Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10572 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GINOSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PETRARA

GRAZIANTONIO, PORCARI MICHELE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

B.F.P.;

– intimato –

e sul ricorso 22399/2005 proposto da:

B.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9

presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PANSINI FRANCESCO SAVERIO BONIFACIO, giusta

delega in calce;

– controricorrente e ric. inc. cond. –

contro

COMUNE DI GINOSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito per il resistente l’Avvocato PANSINI FRANCESCO SAVERIO

BONIFICIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il

rigetto di quello incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilita’ di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Ginosa notificava a B.F.P. avvisi di accertamento e liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili con i quali recuperava a tassazione la maggiore imposta, con interessi e sanzioni, relativa alle annualita’ dal 1994 al 1997, in ordine ad un terreno di proprieta’ del predetto, posto nel territorio del Comune, denunciato come agricolo, assumendo trattarsi invece di area edificabile.

Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sostenendo la mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento, la decadenza del Comune dall’esercizio del potere impositivo, la carenza del requisito di edificabilita’ dell’area, la erroneita’ per eccesso della stima del terreno, la non debenza delle sanzioni.

La Commissione Provinciale riuniti i ricorsi li rigettava.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 51/28/05, in data 24-3-05, depositata in data 7-4-05, accoglieva il gravame, dichiarando la decadenza del potere impositivo del Comune relativamente all’anno 1994 e la nullita’ degli avvisi di accertamento per gli anni successivi.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Comune, con tre motivi.

Resiste il contribuente con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che erroneamente la Commissione ha ritenuto invalida la proroga dei termini di accertamento disposta dal legislatore rispetto al termine triennale ordinario di legge, sostenendo che la stessa era intervenuta “a termini gia’ scaduti”.

Rileva che la proroga deriva da una serie di provvedimenti di legge successivi (L. n. 662 del 1996 e L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30, comma 10) che hanno portato il termine di decadenza per l’accertamento e la liquidazione dell’ICI relativa all’anno 1994 al 31-12-2000, per cui, essendo stato notificato il relativo avviso il 12-9-2000, non si era verificata alcuna decadenza.

Con il secondo motivo, deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Espone che la Commissione Regionale ha ritenuto la carenza di suscettibilita’ edificatoria dell’area e quindi la non assoggettabilita’ all’ICI in quanto la stessa era compresa nel piano regolatore generale, ma mancavano strumenti attuativi per cui non era possibile costruire.

Ad avviso dell’ente ricorrente, la mera inserzione del terreno nel piano regolatore e’ sufficiente a ritenerlo come utilizzabile a fini edificatori, anche in mancanza di piani particolareggiati che consentano la edificazione in concreto, valendo la circostanza unicamente con riferimento al valore dell’area.

Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, nonche’ del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. d) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 3.

Sostiene che e’ errata la asserzione della Commissione Regionale secondo cui la motivazione sarebbe assolutamente mancante, in quanto negli avvisi non sarebbe” indicato alcun criterio utilizzato ai fini della determinazione del maggior valore del terreno oggetto di imposta, ne’ risulta effettuato alcun riferimento a zone omogenee ed ai valori venali”, in quanto 1) il Comune non aveva effettuato un accertamento di maggior valore, in quanto aveva rettificato la denuncia del contribuente, attribuendo natura di area edificabile a terreno indicato come agricolo; 2) aveva applicato il valore indicato nella Delib. giunta n. 213 del 1999, emessa sulla base del potere regolamentare del Comune D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. D), determinando i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili nel territorio comunale.

Conclude asserendo che in ogni caso la motivazione doveva ritenersi sufficiente in quanto l’atto aveva assolto alla funzione di rendere edotto il contribuente sulle ragioni dell’accertamento, consentendogli una efficace difesa.

Il Contribuente nel controricorso contesta le argomentazioni del comune e, per il caso di accoglimento del ricorso, formula due motivi di ricorso incidentale condizionato in ordine a punti dell’atto di appello su cui la Commissione Regionale non aveva pronunciato, ritenendoli assorbiti.

Con il primo, sostiene la inesistenza della obbligazione tributaria per le annualita’ dal 1994 al 1997 a seguito della diretta conduzione del terreno a scopi agricoli, quale coltivatore diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), parte 2^, in relazione all’art. 9, comma 1, dello stesso D.lgs; con il secondo, deduce la insussistenza del presupposto per la irrogazione delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 e del D.Lgs n. 472 del 1997, art. 6. In via preliminare, deve osservarsi che la sentenza impugnata presenta due diverse “rationes decidendo”: la prima, fondata sulla decadenza del Comune dal potere impositivo, relativa alla annualita’ 1994; la seconda, attinente alla ritenuta carenza di motivazione degli atti di accertamento e liquidazione, relativa formalmente alla annualita’ successive, ma sostanzialmente anche al 1994, in quanto e’ incontroverso che gli avvisi abbiano tutti identica motivazione, variando solo il riferimento alle singole annualita’.

Cio’ premesso, per ragioni di priorita’ logica deve prendersi in esame il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla questione su cui si fonda la “ratio decidendi” valida per tutte le annualita’ considerate, ivi compresa quella del 1994. Il motivo e’ infondato.

Come rammentato dallo stesso ente ricorrente, la rettifica della dichiarazione infedele, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, e’ effettuata dal Comune con “avviso di accertamento motivato”. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, il valore delle aree fabbricabili “e’ costituito da quello in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla destinazione di uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

Nel caso di specie, il Comune non si e’ limitato a rettificare la dichiarazione del contribuente, che aveva denunciato il terreno come agricolo, affermando in contrario la natura edificabile dell’area, mediante il certificato di destinazione urbanistica; ha altresi’ provveduto alla stima del valore venale del terreno cosi’ diversamente qualificato, applicando l’imposta sulla base della valutazione effettuata e pretendendone il pagamento.

Tale imposizione deve essere motivata, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di legge richiamate, con riferimento ai parametri sopra esposti, in modo che risulti comprensibile il metodo di valutazione usato, mettendo cosi’ il contribuente in grado di replicare in merito opponendo critiche ragionate e valutazioni alternative.

Non e’ invece controverso che nella fattispecie in oggetto il Comune si e’ limitato a citare la Delib. giunta n. 213 del 1999, che attribuiva i valori venali alle aree fabbricabili site nel territorio comunale, tra cui quella considerata, senza allegare la delibera stessa agli atti notificati.

Deve in proposito rilevarsi che il Comune, il quale sul contenuto della stessa ha fondato il proprio assunto, ha omesso di produrre la deliberazione o citarla per esteso nell’atto di impugnazione, onde consentire il controllo sulla esistenza di una valida motivazione ai sensi di legge, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (v. Cass. n. 13711/07; Cass. n. 1893/2009).

Ne deriva che, in mancanza di indicazione degli elementi necessari per verificare la effettiva esistenza della motivazione degli avvisi “per relationem” con la citata deliberazione, risulta esente da censura, in quanto giudizio di fatto, la rilevata mancanza di motivazione da parte del giudice di merito di tutti gli atti impositivi considerati, ivi compreso quello relativo al 1994, con conseguente nullita’ dei medesimi.

Ne consegue che rimangono assorbiti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che attengono alla decadenza del comune dal potere impositivo per il 1994 ed alla caratteristiche di edificabilita’ dell’area, aventi ad oggetto questioni la cui soluzione si palesa come superflua a seguito del rigetto del terzo motivo, e del pari e’ conseguente l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale, condizionati all’accoglimento del principale.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato e l’incidentale considerarsi assorbito.

In relazione alle peculiarita’ della fattispecie, si ritiene di compensare le spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale.

Spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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