Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10570 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTALDI GIANLUCA,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OLEGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2003 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 14/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito per il ricorrente l’Avvocato RICCI ROMANO per delega Avv.

CONTALDI MARIO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.E. impugnava gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Oleggio con i quali si recuperava a tassazione, con interessi e sanzioni, la maggiore imposta comunale sugli immobili per gli anni dal 1993 al 1996 relativamente a terreni denunciati dal contribuente al valore catastale e ritenuti dal Comune aree fabbricabili.

Il F. impugnava tali avvisi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, sostenendo la carenza di motivazione degli atti impositivi, la sopravvalutazione del terreno, la illegittimita’ della determinazione dei valori di stima, la irretroattivita’ della valutazione operata dal Comune.

La Commissione annullava le sanzioni irrogate dal Comune e, nel merito, rigettava il ricorso.

Su appello principale del contribuente ed incidentale del Comune, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 24/30/03, in data 14-4-03, depositata il 14-11-03, respingeva i gravami e confermava la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il contribuente, con quattro motivi.

Resiste il Comune con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 ed omessa o comunque insufficiente e contraddittoria pronuncia su punti decisivi della controversia.

Sostiene che la motivazione degli avvisi di accertamento e’ sintetica, rimanendo su di un piano astratto da cui non si evincono le modalita’ concrete di accertamento dei valori venali dei terreni, e che ritenuta la sufficienza della stessa per la fase precontenziosa, a tale difetto non si e’ ovviato nella fase contenziosa, avendo omesso il comune di provare in tale sede il fondamento della operata stima alla luce dei criteri imposti dal D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 5 con violazione dell’art. 2697 c.c..

Rileva inoltre che la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato in ordine al ritenuto assolvimento da parte del Comune all’onere probatorio che ad esso competeva, con conseguente vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo denuncia ulteriore violazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, ed insufficiente motivazione.

Sostiene che le deliberazioni del comune, che riporta per esteso in ricorso, le quali hanno determinato il valore delle aree, fondate su una relazione dell’Ufficio tecnico comunale, che pure cita nella parte che ritiene pertinente, non hanno rispettato i criteri di legge di cui al citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 in quanto hanno omesso l’indagine sul punto essenziale della determinazione del valore venale dei terreni, che rimane ad avviso del ricorrente indicato in modo apodittico.

Con il terzo motivo su richiamo della stessa normativa di cui sopra ulteriormente rileva che dette deliberazioni erano anche in contrasto con il piano regolatore comunale, in quanto assegnavano valori alle singole categorie di aree individuate che non tenevano conto degli indici di edificabilita’ ad esse in concreto attribuite.

Con il quarto motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, dell’art. 11 preleggi e del principio di irretroattivita’ degli atti amministrativi asserendo che le deliberazioni comunali citate, adottate nel 1998, non potevano retroagire agli anni precedenti, avendo preso a base valori contemporanei alla decisione ed avendoli riportati al passato con una modifica di detti valori su semplice base matematica, priva di agganci con la situazione effettiva degli anni di riferimento.

Il Comune nel controricorso sostiene la infondatezza della argomentazioni esposte dal ricorrente, e la inammissibilita’ delle censure avverso le deliberazioni comunali in quanto atti presupposti.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Lo stesso ricorrente ha riconosciuto la validita’ dell’assunto della Commissione, allorche’ ha respinto la doglianza di carenza di motivazione degli avvisi di accertamento sul rilievo che tale motivazione “puo’ essere limitata alla indicazione dei criteri seguiti e delle norme applicate, dovendo l’Ufficio pero’ nella successiva fase contenziosa fornire tutti gli elementi di fatto seguiti nella determinazione della imposta” ed ha fondato la censura sulla mancanza di verificazione dell’oggetto di tale premessa, sostenendo che il Comune nulla avrebbe aggiunto nella fase contenziosa di merito a quanto esposto negli avvisi, con conseguente mancato assolvimento all’onere probatorio che all’ente competeva, laddove la sentenza sarebbe carente di motivazione sul punto.

L’assunto non puo’ essere condiviso. La Commissione dopo la premessa in questione ha operato una valutazione approfondita del contenuto delle deliberazioni comunali e della relazione dell’Ufficio urbanistico del Comune, esaminate in sede contenziosa, ed ha concluso che i parametri adottati in esse adottati erano congrui e tenevano conto dei criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, essendo pervenuti ad una determinazione del valore rispettosa delle singole caratteristiche delle zone in cui le aree fabbricabili, tra cui quella in questione, erano inserite; ed ha altresi’ respinto le censure relative alla retroattivita’ delle valutazioni, osservando che i terreni erano diventati edificabili in forza del piano regolatore adottato dal Comune nel 1992, per cui rettamente gli incrementi di valore erano stati fatti decorrere da tale periodo.

Ne consegue che non sussiste la violazione di legge contestata, avendo la Commissione ritenuto che il Comune con la produzione degli atti menzionati avesse assolto all’onere probatorio che gli competeva ex art. 2697 c.c. comma 1(nella assenza, peraltro, di eccezioni di merito da parte del contribuente ai sensi del comma 2 di detto articolo di legge) ed avendo il Giudice motivato congruamente tale convincimento. Il supposto errore od insufficienza degli atti comunali nella determinazione in concreto del valore venale delle aree per i singoli anni in contestazione rimane quindi questione di fatto non censurabile nella presente sede di legittimita’.

I successivi mezzi di impugnazione sono inammissibili.

Le censure infatti non si riferiscono alla sentenza impugnata, bensi’ alla deliberazioni comunali che hanno determinato il valore di tutte le aree fabbricabili del comprensorio ( tra cui quella in oggetto).

Tali atti amministrativi esplicano rilievo in causa solo in quanto costituiscono supporto alla motivazione degli atti di accertamento e mezzi di prova della pretesa del Comune e pertanto la loro legittimita’ e congruita’ puo’ essere censurata esclusivamente in detto ambito e con esclusivo riferimento ai riflessi che il contenuto degli stessi esplica sulla sentenza ; punto gia’ esaminato in relazione al primo motivo.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di questa fase di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese a carico del Comune, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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