Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1057 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 21/01/2010), n.1057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.M., M.A.M.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del dott.

PLACIDI ALFREDO, rappresentate e difese dagli avvocati MUSCATELLO

FRANCESCO e MARTUCCI ENRICO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 24/10/07, depositata il 23/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

udito per le controricorrenti l’Avvocato Martucci Enrico che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Puglia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Bari nei confronti di F.M. e M.A.C. confermando l’annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di successione dei debiti del de cuius risultanti da decreti ingiuntivi a favore di istituti bancari, in ordine alla eccepita decadenza D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 23, u.c. e del debito tributario di M.N. per imposta di successione ed INVIM da M.C..

Riteneva in motivazione che l’origine fideiussoria del debito non ne escludesse la deducibilita’ e che per quanto concerne il debito di imposta la mancanza di dichiarazione fosse irrilevante trattandosi di debito noto allo stesso ufficio.

Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, resistono con controricorso le contribuenti.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate formulando idoneo quesito contesta la deducibilita’ del debito fideiussorio se non provata l’insolvibilita’ del debitore o l’impossibilita’ di esercitare l’azione di regresso.

Il motivo e’ fondato, ha ritenuto questa Corte, confermando precedente giurisprudenza, con sentenza n. 5969/07 che: La fideiussione (anche quella omnibus) prestata dal de cuius in tanto puo’ costituire una passivita’ deducibile dall’asse ereditario, in quanto al momento della apertura della successione sussista la insolvibilita’ del debitore garantito oppure sussista in concreto la impossibilita’ di esercitare l’azione di regresso. Non e’ deducibile, pertanto, dall’attivo ereditario, ai fini della imposta di successione un debito che non sia certo e liquido.

Con il secondo motivo, formulando idoneo quesito, l’Agenzia delle Entrate afferma la decadenza delle contribuenti a sensi D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 23, u.c., relativamente alla deduzione del debito di imposta del loro dante causa.

A questa questione ha risposto in materia contigua Cass. n. 346/09 escludendo che un termine, non espressamente dichiarato perentorio possa determinare decadenza. Nella specie poi il debito del de cuius risultava dell’anagrafe tributaria e doveva essere dedotto d’ufficio secondo i principi di collaborazione e buona fede e di conoscenza di cui agli artt. 10 e 6 dello statuto del contribuente”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso e della infondatezza del secondo, che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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