Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10569 del 04/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10569
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14349-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PROFESSIONAL BAU DI M.M. E S.E. S.n.C., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO CALO’,
che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato CHRISTOF
BAUMGARTNER giusta procura speciale estesa a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 21/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata il 24/2/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto l’appello erariale della Professional Bau S.n. C. avverso la sentenza n. 51/1/2013 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro e ipotecaria 2009, con cui erano state revocate le agevolazioni richieste ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5 in sede di registrazione di contratto di compravendita immobiliare;
la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5 e della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3” avendo la CTR ritenuto che la società avesse diritto ad usufruire dell’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000 pur essendo stata originariamente richiesta, ai fini della registrazione del contratto, l’agevolazione prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, della quale l’Agenzia delle entrate aveva poi riscontrato la carenza del requisito oggettivo in capo all’odierna ricorrente;
1.2. la doglianza è fondata;
1.3. questa Corte ha già chiarito che la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell’atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (cfr. Cass. n. 8409/2013; così Cass.n. 24655/18 ord. e Cass.n. 10099/17 ord.);
1.4. è incontestato, nel caso in esame, che la contribuente fosse decaduta dal beneficio richiesto ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5 in sede di registrazione del contratto di compravendita immobiliare, non sussistevano quindi i presupposti per la concessione dell’ulteriore trattamento agevolativo richiesto dal contribuente (peraltro, con atto integrativo 19 luglio 2013, solo dopo l’avviso di revoca e l’introduzione del presente giudizio) in quanto i poteri di accertamento e di valutazione dei presupposti del tributo si erano già esauriti nel momento in cui l’atto fu sottoposto a tassazione;
2. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
5. poichè l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Cortt di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020