Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10569 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 08/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR della Campania, con sentenza n. 112/24/05 depositata l’8.6.2005, ha confermato la decisione con cui era stato annullato l’avviso di irrogazione delle sanzioni alla Società IBG Sud S.p.A. e notificato all’amministratore, C.R., affermando che, in base al D.L. n. 263 del 2003, art. 7, convertito nella L. n. 326 del 2003, le sanzioni relative al rapporto fiscale di Società ed Enti aventi personalità giuridica restano a totale carico di queste ultime.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi. L’intimato non ha presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, non essendo stato notificato all’intimato.

L’atto in questione fu avviato al destinatario presso il domicilio eletto nel giudizio di merito (Sagliocco Avv. Giorgio, V. Betulla- Coop. La Pernice, P. Aranci 81100 Caserta) a mezzo del servizio postale, ma non risulta notificato, in quanto il difensore domiciliatario non fu reperito dall’ufficiale postale all’indirizzo indicato (v. la certificazione apposta sull’avviso di ricevimento che reca la dichiarazione “mancata consegna del piego per irreperibilità del destinatario”).

Tale omissione non è sanabile atteso che quando il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, e cioè quando la notifica è solo tentata, ci si trova di fronte ad un atto del tutto inesistente.

In relazione ad esso non si rende, perciò, applicabile la disposizione di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, secondo cui la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 7358/2010).

Non può essere, pertanto, concesso un nuovo termine per la notifica in quanto parte ricorrente è (ormai decaduta dall’impugnazione, in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve statuirsi per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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