Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10572 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 29/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale, relativa ad IRPEF 1994, notificatale quale amministratrice della S.r.l. Tecno Edil Arredo. La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso e l’appello dell’Ufficio è stato rigettato dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 53/49/05, depositata il 29.9.2005, ha affermato che la cartella era stata notificata irritualmente, perchè non era stato emesso alcun provvedimento motivato relativo all’irrogazione delle pene pecuniarie, ed era, così, stato precluso alla ricorrente di difendersi, al riguardo.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate. L’intimata non ha presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, critica la sentenza impugnata laddove, affermando che la cartella di pagamento non poteva essere emessa, senza la preventiva emanazione di un provvedimento motivato per l’applicazione delle pene pecuniarie, ha esteso alla posizione del coobbligato solidale il citato art. 98, commi 1 e 2, relativi, invece, alla posizione del contribuente.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18414/2005; n. 2984/2002;

n. 6846/1995) ha affermato il principio, secondo il quale, in tema di solidarietà tributaria, è legittima la notifica al legale rappresentante di una società di capitali, responsabile in solido per il pagamento delle sanzioni pecuniarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 98, comma 6, applicabile nella specie “ratione temporis” (l’abrogazione di tale norma, da parte del D.Lgs. n. 471 del 1999, art. 16, comma 1, lett. c), ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998), del solo avviso di mora, senza previa notifica allo stesso dell’avviso di irrogazione delle sanzioni, atteso che – ai sensi del combinato disposto dell’art. 46, comma 4, e art. 98, comma 1, del citato decreto presidenziale- la notifica dell’avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere fatta soltanto al contribuente e che al coobbligato solidale deve essere notificato soltanto l’avviso di mora, senza che dette disposizioni possano essere sospettate di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto il coobbligato solidale può impugnare l’avviso di mora per contestare non solo il rapporto di rappresentanza e la sua responsabilità, ma anche l’esistenza e l’ammontare del debito principale del soggetto passivo (Cass. 2002/16460; in senso conforme, Cass. 2003/5179).

Il principio suddetto, pienamente condiviso dal collegio, trova applicazione anche nel caso di specie, non essendo stati dedotti elementi che inducano ad un riesame della questione o a differenti conclusioni.

L’impugnata sentenza va cassata ed in assenza di ulteriori accertamenti va decisa nel merito, col rigetto del ricorso della C..

Le spese dell’intero giudizio, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dell’intimata ed in favore dell’Agenzia, e possono liquidarsi, per il primo grado, in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 250,00 per onorario, per il giudizio d’appello, in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 300,00 onorario, e per il presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 900,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Condanna la C. al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 350,00 per il primo grado, in Euro 400,00 per il giudizio d’appello ed in Euro 900,00, per il presente giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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