Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10569 del 20/05/2016

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10569 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 5862-2014 proposto da:
A.A., B.B., elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato
ANDREA CUTELLE’, che li rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
C.C., D.D., F.F., G.G., nella qualital di eredi con
beneficio di inventario di E.E., elettivarrtente
domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Raffaela SALA, rappresentati e difesi
dall’Avvocato CARLO RAVAGLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 20/05/2016

– controricorrenti
nonchè contro
XX , H.H., I.I., L.L., P.P., Q.Q.;

avverso la sentenza n. 74/2013 della CORTE D’APPELLO di ROUX
dell’ 11/12/2012, depositata il 09/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE 11/IANNA;
udito l’Avvocato ANDREA CUTELLE’, difensore del ricorrente, che
si riporta ai motivi;
udito l’Avvocato CARLO RAVAGLI, difensore del controricorrente,
che si riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 05862 sez. M2 – ud. 03-12-2015
-2-

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – E.E. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma

di un immobile sito in Roma, via Galla Placidia., 83, che i convenuti avevano
acquistato da una procedura esecutiva promossa dalla XX
contro O.O. e M.M. (entrambi anche quali eredi di
N.N.) e il fallimento Camotex s.r.l.
Resistevano i convenuti, che chiamavano in garanzia di questi ultimi, dei
quali si costituivano O.O. e la XX
Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore e rigettava quella proposta
dai convenuti verso i chiamati.
1.1. – 11 giudizio d’appello, introdotto da B.B. e A.A.
innanzi alla Corte distrettuale di Roma nei confronti di E.E. e
della XX, era interrotto a seguito della morte di E.E.. Quindi il giudizio era riassunto dagli appellanti nei confronti di tutti
gli eredi di quest’ultimo, C.C., G.G. e F.F., ad eccezione di D.D., essendo stato notificato
erroneamente il ricorso in riassunzione ad un’omonima di lei.
Nel costituirsi in giudizio C.C., G.G. e F.F. eccepivano l’estinzione del processo per la mancata sua
riassunzione nel termine fissato nei confronti di tutti gli eredi. Eccezione che
ribadiva anche D.D., costituitasi successivamente, e che la Corte
d’appello di Roma accoglieva, dichiarando con sentenza n. 74/13 l’estinzione
3

B.B. e A.A. per l’accertamento dell’usucapione della proprietà

del processo, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., mediante espressa applicazione del
precedente di Cass. n. 10441/98.
2. – Per la cassazione di tale sentenza B.B. e A.A.
propongono ricorso, affidato a due motivi.

F.F..
2.2. – La XX, H.H.,I.I.,L.L. e P.P., tutte e quattro eredi di M.M., nonché O.O., in
proprio e quale erede di N.N., sono rimaste intimate.
3. – Preliminarmente si rileva che agli atti in possesso di questo Consigliere
relatore non risultano depositati gli avvisi di ricevimento relativi alla
notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale nei confronti degli
intimati appena detti. Tuttavia, trattandosi di cause scindibili (cfr. Cass. n.
9910/09) ed essendo decorso il termine ordinario d’impugnazione di cui
all’art. 327 c.p.c., non occorre né integrare il contraddittorio né disporre la
litisdenuntiatio ex art. 332 c.p.c. nei confronti di queste ultime parti.

4. – Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di procura
speciale dei ricorrenti, essendo stato più volte affermato da questa Corte che il
mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua
natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in
corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di
legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà
solitamente rapportabili al procedimento di merito (così e per tutte, Cass. n.
18468/14).

4

2.1. – Resistono con controricorso C.C. e D.D. e

5. – Col primo motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono la nullità del
procedimento, in relazione al n. 4 dell’ari 360 c.p.c., per violazione degli arti
307 e 291 c.p.c.; col secondo lamentano, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,
l’omesso esame da parte della Corte distrettuale del merito della controversia.

La Corte territoriale ha fatto espressa ed esclusiva applicazione del
precedente di Cass. n. 10441/98 (cui adde n. 2048/88), secondo cui l’omessa
notifica della riassunzione del giudizio di impugnazione – svoltosi tra tutti i
contraddittori – nei confronti di un successore a titolo universale di uno di
essi, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 331
c.p.c., bensì l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., se eccepita,
altrimenti il giudizio deve esser deciso allo stato degli atti e perciò o in base a
pregiudiziali, assorbenti questioni, ovvero dichiarando improponibile la
domanda per difetto di integrità del contraddittorio, nell’impossibilità di
concedere un nuovo termine a tal fine, stante la sua perentorietà.
Tale indirizzo è, però, del tutto minoritario e pregresso, e risulta
definitivamente superato dall’altro orientamento di questa Corte, riaffermato
anche di recente, in base al quale la mancata riassunzione del giudizio,
interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa,
indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso
o dalla scindibilità di questo, non determina l’estinzione del processo, ma
soltanto la necessità, a pena di nullità dell’intero giudizio, d’integrare il
contraddittorio nei confronti dell’erede pretermesso (v. Cass. nn. 6780/15,
18645/11, 28409/08, 4360/97 e 8492/96).

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6. – Il primo motivo è fondato.

Ciò comporta che la tempestiva riassunzione nei confronti di uno almeno
degli eredi è sufficiente ad impedire restinzione del processo (v. Cass. n.
6480/00); e che in tal caso il giudice deve ordinare l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dell’erede pretermesso (Cass. nn. 4488/02,

d’integrazione impartito dal giudice il processo si estingue in base all’art. 307
c.p.c. (Cass. n. 3308/90).
Integrazione che, nel caso in esame, la Corte capitolina neppure avrebbe
dovuto disporre, in quanto resa superflua dalla successiva costituzione in
giudizio di D.D., a nulla rilevando che tale costituzione sia
avvenuta o meno al solo scopo di far valere l’eccezione di estinzione. Nessuna
norma processuale, infatti, attribuisce alla parte la facoltà di scindere
potestativamente gli effetti della propria costituzione in giudizio.
8. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame del (peraltro
apparente) secondo mezzo d’impugnazione.
7. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con le
forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375, n. 5 c.p.c.”.
H. La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle parti
ha depositato memoria.
III. – Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che
deciderà. nel merito e provvederà, altresì, sulle spese di cassazione.
P. Q. M.

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4360/97 e 2938/88). Solo ove nessuna delle parti abbia ottemperato all’ordine

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese
di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 3.12.2015.

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