Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10568 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 22/12/2016, dep.28/04/2017),  n. 10568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1512-2015 proposto da:

P.F. C.F. (OMISSIS), N.P. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A,

presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO PICCINELLI, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

B.T.V. S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO

122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ALBERTO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/07/2014 R.G.N. 52/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato PICCINELLI FABIO;

udito l’Avvocato CARBONE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 4/7/2014 la Corte d’appello di Brescia confermò la decisione del giudice di primo grado che, con due distinte pronunce, aveva respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 6 febbraio 2012 ai dipendenti N.P. e P.F.. L’addebito consisteva per entrambi i lavoratori nell’essersi rifiutati di svolgere il servizio Bankit nei giorni (OMISSIS) il N. e nei giorni (OMISSIS) il P..

2. Rilevò la Corte territoriale che il rifiuto aveva riguardato la modalità, richiesta dalla Banca d’Italia per la quale il servizio era espletato, del momentaneo deposito dell’arma nel furgone, una volta ottenuto l’accesso al cortile interno della banca (delimitato da muri e presidiato dai Carabinieri), prima dell’ingresso nei locali della medesima; che, tuttavia, detto rifiuto aveva avuto come conseguenza il mancato svolgimento del servizio, non essendo consentito alla guardia giurata di accedere armata ai locali dell’Istituto per consegnare o ritirare valori; che in effetti l’incombente fu svolto in concreto da altra guardia giurata autorizzata all’accesso, inviata appositamente in loco. Osservò la Corte che non era ravvisabile alcuna ragione (in relazione al contrasto con norme o disposizioni oppure alle ordinarie regole di diligenza) per rifiutare l’ottemperanza alla disposizione aziendale. Escluse, di conseguenza, il carattere discriminatorio del licenziamento, dedotto in relazione all’impegno di entrambi i lavoratori, con precisi incarichi, in attività sindacale presso l’azienda. La stessa Corte ritenne la sanzione proporzionata in ragione del carattere protratto e reiterato della condotta, contrassegnato da forte intensità dell’elemento soggettivo.

3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i lavoratori con quattro motivi. La società resiste con controricorso illustrato mediante memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono: nullità della sentenza impugnata. Osservano che le modalità di redazione della motivazione non risultano conformi al dettato dell’art. 132 c.p.c., poichè non sono riportate le conclusioni articolate dalle parti. Rilevano che il mero richiamo alle conclusioni da queste formulate nei rispettivi atti difensivi del giudizio di secondo grado non è sufficiente ad integrare il requisito di legge espressamente previsto dal legislatore. Evidenziano che il giudice d’appello non accenna alle istanze istruttorie rinnovate dagli appellanti nei rispettivi atti d’impugnazione, nè emergono dal contenuto della sentenza le ragioni del loro rigetto.

1.2. Il motivo è infondato. Premesso che il riferimento è, in concreto, alla rinnovazione in appello delle richieste istruttorie, questione che costituisce oggetto del secondo motivo di ricorso, va rilevato, in ogni caso, che nel rito del lavoro non è ravvisabile un’attività di precisazione delle conclusioni in senso tecnico, poichè le domande e le eccezioni sono fissate ab origine in ragione della struttura stessa del rito. Ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude il compenso del difensore per la voce “disamina conclusioni” in relazione al rito del lavoro in grado di appello, in ragione del fatto che la precisazione delle conclusioni non è prescritta per legge (Sez. L, Sentenza n. 9868 del 15/06/2012, Rv. 622917).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Osservano che la Corte d’appello non aveva valutato i fatti, pure allegati con precisione e pertinenza, volti a provare i presupposti del licenziamento discriminatorio subito a causa dell’attività sindacale svolta dai lavoratori.

3. I ricorrenti deducono, ancora, nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di gravame (art. 360 c.p.c., n. 4). Osservano che tra le ragioni in forza delle quali è stata chiesta la riforma delle sentenze vi erano anche quelle afferenti le richieste di ammissione delle prove per testi; tali motivi di gravame sono stati totalmente ignorati dalla Corte territoriale, con sentenza viziata da omessa pronuncia.

3.2. I motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente perchè tra loro strettamente connessi. Gli stessi sono inammissibili. In primo luogo, infatti, il ricorso difetta al riguardo delle necessarie allegazioni documentali, nei termini richiesti dall’art. 369 c.p.c., n. 4, mancando la produzione dell’atto d’appello e delle richieste istruttorie che si assumono non ammesse. In secondo luogo, alla luce del tenore della formulazione della censura e della motivazione della sentenza, che ha tenuto conto dell’espletamento di attività sindacale da parte dei ricorrenti, non emerge la decisività degli elementi istruttori che si assumono trascurati.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Osservano che i fatti come ricostruiti dalla Corte territoriale consentono di evidenziare che i ricorrenti non hanno compiuto un atto d’insubordinazione, poichè gli stessi hanno comunicato in anticipo ai propri superiori che il livello di sicurezza di custodia delle armi non era sufficiente. Rilevano, inoltre, che, dopo il licenziamento, la Banca d’Italia ha aggiunto ulteriori accorgimenti e prescrizioni per rendere meno vulnerabili le operazioni di consegna e ritiro valori e denaro, le quali costituiscono il riscontro delle segnalazioni effettuate dai ricorrenti, nella duplice veste di GPG e di rappresentanti sindacali.

4.2. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte sul punto, “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici. (Nella specie, la Corte territoriale, nel dichiarare illegittimo per difetto di proporzionalità il licenziamento di un impiegato di banca trovato in possesso di sostanze stupefacenti, aveva evidenziato trattarsi di droghe “leggere”, detenute per uso personale, e non a fini di spaccio, in circostanze di tempo e luogo compatibili con l’ipotesi del consumo non abituale; la S.C., ritenendo tale motivazione inadeguata rispetto alla clausola generale di cui all’art. 2119 c.c., ha cassato la sentenza)” (Cass. Sez. L, n. 6498 del 26/04/2012, Rv. 622158).

Ciò posto, avuto riguardo al tenore della censura (concernente violazione di legge), va rilevato che gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni in fatto compiute dai giudici del merito, non sindacabili in questa sede in mancanza della deduzione di vizio motivazionale al riguardo, sono significativi di una reiterazione della condotta pur in presenza di molteplici avvertimenti, in relazione ad una situazione non assoggettata alla mera iniziativa datoriale, ma dipendente da disposizioni e prescrizioni di soggetti estranei al rapporto di lavoro (la Banca d’Italia). Ne discende che correttamente la Corte territoriale ha operato la sussunzione della fattispecie nella clausola generale di cui all’art. 2119 c.c., ritenendo la sanzione espulsiva proporzionata in ragione del carattere protratto e reiterato della condotta, idonea a provocare disagi e disservizi all’azienda (tanto da costringerla all’invio in loco di altro addetto che svolgesse il servizio rifiutato dai ricorrenti), nonchè in ragione della forte intensità dell’elemento soggettivo. Le suddette circostanze sono state correttamente ritenute, in una visione prognostica, tali da incidere irrimediabilmente sull’elemento fiduciario. Nel descritto contesto nessuna efficacia, nel senso di sminuire la portata degli addebiti, può essere attribuita al successivo cambiamento delle regole di accesso del servizio presso la Banca d’Italia, avuto riguardo al carattere reiterato e protratto delle violazioni.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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