Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10573 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. III, 21/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29607-2019 proposto da:

J.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

EUGENIO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARCO MICHELE PICCIANI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE CROTONE;

– intimata –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

J.H., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 24.9.2019, articolato in due motivi, avverso il decreto n. 2743/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicato in data 26.8.7.2019, con il quale il tribunale gli ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

Della propria vicenda personale e processuale, nella parte del ricorso dedicata alla esposizione sommaria, riporta solo che il tribunale, come già prima la commissione, non lo abbia ritenuto credibile, per la sommarietà del suo racconto, non abbia creduto alle percosse subite nè al motivo per il quale non si sarebbe recato alla polizia, e non ha ritenuto plausibile che, per i fatti narrati, abbia deciso di espatriare piuttosto che spostarsi in un’altra città.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 14 e 17 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

Sottolinea che il tribunale non avrebbe tenuto conto delle condizioni del (OMISSIS), che è uno dei paesi più poveri del mondo, in cui i diritti umani sono conculcati, ed all’interno del quale la sua storia, che consisterebbe nell’esser fuggito perchè alcuni estortori gli chiedevano somme di denaro per lasciarlo tranquillo a svolgere il proprio lavoro, non ha una rilevanza solo privata, in quanto ha avuto luogo in un paese in cui non si può nutrire alcuna fiducia negli organi di giustizia.

Riporta a sostegno della sua tesi pagine e pagine del rapporto EASO 2017, che descrive dettagliatamente la situazione storico politico economica del paese, ma non si confronta affatto con i passi della sentenza impugnata, non chiarisce neppure quale sarebbe la violazione di legge che imputa al provvedimento. In definitiva, gli ascrive di non aver rettamente considerato la gravità della situazione del (OMISSIS) e di non aver contestualizzato la narrazione dei fatti. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, esso non rispetta il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (per tutte, v. Cass. S.U. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. S. U. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata.

Nel caso di specie, la sola lettura del ricorso non integrata dalla lettura del decreto non consente una completa ricostruzione e neppure una adeguata comprensione della fattispecie sottoposta all’esame della Corte.

Le stesse censure inoltre, come sopra indicato, sono appena abbozzate.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione della richiesta protezione umanitaria.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto totalmente generico: esso si limita ad asserire che il tribunale non avrebbe tenuto conto della situazione effettiva del paese di provenienza nè della integrazione in Italia del ricorrente, attestata con produzione documentale il cui contenuto neppure richiama, nè precisa se i predetti documenti siano stati ridepositati in questa sede e neppure quale sia la loro collocazione negli atti del giudizio di merito in unico grado.

Il ricorso proposto è nel suo complesso inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA