazione della rendita medesima,con cio’ dovendosi ritenere non definitivo l’atto di classamento.

Sostengono inoltre che il Comune non aveva provato la avvenuta affissione della rendita all’albo pretorio.

Con il secondo motivo deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis ed inoltre omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Sostengono che gli avvisi di accertamento erano carenti di motivazione, risultando solo la indicazione della rendita e della imposta su di essa calcolata, senza indicare le ragioni che hanno dato origine alla variazione catastale e senza allegazione di copia dell’atto di variazione, con violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; e che sul punto la Commissione aveva omesso di esprimersi.

Con il terzo motivo, svolto in via subordinata alla reiezione dei precedenti, i ricorrenti eccepiscono la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1 e 2 e art. 59 nonche’ violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3. Espongono che nel ricorso introduttivo erano state esposti motivi di censura non solo contro gli atti impositivi del Comune, ma anche in relazione alla legittimita’ ed erroneita’ della rendita catastale attribuita al fabbricato. A fronte della eccepita carenza di legittimazione passiva del Comune al riguardo, i ricorrenti avevano chiesto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ufficio del Territorio, ottenendo diniego. Sostengono che per quanto tra la controversia nei confronti del Comune e quella nei confronti dell’Ufficio del Territorio vi sia litisconsorzio facoltativo, trattandosi di cause astrattamente scindibili, tuttavia nel caso che nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 73, comma 3, sia stata eccepita la illegittimita’ della rendita catastale la integrazione del contraddittorio si palesa come necessaria pena la nullita’ del procedimento. Il primo motivo non e’ fondato.

Con la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 il legislatore, in relazione al fatto che la disciplina vigente non imponeva la notificazione della rendita al contribuente ai fini del conferimento di efficacia alla stessa, ha inteso concedere un rimedio straordinario, dichiarando che gli atti impositivi fondati su rendite attribuite entro il 31-12-1999 emessi dopo la entrata in vigore della legge, costituissero anche atti di notificazione della rendita, onde consentire la impugnazione di questa nei confronti dell’Ufficio del Territorio.

E’ quindi esatto l’assunto dei ricorrenti che a seguito della entrata in vigore della predetta disposizione di legge la rendita di cui sopra, riferita alle annualita’ in contestazione, non poteva considerarsi definitiva, ma l’effetto di tale constatazione sulla pronuncia e’ irrilevante in quanto la rendita era comunque efficace, ed i contribuenti stessi, come rilevato sub infra, non si sono avvalsi del rimedio concesso dal legislatore.

Del pari ininfluente alla luce di quanto sopra e’ la circostanza della affissione o meno della rendita all’albo pretorio.

Anche il secondo motivo non e’ fondato.

Non e’ infatti necessario che l’atto impositivo del Comune contenga una esauriente motivazione in ordine ai fatti giustificativi del nuovo classamento del fabbricato o ad esso sia allegato l’atto di attribuzione di rendita in quanto l’ente non ha competenza al riguardo, essendo la attribuzione di rendita, e le controversie relative, di esclusiva pertinenza della Agenzia del Territorio, e costituendo per l’ente impositore esclusivamente il presupposto di fatto della applicazione di imposta.

E’ quindi sufficiente che l’atto esponga i dati della variazione di rendita che ne costituisce il presupposto, con gli estremi identificativi, della stessa, onde porre i contribuenti a conoscenza della avvenuta attribuzione e consentire ai medesimi la autonoma impugnazione nei confronti dell’Ufficio autore della variazione.

Nella specie, non e’ controverso, come risulta dalla parte espositiva della impugnata sentenza, che tali dati siano riportati dagli atti oggetto del giudizio.

Anche il terzo motivo di ricorso non puo’ essere condiviso.

Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, per la quale unico legittimato passivo e’ la Agenzia del territorio.(gia’ Ufficio del Territorio) non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tra detta Agenzia ed il Comune, che e’ privo di autonoma legittimazione in ordine alla determinazione della rendita, la quale peraltro, come detto sopra, costituisce il presupposto di fatto della imposizione in materia di ICI e della misura della medesima e che lo stesso ente e’ tenuto ad osservare. Sussiste quindi tra la impugnazione della rendita e quella relativa all’atto impositivo del Comune che su tale rendita si fonda un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma impugnazione dell’atto di variazione di rendita con citazione dell’Agenzia del Territorio da parte del ricorrente nello stesso processo in cui e’ citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, che rimangono tuttavia autonome. Nulla a tale proposito immuta la disposizione di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 la quale si limita a rimettere in termini il contribuente per la impugnazione della rendita, ma non ha effetto sulla disciplina sostanziale dei rapporti considerati. (v, Cass. n. 9203/2007, n. 25678/08).

Ne deriva che non avendo i contribuenti citato l’Ufficio del Territorio, la mera proposizione nel giudizio contro il Comune di rilievi attinenti i criteri di determinazione della rendita, in ordine ai quali il Comune e’ estraneo, e pertanto non legittimato passivamente, non comporta ipotesi di litisconsorzio necessario e quindi di integrazione obbligata del contraddittorio ai sensi dell’art 102 c.p.c..

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di attivita’ difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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