Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10570 del 21/04/2021
Cassazione civile sez. lav., 21/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23301-2015 proposto da:
G.G., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO GUARDAVACCARO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, – UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 194/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 31/03/2015 R.G.N. 728/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza in data 31 marzo 2015 n. 194 la Corte d’Appello di Firenze dichiarava improcedibile l’appello proposto da G.G. nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA e dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, che aveva respinto la domanda proposta dalla G., dirigente scolastico con decorrenza giuridica 1 settembre 2007, per il riconoscimento della medesima decorrenza economica ed il risarcimento del danno, nella misura del trattamento economico non percepito nell’anno scolastico 2007/2008.
2. La Corte territoriale esponeva che alla udienza di discussione era stato concesso rinvio per rinnovare la notifica dell’atto di appello, in quanto la prima notifica non era avvenuta nel rispetto del termine di comparizione di cui all’art. 435 c.p.c.
3. La Corte di Cassazione (Cass. n. 1483/2015), in fattispecie analoga, aveva affermato che in caso di omessa notifica o di notifica tardiva del ricorso in appello non era possibile rinnovare la notifica, dovendo essere tutelato l’interesse dell’appellato ad ottenere una rapida soluzione della controversia.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.G., articolato in un unico motivo, illustrato con memoria, cui gli enti intimati non hanno opposto difese.
5. La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto, assumendo: che la concessione del nuovo termine perentorio per il rinnovo della notificazione aveva regolarizzato il vizio iniziale e che sarebbe stato onere dell’appellato costituirsi e far valere l’improcedibilità dell’appello; in ogni caso, che la sanzione dell’improcedibilità non era applicabile fuori dei casi di notificazione inesistente od omessa.
2. Il ricorso è fondato.
3. La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nell’affermare che nel rito del lavoro la violazione del termine a comparire (non minore di venticinque giorni) che – a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3 – deve intercorrere tra la data di notificazione dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione configura un vizio che produce la nullità della notificazione e ne impone la rinnovazione in difetto di costituzione dell’appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorchè effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l’appellato di chiedere, all’atto della costituzione, un rinvio dell’udienza per usufruire dell’intero periodo previsto dalla legge ai fini di un’adeguata difesa (ex plurimis: Cass., sez. lav., 14/01/2010 n. 488; 21/12/2015, n. 25684, 19/04/2018 n. 9735; 20/11/2018, n. 29920; 30/11/2018 n. 31077; 28/07/2020 n. 16137; sez. VI 30/04/2011, n. 9597; 12/09/2018, n. 22166; 07/02/2020, n. 2903; 20/05/2020, n. 9199).
4. A tale orientamento non si è conformata la sentenza impugnata, che ha dichiarato la improcedibilità dell’appello.
5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione affinchè si adegui al principio qui ribadito.
6. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021