Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10572 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5879-2015 proposto da:

L.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI SIRACUSA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1168/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/09/2014 R.G.N. 14/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.E. Lorenzo, dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane (anche CSA o Consorzio, di seguito), in data 5.5.1997, avviato nei suoi confronti procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Palermo, rassegnò le dimissioni dal rapporto di impiego pubblico.

2. Successivamente convenne in giudizio il Consorzio per chiedere che fosse accertato il suo diritto al ripristino del rapporto ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 57. Tanto sulla premessa che il 24.6.2005 il GUP del Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste e che la Corte dei Conti in data il 17.10.2005 aveva escluso la sua responsabilità contabile.

3. Il ricorso venne rigettato e la Corte di Appello di Palermo ha confermato la statuizione di rigetto.

4. Essa, per quanto ancora oggi rileva, ha ritenuto che grava sul lavoratore, che intenda far valere il diritto al ripristino del rapporto di lavoro ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57 l’onere di provare il vincolo di consequenzialità tra la richiesta di anticipato collocamento in quiescenza e la instaurazione del procedimento penale a suo carico.

5. La Corte territoriale, esclusa la possibilità del ricorso alla prova presuntiva, ha ritenuto che il nesso tra dimissioni e procedimento penale deve essere provato attraverso riscontri documentali (esplicito riferimento alla pendenza del procedimento penale nella richiesta di collocamento anticipato in quiescenza) e attraverso la allegazione e la prova dell’esistenza di elementi idonei a ricostruire l’intenzione di dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati in ambito penale e di conseguire la riammissione in servizio una volta chiuso il procedimento penale.

6. Ha, quindi, rilevato che nella domanda di collocamento in quiescenza il L. non aveva posto in relazione tale richiesta con il suo coinvolgimento nel procedimento penale, non aveva fatto alcun riferimento a quest’ultimo e non aveva formulato richieste istruttorie volte a dimostrare elementi ulteriori idonei a comprovare il nesso di conseguenzialità tra i due eventi.

7. Ha ritenuto che il riferimento fatto nel ricorso introduttivo all'”ampia eco sia a livello giornalistico che a livello politico” assunta dalle indagini avviate nei confronti dell’appellante e alla “impossibilità dello stesso di “svolgere il proprio incarico con serenità e dignità” erano rimaste mere allegazioni, inidonee in quanto tali ad assumere il valore di “prova inconfutabile” del nesso di consequenzialità.

8. Avverso tale sentenza L.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo al quale ha resistito con controricorso il Consorzio per le Autostrade Siciliane, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Sintesi del motivo.

10. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57 e degli artt. 2118 e 2697 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 2729 e 2729 c.c.

11. Lamenta che la Corte territoriale si sarebbe limitata a qualificare come mere allegazioni le affermazioni contenute negli scritti difensivi di esso ricorrente, e sostiene che esse trovavano riscontro negli articoli della stampa, di cui riproduce ampi stralci.

12. Assume che la sentenza sarebbe viziata in diritto perchè la Corte territoriale, in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., avrebbe negato valore indiziario agli elementi probatori acquisiti al giudizio (articoli di stampa) senza accertare se i medesimi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza probatoria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.

13. Asserisce che il nesso di consequenzialità tra richiesta di collocamento anticipato in quiescenza e procedimento penale sarebbe dimostrato dall’avvenuto sequestro ad opera della Guardia di Finanza delle somme detenute da esso ricorrente presso la Banca del Sud, dal fatto che esso ricorrente aveva assunto la qualità di imputato già il 11.8.1995, dal clamore mediatico della notizia del suo rinvio a giudizio, dalla data di presentazione delle sue dimissioni avvenuta il 5.5.1997.

14. Sostiene che, non essendo previsto al tempo di presentazione delle dimissioni la possibilità di richiedere il ripristino del rapporto di lavoro, facoltà accordata solo dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 57 esso ricorrente non aveva alcun onere di indicarne le ragioni.

15. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata nel controricorso atteso che l’inserimento nel corpo dell’atto dei documenti assunti come rilevanti non nuoce alla chiarezza della ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e della illustrazione delle ragioni di censura, le quali sono state esposte in modo chiaro e lineare e con puntuale riferimento alle norme di diritto assunte come violate (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931).

16. Esame del motivo.

17. Il motivo è infondato, pur dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, essendo il dispositivo conforme a diritto (cfr. “infra” punti da 32 a 40 di questa sentenza).

18. la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3 nel testo vigente al tempo di presentazione della domanda di ripristino del rapporto di lavoro (17.5.2005), ed a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126, (in G.U. 15/5/2004, n. 113), ha previsto che “Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perchè il fatto non sussiste o perchè non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza”.

19. Lo stesso art. 3, comma 57 bis prevede che “Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l’amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell’interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purchè non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all’esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza di riammissione in servizio.”

20. Come è dato osservare, la L. n. 350 del 2003, art. 3, commi 57 e 57 bis nel testo vigente “ratione temporis”, ferma l’individuazione delle caratteristiche soggettive dei beneficiari ivi contemplati, differiscono sia in ordine ai presupposti (tipologia del provvedimento del giudice penale), sia in ordine ai poteri dell’amministrazione di appartenenza dell’istante ed alle incombenze a questa rimesse, sia, conseguentemente, in ordine alla posizione giuridica dell’interessato (diritto o interesse legittimo).

21. La differenza non consiste, invero, nella formula, più o meno ampia, utilizzata dal giudice penale (essendo richiamate, in ambedue i commi, tutte le classiche quattro tipologie di sentenze di assoluzione previste dall’art. 530 c.p.p.), bensì nel fatto che nel caso del comma 57, sono prese in considerazione “sentenze definitive”, nel caso del comma 57-bis, invece, solo “sentenze”.

22. Tale differenza, così precisata, consente di individuare i poteri dell’amministrazione di appartenenza dell’istante ed alle incombenze a questa rimesse, ed altresì alla posizione giuridica dell’interessato (diritto o interesse legittimo).

23. Nei casi, tra i quali incontestatamente rientra quello in esame, in cui siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali definitivi escludenti responsabilità penale e contabile, non è richiesta all’amministrazione alcuna valutazione o attività particolari, posto che la stessa è tenuta a porre in essere una attività sostanzialmente vincolata che, in presenza del presupposto e della domanda dell’interessato, consiste in atti che comportino, come prevede il medesimo comma 57, “il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione”.

24. A conferma della natura vincolata dell’attività dell’amministrazione, occorre osservare che il comma 57 si esprime testualmente affermando il “diritto” di ottenere, il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego. E nel senso che, nelle ipotesi di cui al citato comma 57, la posizione dell’interessato consista in un diritto soggettivo si è già espressa la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 26 gennaio 2009 n. 409; 6 maggio 2008 n. 2063).

25. Occorre, tuttavia, precisare che la natura vincolata del potere dell’amministrazione ed il diritto soggettivo, pur riconosciuto, alla riammissione in servizio sono tali nel preciso ambito delineato dalla norma, di modo che resta indispensabile ai fini del ripristino del rapporto, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni del dipendente, il nesso di consequenzialità, tra queste ultime e l’apertura dei procedimento penale, conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento. E’ in altri termini indispensabile che la domanda di collocamento anticipato in quiescenza sia intimamente correlata al procedimento penale nel quale il dipendente pubblico è stato coinvolto.

26. Il buon andamento della attività della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) non consente, infatti, che rapporti di lavoro cessati da lungo tempo possano riprendere vita se non in casi eccezionali individuati specificamente dal legislatore.

27. La sentenza impugnata è, pertanto corretta nella parte in cui ha affermato che la correlazione tra la domanda di anticipato collocamento in quiescenza e la instaurazione del processo penale costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57.

28. La sentenza è altrettanto corretta nella parte in cui ha affermato che l’onere di provare il “vincolo di consequenzialità” grava sul lavoratore, posto che l’art. 2697 c.c. e art. 99 c.p.c. impongono a colui che agisce l’onere di provare gli elementi costitutivi del diritto.

29. Alla mancanza di allegazioni, e di prova, non può, d’altra parte, supplire l’intervento officioso del giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale che impone a colui che agisce in giudizio di provare gli elementi posti a sostegno della domanda.

30. Con la precisazione che nell’ambito del processo del lavoro i poteri istruttori officiosi, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo, a seguito del contraddittorio delle parti stesse, possono essere esercitati ove le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (Cass. 29006/2008) e in presenza di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (ex multis Cass. 3122/2015, 12856/2010, 22305/2007, 278/2005).

31. La “prova nuova” disposta d’ufficio, funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già obiettivamente presenti nel processo, non pone, infatti, questione di preclusione o di decadenza processale a carico della parte (Cass.18410/2013, 18924/2012, 29006/2008), ove si abbia riguardo non solo dell’accresciuta rilevanza del principio di acquisizione probatoria, ma soprattutto – con riferimento al rito del lavoro – alla rilevanza da attribuire all’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., che rappresenta una tipica manifestazione del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, che caratterizza il suddetto rito (in aggiunta ai precedenti già citati Cass.22305/2007).

32. Tanto precisato, la sentenza è erronea nella parte in cui ha tratto dalla mancanza di riferimenti al procedimento penale nella domanda di collocamento in quiescenza uno degli elementi idonei a provare la relazione tra il primo e la seconda.

33. Al riguardo deve affermarsi che nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui la domanda di collocamento in pensione sia stata presentata in epoca precedente l’entrata in vigore della L. n. 309 del 2003 (5.5.97) e in un regime ordinamentale che non prevedeva il ripristino del rapporto cessato a seguito di dimissioni (gli artt. 88 e 89 consentivano, infatti, la reintegrazione in servizio, rispettivamente nei casi di assoluzione nel processo penale e nel procedimento disciplinare), non era richiesto al lavoratore di esplicitare la ragione della scelta. Consegue a quanto affermato che il nesso di consequenzialità tra richiesta di collocamento anticipato in quiescenza e procedimento penale non doveva essere provato attraverso il dato documentale racchiuso in detta richiesta.

34. La sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha escluso in radice che la prova del necessario ed indefettibile nesso di consequenzialità tra i due eventi potesse raggiungersi con il ricorso alle presunzioni e nella parte in cui ha affermato che occorreva una prova “inconfutabile”, prova che la Corte territoriale implicitamente sembra individuare nel documento che raccoglie la domanda di pensionamento anticipato e, che per quanto innanzi osservato, non doveva contenere alcun riferimento alle ragioni delle dimissioni ed al procedimento penale in corso.

35. Va al riguardo osservato che l’art. 2729 c.c. esclude il ricorso alla prova presuntiva nei soli casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, limite che non opera nell’ambito del processo del lavoro (art. 421 c.p.c., comma 2) e che il vigente ordinamento processuale è ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore. Tali principi non tollerano surrettizie limitazioni, mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti costitutivi dei diritti azionati in giudizio avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge (Cass. 3707/2013, 10499/2006, 13665/2004).

36. Nulla esclude, pertanto, che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti anche attraverso il ricorso al ragionamento presuntivo (Cass. SSUU 65672/2006; Cass. 9245/2007, 13665/2004). Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost..

37. Deve pertanto affermarsi che anche l’elemento costitutivo della fattispecie procedimento penale – dimissioni – ripristino del rapporto di lavoro delineata dalla L. n. 309 del 2003, art. 3, comma 57 in relazione a dimissioni presentate prima della entrata in vigore di detta legge può essere provato con ogni mezzo probatorio e, dunque, anche con il ricorso alle presunzioni.

38. Con la precisazione che il ragionamento presuntivo di cui all’art. 2729 c.c. può fondarsi solo su elementi e circostanze, allegate dal lavoratore, che, precise e concordanti, consentano ai risalire dal fatto noto (le dimissioni ed il procedimento penale) di fatto ignoto (il nesso di conseguenziaiità tra i due eventi).

39. Se è indubitabile, infatti, che nella prova per presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale e che è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile uai fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, occorre, tuttavia, che siano allegati elementi di concreta e non meramente astratta dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 8346/2014, 22656/2011).

40. Sulla scorta delle considerazioni svolte nei punti da 32 a 39 di questa sentenza, la motivazione della sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

41. Tanto precisato, le allegazioni relative al clamore suscitato dagli articoli di stampa dedicati al procedimento penale nel quale l’odierno ricorrente era stato coinvolto, all’avvenuto sequestro ad opera della Guardia di Finanza delle somme detenute da esso ricorrente presso la Banca del Sud, e alla avvenuta assunzione della qualità di imputato in data 11.8.1995, costituivano (e costituiscono), pur valutati complessivamente, elementi astratti, e per questo non utilizzabili nel ragionamento presuntivo: esso necessitava, invece, dell’allegazione di elementi e circostanze di fatto (quali ad esempio l’insussistenza dei requisiti minimi o anche massimi per accedere al trattamento pensionistico, la perdita di reali e vicine nel tempo opportunità di progressioni economiche e di carriera, l’inesistenza di allettanti offerte di lavoro, il mancato collocamento in altre realtà lavorative) idonei a provare, non in astratto ma in concreto, che il coinvolgimento nel processo penale determinò la richiesta di collocamento anticipato in quiescenza. Allegazione che neanche in questa sede viene affermato essere stata formulata innanzi al giudice del merito.

42. Le critiche sono inammissibili nella parte in cui mirano, sotto l’apparente denunzia del vizio di omesso esame di fatto controverso, neppure indicato, ad una nuova lettura dei materiale istruttorio, che, oltrechè non consentito in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005), colloca le censure fuori dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. SSUU 8053/2014), nel testo applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15.9.2014).

43. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato con affermazione dei seguenti principio di diritto:

44. La correlazione tra la domanda di anticipato collocamento in quiescenza e la instaurazione del processo penale costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57.

45. L’onere di provare il “vincolo di consequenzialità” tra la domanda di anticipato collocamento in quiescenza e la instaurazione del processo penale grava sul lavoratore.

46. Nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui la domanda di collocamento in pensione sia stata presentata in epoca precedente l’entrata in vigore della L. n. 309 del 2003 e in un regime ordinamentale che non consentiva il ripristino del rapporto cessato a seguito di dimissioni, non era richiesto al lavoratore di esplicitare la ragione della scelta e l’elemento costitutivo della fattispecie procedimento penale – dimissioni – ripristino del rapporto di lavoro delineata dalla L. n. 309 del 2003, art. 3, comma 57 può essere provato con ogni mezzo probatorio e, dunque, anche con il ricorso alle presunzioni.

47. Il ricorso alla prova presuntiva necessita l’allegazione di elementi e circostanze di fatto (quali ad esempio l’insussistenza dei requisiti minimi o anche massimi per accedere al trattamento pensionistico, la perdita di reali e vicine nel tempo opportunità di progressioni economiche e di carriera, l’inesistenza di allettanti offerte di lavoro, il mancato collocamento in altre realtà lavorative) idonei a provare, non in astratto ma in concreto, che il coinvolgimento nel processo penale determinò la richiesta di collocamento anticipato in quiescenza.

48. Le spese sono compensate avuto riguardo alla novità della questione trattata.

49. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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