Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10569 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16797-2015 proposto da:

ACCADEMIA NAVALE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A., C.P., M.C., Z.G.,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1,

presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALESSANDRO ROVAI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 569/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2014 R.G.N. 154/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza in data 20 giugno 2014 n. 569 la Corte d’Appello di Firenze confermava le sentenze, non definitiva e definitiva, del Tribunale di (OMISSIS) nella parte in cui Tribunale aveva accolto la domanda proposta da B.A., M.C., C.P., Z.G., docenti statali di educazione fisica distaccati presso l’Accademia NAVALE DI (OMISSIS), per l’accertamento del diritto alla retribuzione come lavoro straordinario delle ore di insegnamento settimanale eccedenti la settima; riformava la sentenza in punto di quantum della condanna, riducendo l’importo delle differenze retributive nei limiti della opposta prescrizione.

2. La Corte territoriale premetteva che non era oggetto di impugnazione il capo della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA, della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e del MINISTERO DELLA DIFESA.

3. Per quanto ancora in discussione, riteneva che la disciplina dettata dal RD n. 2135 del 1936, artt. 14 e 22 – secondo cui l’obbligo di insegnamento per i professori della regia accademia navale era di sei ore settimanali ed i professori comandati dal Ministero dell’educazione nazionale osservavano lo stesso orario – non era stata abrogata per incompatibilità dalla normativa sopravvenuta (L. n. 88 del 1958, art. 13; D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88).

3. La disciplina generale di riordino dell’orario dei docenti non riguardava la materia; era provato che la disciplina speciale aveva continuato ad essere applicata, quanto meno per tutto il personale docente di materie diverse dalla educazione fisica. D’altra parte, lo stesso D.P.R. n. 417 del 1974, art. 80 – rubricato collocamento fuori ruolo- disponeva: “I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto restano disciplinati dalle disposizioni vigenti”.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’ACCADEMIA NAVALE DI (OMISSIS), articolato in un unico motivo, cui gli intimati hanno opposto difese con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’ACCADEMIA NAVALE DI (OMISSIS) ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 88 del 1958, art. 13 e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88 assumendo che il R.D. 15 ottobre 1936, n. 2135 – regolamento sull’ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della regia accademia navale – art. 22, sarebbe stato abrogato per gli insegnanti di educazione fisica a seguito della fissazione del generale orario d’obbligo di diciotto ore settimanali.

2. In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo.

3. Il giudizio di primo grado veniva instaurato con ricorso depositato il 22 settembre 2009 sicchè, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, trova applicazione per la proposizione del ricorso in cassazione il termine di decadenza – (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata) – di cui al testo vigente dell’art. 327 c.p.c., come modificato dalla medesima L. n. 68 del 2009, art. 46, comma 17.

4. Nella fattispecie di causa la sentenza è stata pubblicata il 20 giugno 2014 ed il ricorso in cassazione è stato spedito per la notifica soltanto in data 22 giugno 2015, sull’erroneo presupposto della applicazione del termine annuale anteriormente vigente.

5. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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