Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10571 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10571 Anno 2016
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 18908-2014 proposto da:
VALERIO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA’ N. 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO
VAGLIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE;

– intimato avverso la sentenza n. 16772/2013 del TRIBUNALE di ROMA del
10/06/2013, depositata il 30/07/2013;

Data pubblicazione: 20/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

q

CORRENTI.

Ric. 2014 n. 18908 sez. M2 – ud. 15-03-2016
-2-

FATTO E DIRITTO
Valerio Anna propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale, che non resiste
con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha accolto il suo
appello condannando il Comune alle spese di primo grado ma compensato quelle di
appello, sul presupposto che il gravame si sostanziava di fatto in una istanza di

comportato ulteriore nuova e diversa attività del difensore.
Il ricorso denunzia: 1) violazione degli artt. 91, 92, 118 disp att, 132 cpc 111 Cost.;
2) omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione del protocollo addizionale della
convenzione europea.
La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre.
Questa Corte Suprema (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese
processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo
cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio
per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente
vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente
illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso
procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella legge
28 dicembre 2005 n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di
indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo
la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° gennaio e poi prorogata al 1°
marzo 2006.
Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del
soccombente e che il giudice per giusti motivi (art. 92 c.p.c.) ha il potere di
compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione

revisione del contenuto formale della sentenza di primo grado che non ha

(impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art.
111 , sesto comma, Cost.).(Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).
Nella fattispecie, non è ravvisabile una soccombenza reciproca che giustifica la
compensazione delle spese e la motivazione addotta è del tutto illogica ed arbitraria
perché riconosce valide le ragioni della censura ma esclude l’esistenza di una attività

Donde l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con cassazione e rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato.
Roma, 15 marzo 2016.

difensiva ulteriore.

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