Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10571 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., BU.MA., elettivamente domiciliati in ROMA

VIALE G. MAZZINI 11 presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE

MARIA, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MARACALAGONIS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2004 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 12/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRANDA GIANCARLA per delega Avv.

SALVINI LIVIA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Maracalagonis notificava a B.M. e B. M. avvisi di liquidazione con i quali era recuperata a tassazione la maggiore imposta comunale sugli immobili per le annualita’ dal 1993 al 1998 relativa ad un fabbricato di proprieta’ degli stessi sito nel territorio del comune in forza di rendita messa in atti dall’Ufficio del Territorio in data 17 luglio 1998.

Avverso gli avvisi proponevano ricorso i contribuenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, deducendo che la rendita non era mai stata loro notificata, e che in ogni caso essa non poteva applicarsi retroattivamente alle annualita’ pregresse.

Contestavano inoltre la legittimita’ della variazione di classamento operata dall’Ufficio del Territorio.

La Commissione riuniti i ricorsi li dichiarava inammissibili, sul rilievo che il Comune era privo di legittimazione passiva per la esclusiva competenza dell’Ufficio del Territorio in materia di attribuzione delle rendite catastali.

Appellavano i contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con sentenza n. 21/7/04, pronunciata in data 21/4/2004, depositata in data 12-5-2004, dichiarava ammissibili i ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione e li respingeva nel merito.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione i contribuenti, con due.

Il Comune intimato non svolge attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 1 e 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Espone che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 dispone che la base imponibile dell’ICI e’ calcolata attribuendo determinati moltiplicatori alla rendita che risulta iscritta in catasto al 1 gennaio dell’atto di imposizione. Ne deriva che, essendo stata determinata la rendita il 17 luglio 1998, la stessa non poteva essere applicata per le annualita’ in oggetto, per le quali la imposta doveva essere calcolata prendendo a base la rendita allora vigente, attribuita dallo stesso ufficio al fabbricato nel 1979.

Espone che la argomentazione della Commissione secondo cui la rendita catastale attribuita nel 1998 fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione essendo stata comunicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune, prassi all’epoca legittima, e’ errata in se’ e viziata nel percorso logico facendo discendere da tale assunto la legittimita’ della applicazione retroattiva della rendita, laddove 1) anche in detta ipotesi rimane valido il disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 2 citato; 2) la disposizione di cui alla L. n. 242 del 2000, art. 74, comma 3, nel l’ammettere che, nel caso – come il presente – in cui vi sia stata attribuzione di rendita entro il 31-12-1999, non ancora recepita in atto impositivo, l’atto impositivo successivamente adottato valga anche come notificazione della rendita, con facolta’ di impugnazione della stessa, non equivale ad affermare la retroattivita’ della rendita medesima oltre la data in cui fu adottata. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata alla reiezione del primo, i ricorrenti eccepiscono la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1 e 2 e art. 59, nonche’ violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3.

Espongono che nel ricorso introduttivo erano state esposti motivi di censura non solo contro gli atti impositivi del Comune, ma anche in relazione alla legittimita’ ed erroneita’ della rendita catastale attribuita al fabbricato. A fronte della eccepita carenza di legittimazione passiva del Comune al riguardo, i ricorrenti avevano chiesto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ufficio del Territorio, ottenendo diniego. Sostengono che per quanto tra la controversia nei confronti del Comune e quella nei confronti dell’Ufficio del Territorio vi sia litisconsorzio facoltativo, trattandosi di cause astrattamente scindibili, tuttavia nel caso che nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 73, comma 3, sia stata eccepita la illegittimita’ della rendita catastale la integrazione del contraddittorio si palesa come necessaria, a pena di nullita’ del procedimento.

Il primo motivo non e’ fondato.

Invero, l’assunto dei ricorrenti in ordine alla irretroattivita’ della rendita attribuita dall’Ufficio del Territorio nel 1998 si fonda sull’assunto della esistenza di una precedente rendita, attribuita al fabbricato a dire dei ricorrenti nel 1979, regolarmente iscritta negli anni in contestazione, e quindi, per tale periodo, definitiva.

Dalla sentenza invece si evince che “l’unita’ immobiliare dei ricorrenti aveva rendita presunta” e che la rendita attribuita nel 1998 era “definitiva”. Inoltre ad avviso della Commissione Regionale “il Comune ha provveduto a correggere gli errori materiali e di calcolo risultanti dalla dichiarazione ICI originaria effettata dai ricorrenti”. Tali asserzioni presuppongono necessariamente che la commissione abbia accertato, in linea di fatto che 1) non esisteva una rendita definitiva anteriormente al 1998; 2) ovvero che esisteva una rendita, tuttavia non piu’ valida in quanto alla data della prima denuncia ICI erano intervenute variazioni permanenti, che incidevano sulla rendita catastale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, vigente ratione temporis”.

E’ infatti noto che in tale ipotesi la rendita considerata dai contribuenti ha un valore provvisorio e che a seguito della attribuzione della rendita definitiva deve essere effettuato un conguaglio ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, che autorizza il Comune a liquidare la eventuale maggiore imposta derivante dalla rendita definitiva rispetto a quella emergente da quella provvisoria per tutto il periodo considerato. Il che coincide testualmente con la statuizione adottata dalla Commissione Regionale.

E’ ben vero che la asserzione della Commissione e’ apodittica, tendendo a ritenere il dato pacifico, ma il punto non e’ stato censurato sotto il profilo della carenza od insufficienza della motivazione, limitato dai ricorrenti alla ulteriore affermazione della intervenuta definitivita’ della rendita posta in relazione con la retroattivita’ della rendita medesima; asserzione irrilevante in quanto non attiene alla ratio decidendi della sentenza, fondata invece sulla applicazione del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11.

Peraltro ove si volesse ritenere che l’eccepito vizio di motivazione si estenda anche al punto in oggetto, il motivo mancherebbe di autosufficienza, in quanto chi eccepisce detto vizio sulla base di una ritenuta erronea valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito ha l’onere non solo di esporre la versione che ritiene corretta, ma anche di documentarla con la citazione testuale o la allegazione al ricorso dei documenti comprovanti l’asserito errore, il che non si e’ verificato nella fattispecie.(v. Cass. n. 4835/06, Cass. n. 13845/07).

Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato.

Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, per la quale unico legittimato passivo e’ la Agenzia del territorio.(gia’ Ufficio del Territorio) non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tra detta Agenzia ed il Comune, che e’ privo di autonoma legittimazione in ordine alla determinazione della rendita, la quale peraltro costituisce il presupposto di fatto della imposizione in materia di ICI e della misura della medesima e che lo stesso ente e’ tenuto ad osservare. Sussiste quindi tra la impugnazione della rendita e quella relativa all’atto impositivo del Comune che su tale rendita si fonda un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell’Agenzia del Territorio da parte del ricorrente nello stesso processo in cui e’ citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, che rimangono tuttavia autonome. Nulla a tale proposito immuta la disposizione di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 73, comma 3, la quale si limita a rimettere in termini il contribuente per la impugnazione della rendita, ma non ha effetto sulla disciplina sostanziale dei rapporto considerati.(v, Cass. n. 9203/2007, n. 25678/08).

Ne deriva che non avendo i contribuenti citato l’Ufficio del Territorio, la mera proposizione nel giudizio contro il Comune di rilievi attinenti i criteri di determinazione della rendita, in ordine ai quali il Comune e’ estraneo, e pertanto non legittimato passivamente, non comporta ipotesi di litisconsorzio necessario e quindi di integrazione obbligata del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di attivita’ difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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