Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10573 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27444-2015 proposto da:

P.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

ZANELLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI UDINE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANGIACOMO

MARTINUZZI, CLAUDIA MICELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

ZANELLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 135/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/05/2015 R.G.N. 267/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato ANDREA ZANELLO;

udito l’Avvocato NATALIA PAOLETTI per delega Avvocato NICOLO’

PAOLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Trieste ha respinto l’appello proposto da P.C. avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere, previa disapplicazione della Delib. della giunta comunale 9 luglio 2009, n. 228, l’accertamento della illegittimità della determinazione del 29 luglio 2009, con la quale il Comune di Udine aveva risolto, a decorrere dal 4 gennaio 1997, il rapporto di lavoro intercorrente fra le parti, per avvenuto superamento del periodo di comporto. Il ricorrente aveva domandato la reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato e la condanna dell’ente territoriale al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella della effettiva riammissione in servizio, oltre al risarcimento del danno biologico.

2. La Corte territoriale ha premesso che il P., perito edile inquadrato nella sesta qualifica funzionale, a partire dal novembre del 1992 si era assentato dal lavoro, perchè affetto da disturbo della personalità con reazione ansioso depressiva. Entrato in vigore il C.C.N.L. 6/7/1995, con il quale il periodo di comporto era stato quantificato in 18 mesi, salva la possibilità della amministrazione di concedere un ulteriore periodo di pari durata su richiesta del dipendente, il P. aveva domandato il 27 settembre 1995 di usufruire di un periodo di aspettativa, dichiarandosi disponibile a sottoporsi a visita collegiale. L’accertamento era stato svolto l’11 agosto 1996 ed aveva consentito di accertare la idoneità al lavoro del dipendente. Poichè quest’ultimo non aveva ripreso servizio, l’amministrazione aveva contestato la assenza ingiustificata dal lavoro e con atto del 23 aprile 1997 aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro, evidenziando che il periodo di comporto era definitivamente spirato il 4 gennaio 1997.

3. La deliberazione era stata impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 632/2009, aveva annullato il provvedimento per difetto di motivazione, precisando, peraltro, che restavano “salvi e riservati gli ulteriori atti del Comune in merito alla rivalutazione della posizione del ricorrente, con riferimento al suo stato di salute, dal quale evincere sia la possibilità di concedere o meno l’ulteriore periodo art. 21, ex commi 2 e 3, sia la possibilità di adibirlo a proficuo lavoro in mansioni diverse “.

4. A seguito del giudicato amministrativo il Comune di Udine aveva adottato in data 9 luglio 2009 una nuova delibera di risoluzione del rapporto, alla quale aveva fatto seguito la determinazione dirigenziale che aveva recepito l’atto deliberativo in parola, i cui effetti erano stati fatti retroagire alla data di scadenza del periodo di comporto, ossia al 4 gennaio 1997.

5. Il P. aveva nuovamente impugnato il licenziamento in via stragiudiziale e aveva proposto distinti ricorsi: al Consiglio di Stato, per l’ottemperanza della sentenza n. 632/2009, e al Tribunale di Udine, per sostenere la illegittimità del nuovo atto adottato. Quest’ultimo aveva pronunciato dopo che era stato respinto il ricorso per ottemperanza e aveva ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato, con la quale era stato dato atto della piena correttezza della esecuzione data dal Comune al giudicato, impedisse l’accoglimento della domanda per il principio del ne bis in idem.

6. La Corte territoriale, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto condivisibile il percorso argomentativo seguito dal Tribunale evidenziando, in sintesi, che il ricorrente si era “intenzionalmente servito della facoltà di impugnare il licenziamento mediante giudizio di ottemperanza, giudizio che si instaura innanzi ad un giudice dotato di poteri di cognizione” e detta scelta impediva all’attore di proporre la stessa domanda anche dinanzi al giudice ordinario ” essendosi ormai esaurite le possibilità di riesame della vicenda accordate dall’ordinamento”.

7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.C. sulla base di tre motivi. Il Comune di Udine ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, al quale il P. ha replicato, formulando un’unica censura. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo P.C. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Evidenzia il ricorrente che l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell’adempimento da parte dell’amministrazione dell’obbligo imposto dal precedente giudicato. Aggiunge che il potere del giudice dell’ottemperanza di emettere un nuovo giudizio di cognizione in funzione integrativa incontra il limite esterno della giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che detto potere non può essere esercitato qualora la materia controversa risulti devoluta alla cognizione di altro giudice. Il giudice del merito, pertanto, nell’interpretare il giudicato esterno, avrebbe dovuto considerare detto principio ed esaminare la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato che si riferiva solo all’accertamento dell’istruttoria compiuta, non già alla legittimità dei nuovi atti adottati, rispetto ai quali il giudice amministrativo era ormai carente di giurisdizione.

2. Il secondo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che l’intervenuta privatizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e la devoluzione al giudice ordinario di ogni questione attinente a detto rapporto impedisce di ritenere la decisione resa in sede di ottemperanza preclusiva della cognizione del giudice del lavoro sulla validità del secondo licenziamento.

3. Con la terza censura il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Premesso che “una diversa motivazione determina l’esistenza ontologica di un diverso licenziamento”, si evidenzia che, seguendo la tesi della Corte territoriale, il controllo della legittimità del secondo atto di recesso sarebbe stato limitato al solo grado di giudizio corrispondente alla fase della ottemperanza, con evidente violazione del diritto di difesa.

4. Il ricorso incidentale condizionato denuncia, con un unico motivo, la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la eccezione di difetto di giurisdizione. Sostiene, in sintesi, il Comune di Udine che con la Delib. Giunta Comunale 9 luglio 2009, n. 228 l’ente, in esecuzione del giudicato amministrativo, si era limitato a esplicitare la motivazione del provvedimento già assunto il 22 aprile 1997, con il quale era stata disposta la cessazione del rapporto in epoca antecedente al 30 giugno 1998, ossia alla data a partire dalla quale è venuta meno la giurisdizione del giudice amministrativo. In base al principio sancito dall’art. 5 c.p.c. la legittimità dell’atto non poteva essere valutata dal giudice ordinario, dovendo la questione essere esaminata sulla base del quadro normativo vigente al momento della proposizione della originaria domanda.

5. Sebbene il ricorso incidentale sia stato proposto solo in via condizionata, poichè lo stesso investe una questione pregiudiziale di rito, appare opportuno rilevarne sin d’ora la inammissibilità, che deriva dall’essere la questione medesima preclusa per la formazione sul punto di giudicato interno.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nel ritenere che, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, esplicitamente o implicitamente, la propria giurisdizione, la parte vittoriosa che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità per la formazione del giudicato (Cass. S.U. 28.1.2011 n. 2067 e Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5704).

Nel caso di specie, poichè il Tribunale di Udine aveva espressamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario e il Comune di Udine (come si desume dal tenore delle conclusioni trascritte nella intestazione della sentenza impugnata) aveva concluso solo per il rigetto dell’appello, la questione non poteva essere neppure esaminata dalla Corte territoriale, in quanto sulla avvenuta privatizzazione del rapporto di impiego aveva fatto leva unicamente il P. ad altri fini, ossia per sostenere che l’iniziativa assunta in sede amministrativa, con la richiesta di ottemperanza, non poteva impedire la tutela dinanzi al giudice ordinario in relazione ai profili di illegittimità del secondo atto.

6. I motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

La fattispecie all’esame della Corte presenta aspetti del tutto peculiari perchè, come si è evidenziato nella narrazione dei fatti di causa, il provvedimento del 23 aprile 1997, con il quale il Comune di Udine aveva dichiarato risolto il rapporto di impiego con Claudio P., è stato annullato dal giudice amministrativo, all’epoca munito di giurisdizione, unicamente per il ritenuto difetto di motivazione, tanto che il Consiglio di Stato nell’annullare l’atto ha sottolineato che il Comune avrebbe potuto rivalutare la posizione del ricorrente, in relazione allo stato di salute, alla concessione dell’ulteriore periodo di comporto previsto dall’art. 21, comma 2, del CCNL 6/7/1995 per il comparto regioni e autonomie locali, e alla possibilità di adibire il P. a proficuo lavoro in mansioni diverse. A tanto il Comune ha provveduto con determinazione dirigenziale del 28 luglio 2009 che, sottolineato l’inscindibile collegamento con l’atto originario privo della necessaria motivazione, ha nuovamente dichiarato risolto il rapporto a far tempo dal 4 gennaio 1997.

Fermo quanto si è detto sulla inammissibilità della questione di giurisdizione, ai fini della delibazione sulla fondatezza del ricorso principale, deve rilevarsi che l’atto della cui legittimità qui si discute non poteva essere impugnato dinanzi alla autorità giudiziaria amministrativa, essendo a ciò ostative la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico intervenuta in pendenza del primo giudizio e la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 63 e 69 che hanno fatto salva la giurisdizione del giudice amministrativo solo per le controversie in materia concorsuale e per quelle limitate al periodo antecedente al 30 giugno 1998, se e in quanto instaurate entro il 15 settembre 2000.

E’ da detta premessa che occorre prendere le mosse nell’affrontare il tema, che qui viene in rilievo, della incidenza nel presente giudizio del giudicato formatosi sulla richiesta di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo.

Osserva innanzitutto il Collegio che il giudicato, in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto, va assimilato agli elementi normativi della fattispecie, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, indipendentemente dalla interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. S.U. 28.11.2007 n. 244664).

Va, poi, evidenziato che in linea di principio il giudicato amministrativo, sebbene relativo all’atto e non al rapporto, preclude il riesame in altro giudizio, proposto tra le stesse parti dinanzi al giudice ordinario, anche se per finalità diverse, delle questioni che siano state oggetto di cognizione da parte del giudice speciale, negli stessi limiti previsti dall’art. 2909 c.c., e, quindi, anche di quelle che, sebbene non espressamente dedotte, in quanto deducibili, costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico giuridico della pronuncia dispositiva (Cass. 4.7.2014 n. 15393).

A detto principio la Corte territoriale ha fatto implicito richiamo nel ritenere che ogni questione relativa alla legittimità della Det. Dirigenziale del 28 luglio 2009 fosse preclusa dal rigetto della istanza di ottemperanza, perchè la tutela era già stata richiesta “ad un giudice dotato di poteri di cognizione”, con la conseguenza che la vicenda non poteva più essere riesaminata in altra sede.

Il giudice di appello, così argomentando, non ha considerato la natura eterogenea del giudizio di ottemperanza che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa e anche dal Giudice delle leggi, ricomprende una pluralità di configurazioni, condizionate dalla situazione concreta, dalla statuizione del giudice e dalla natura dell’atto impugnato (Corte Cost. n. 406/1998). Sotto la definizione di giudizio di ottemperanza si raccolgono, in realtà, “azioni diverse, talune meramente esecutive, talaltre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall’esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato, e la cui comune giustificazione è rappresentata dal dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall’art. 24 Cost. Di conseguenza il giudice dell’ottemperanza deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto.” (C.d. S. Ad. PI. 15.1.2013 n. 2).

Detta eterogeneità condiziona i limiti e il contenuto del giudizio di ottemperanza perchè, come osservato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, se l’oggetto del giudizio consiste nella verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’amministrazione pubblica dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, la possibilità per il giudice dell’esecuzione di adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, è condizionata, oltre che dalla natura della sentenza della cui esecuzione discute, anche dal “limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimento dell’amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo.” (Cass. S.U. 19.12.2011 n. 27277).

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha con chiarezza evidenziato che qualora la pronuncia passata in giudicato abbia annullato l’atto, come nella specie, per difetto di motivazione, nei casi in cui il vizio motivazionale venga eliminato da un successivo provvedimento, eventuali profili di illegittimità del nuovo atto restano sottratti all’ambito cognitivo del giudizio di ottemperanza, ove non si risolvano in una elusione del giudicato, e devono essere denunciati in un nuovo e autonomo giudizio di cognizione (C.d.S. 8.4.2016 n. 1402).

La questione relativa alla efficacia preclusiva o meno del giudicato formatosi sulla richiesta di ottemperanza formulata dal P. va risolta, quindi, considerando, quanto al dedotto, il tenore della decisione assunta dal Consiglio di Stato e, quanto al deducibile, i principi di diritto sopra indicati.

La sentenza n. 1608 del 16 marzo 2011 è chiara nell’affermare che, in disparte ogni questione sulla ammissibilità del giudizio di ottemperanza (che il giudice amministrativo ha evidentemente inteso superare per il principio della ragione più liquida), il Comune di Udine aveva ottemperato al precedente giudicato, avendo rinnovato l’istruttoria, valutato il comportamento complessivo del P. e motivato sulle ragioni che rendevano impossibile la concessione di un nuovo termine e la adibizione ad un diverso e più proficuo lavoro.

L’esame del giudice amministrativo è rimasto circoscritto alla motivazione dell’atto e non ha minimamente riguardato profili di illegittimità della nuova decisione adottata dalla Pubblica Amministrazione, nè avrebbe potuto farlo per quanto sopra si è detto sui limiti interni ed esterni del giudizio di ottemperanza.

La pronuncia, quindi, non può essere ritenuta preclusiva della tutela domandata al giudice ordinario sul presupposto della insussistenza delle condizioni necessarie ai fini della legittimità del recesso, posto che dette questioni, sulle quali l’autorità giudiziaria amministrativa non ha pronunciato, non costituiscono premessa necessaria, sia pure implicita, del dispositivo di rigetto.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia che provvederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato comporta l’obbligo per il Comune di Udine del versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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