Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1057 del 20/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1057 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6282-2012 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a. (c.f.
00399810589), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 1027, presso l’Ufficio
Direzione Area affari legali e societari dell’Istituto, rappresentato e
difeso dall’Avv. Tiziana Sborchia per procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ARMONDI RINA;

intimato

avverso la sentenza pronunziata dalla Corte d’appello di Roma in causa
n. 3696/03 r.g. lav., recante il n. 9511/10 depositata in data 11.03.11;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
10.10.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto fatto e diritto
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma Armondi Rina
conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS),
di cui era stata dipendente con qualifica di operaia, per ottenere il
ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine
rapporto (t.f.r.), degli importi di tredicesima e quattordicesima

2.134I

17. IPZS c. Armondi Rina (6282-12)

1

Data pubblicazione: 20/01/2014

17. IPZS c. Armondi Rina (6282-12)

2

mensilità, nonché della retribuzione del periodo feriale, con inclusione
nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario
continuativo.
2.- L’Istituto chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che
l’accordo aziendale 22.6.74 e la contrattazione collettiva impedivano il
computo del compenso per lavoro straordinario, proponendo
riconvenzionale per ottenere la compensazione di quanto riconosciuto
con quanto corrisposto in adempimento del detto accordo aziendale.
3.- Accolta la domanda principale solo in punto di ricalcolo del
t.f.r. e rigettata la riconvenzionale, proposto appello da Armondi in via
principale e dal IPZS in via incidentale, ognuno per la parte di sua
soccombenza, la Corte d’appello di Roma con sentenza in data
11.03.11 accoglieva l’impugnazione principale e dichiarava il diritto
della Armondi all’inclusione dello straordinario continuativo anche
nella 13^ e 14^ mensilità, liquidando gli importi relativi all’esito di
consulenza tecnica di ufficio.
4.- Questa sentenza è stata impugnata per cassazione dalla s.p.a.
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, succeduta all’IPZS. Armondi
non ha svolto attività difensiva. Il consigliere relatore, ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al
Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito con
l’avviso di convocazione della adunanza della camera di consiglio.
5.- Parte ricorrente, premesso che il ricorso concerne due
questioni separate, e cioè il diritto all’inserimento del compenso per il
lavoro straordinario nella base di calcolo (a) del trattamento di fine
rapporto e (b) della 13^ e 14^ mensilità, deduce i motivi che seguono.
5.1.- Nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione
e dispositivo, atteso che la Corte d’appello mentre in parte motiva
sostiene che lo straordinario è computabile ai fini del t.f.r. fino
all’entrata in vigore del cali 1992 (e cioè fino al 30.10.92), in
dispositivo condanna IPZS al pagamento della somma di € 15.619,
che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio
espletata in corso di causa, è pari alla sommatoria della differenza di
t.f.r. (€ 14.092) ricalcolato alla data di cessazione del rapporto di lavoro
(avvenuta il 31.12.94) e di 13^ e 14^ mensilità. (€ 1.527).
5.2.- Carenza di motivazione, in quanto la somma suddetta (€
14.092) è comunque determinata in modo erroneo, atteso che ricalcola
l’i.d.a. secondo la media dello straordinario effettuato in tutto il
periodo antecedente il 31.05.82, invece che del triennio antecedente,
come ritenuto dal primo giudice e come sostenuto da IPZS. Ove il
calcolo fosse stato effettuato secondo questa diversa modalità la
differenza di i.d.a. e t.f.r. sarebbe stata di soli complessivi € 2.421.

r

17. IPZS c. Armondi Rina (6282-12)

3

In ogni caso l’opzione di effettuare il calcolo sulla media dello
straordinario effettivamente prestato si pone in contrasto con
consolidata, anche se risalente, giurisprudenza di legittimità.
5.3.- Violazione dell’art. 1362 c.c., contestandosi l’inserimento
dei compensi per lavoro straordinario nella base di calcolo della 13^ e
14^ (istituti collaterali) sino al 31.10.92, in quanto il giudice di merito
ha ritenuto che fino a questa data la contrattazione collettiva avesse
dato una nozione onnicomprensiva della retribuzione, senza tenere
conto che nell’ordinamento non esiste un principio generale di
onnicomprensività. Invece, il compenso per il lavoro straordinario,
anche se erogato in misura fissa e continuativa, non entra a far parte
della retribuzione ordinaria posta a base degli istituti retributivi
indiretti, salva la diversa volontà delle parti contraenti.
6.- Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata afferma che
il ricalcolo del t.f.r. va effettuato fino al 31.10.92 (pag. 3), atteso che
dall’entrata in vigore del ccril 1992 la quota annuale di cui alla 1. n. 297
del 1982 per il calcolo del t.f.r. concerne la retribuzione indicata
nell’art. 21 del cali, e cioè quanto percepito dal dipendente nell’orario
normale (pag. 5). Il giudice nel quantificare la somma spettante alla
Armondi ha recepito la somma indicata dal c.t.u. per il caso che fosse
stata accolta l’opzione (opposta) sostenuta dalla lavoratrice, e cioè che
il ricalcolo dovesse essere effettuato fino alla cessazione del rapporto.
Il motivo è, dunque, fondato.
7.- Fondato è anche il secondo motivo, in quanto deve
riscontrarsi la mancanza di motivazione circa l’accoglimento (tacito,
perché risultante dal recepimento dei dati indicati al riguardo dal c.t.u.)
della tesi che ai fini del ricalcolo delli.d.a. va considerata la media dello
straordinario effettuato in tutto il periodo antecedente il 31.05.82,
invece che nel triennio antecedente, come ritenuto dal primo giudice e
come sostenuto da IPZS.
Il risultato finale del calcolo è, quindi, frutto non di consapevole
motivazione, ma di acritica adesione ad una delle opzioni alternative
indicate dal consulente.
8.- Deve essere infine accolto anche il terzo motivo attinente il
computo dello straordinario ai fini della determinazione di 13^ e 14^.
La sentenza impugnata ritiene che il compenso del lavoro
straordinario rientri nella base di calcolo della 13^ e 14^ solo fino al
31.10.92, riconoscendo carattere onnicomprensivo alla formulazione
contenuta nell’art. 21 del ccril del 1989 (qui rilevante, essendo il diritto
attribuito fino ad ottobre 1992) ed escludendolo nella formulazione del
ccn1 1992, sostanzialmente per gli stessi motivi già evidenziati al capo
che precede a proposito del t.f.r.
Questo percorso argomentativo è stato ritenuto carente dalla
giurisprudenza di questa Corte, in quanto mancante dell’esame delle

,g

Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la
regolazione delle spese.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Presidente

disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dal contratto
collettivo del 1989, nonché dal regolamento del personale IPZS, che
dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della
tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in
maniera fissa ed invariabile, con violazione del già menzionato canone
ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali
(art. 1363 c.c.) (v. la già citata sentenza n. 2781 del 2008). Sviluppando
il diverso percorso qui delineato, la recente giurisprudenza della Corte
di cassazione, con una serie di sentenze abilitate all’interpretazione
diretta delle norme collettive (v. per tutte le sentenze 8.05.12 nn. 6938
e 6939) ha affermato che il compenso per lavoro straordinario non è
ricomprensibile nella base di calcolo della 13^ e 14^ mensilità.
9.- In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono,
i tre motivi sono fondati, in particolare, quanto al terzo, in forza della
consolidata giurisprudenza di legittimità (v. oltre le già citate sentenze,
anche Cass. 6.04.12 n. 5595 e 17.05.12 n. 7732). Conseguono
l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata,
con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale dovrà rivedere la
soccombenza di IPZS spa sulla base del principio che il compenso per
lavoro straordinario è ricomprensibile nella base di calcolo del t.f.r.
solo fino al 31.10.92 e non è invece ticomprensibile in quella della 13^
e 14^ mensilità, fornendo in ogni caso adeguata motivazione circa le
modalità di ricalcolo dell’i.d.a.
9.- Lo stesso giudice provvederà alla regolazione delle spese
processuali, anche del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA