Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1057 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1057 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 3242-2017 proposto da:
E-DISTRIBUZIONE

S.P.A.,

già

denominata

ENEL

DISTRIBUZIONE S.P.A., società con unico socio, soggetta a
direzione e coordinamento di ENEL S.P A., CT. 05779711000, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n.38, presso lo
studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
DEL GALLO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GAETANO CASATI n.38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

Data pubblicazione: 17/01/2018

CICINI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato GIORGIO CICINI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7098/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Enel Distribuzione s.p.a. propone cinque motivi di ricorso per
cassazione, nei confronti di Michele Del Gallo di Roccagiovine, per la
cassazione della sentenza n.

7098\2016, depositata dalla fo’rte

d’appello di Roma il 24.11.2016, notificata tramite pec il 25 novembre
2016, regolarmente depositata in copia notificata, con la quale la Corte,
in accoglimento della domanda del proprietario Del Gallo, rigettata in
primo grado, dichiarava risolto il contratto di comodato esistente tra
le parti, e condannava Enel Distribuzione s.p.a. all’immediato rilascio
dell’immobile oggetto del contratto, sito in Mandela, e alla rimozione
del palo esistente sul fondo di proprietà del Del Gallo.
Resiste il controricorrente con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta
del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, esaminata la memoria
della ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal
relatore.
Con tutti i motivi di ricorso la ricorrente denuncia che le conclusioni
cui è pervenuta la torte d’appello, opposte a quelle tratte dal giudice di
Ric. 2017 n. 03242 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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ROMA, depositata il 24/11/2016;

primo grado, sarebbero immotivate e contrastanti con le risultanze
istruttorie, e ripropone passi delle attività istruttorie svolte per
sollecitarne una diversa riconsiderazione da parte di questa Corte,
attività di valutazione del fatto inammissibile in questa sede. Le censure
di difetto di motivazione fanno riferimento ad una nozione di vizio di

giuridica, inoltre le varie questioni in fatto il cui esame la ricorrente
lamenta sia stato omesso risultano in effetti esaminate dalla sentenza
impugnata. Parimenti, anche i profili in cui apparentemente si
denunciano violazioni di legge, in particolare il terzo motivo, che
lamenta la violazione delle norme sul comodato, si traducono in effetti
in una contestazione delle risultanze istruttorie con le quali la corte
d’appello ha accertato che la collocazione della cabina Enel all’interno
di un determinato manufatto di proprietà del Gallo fosse solo
provvisoria, in attesa della costruzione di altro manufatto in relazione
al quale le parti avrebbero dovuto concludere un contratto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le alterne vicende dei gradi di merito giustificano la compensazione
delle spese del presente giudizio.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della
ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso rn a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ric. 2017 n. 03242 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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motivazione più ampia rispetto a quella attualmente dotata di rilevanza

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso(principale,
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’8

novembre 2017

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