Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10568 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR della Sicilia, Sez. distaccata di Catania, con sentenza n. 133/18/05, depositata il 21.6.2005, ha confermato la decisione con cui era stata annullata la cartella di pagamento per il recupero dell’IRPEF 1994 sull’indennità di fine rapporto, erogata dall’ENPAM al Dott. R.G., ritenendo che, nella specie, doveva trovare applicazione il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, relativo al computo dell’imposta per le indennità derivanti da lavoro dipendente, invece che il successivo art. 18, relativo al trattamento fiscale per le indennità percepite a seguito della cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per la cassazione della sentenza, ricorrono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un unico motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado di giudizio, restando a suo carico le spese del giudizio. Ed, infatti, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum”, nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte o nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr.

S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Con l’unico motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate sostiene che i giudici d’appello hanno travisato la portata del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 18, comma 2, nel ritenere applicabile l’art. 17 di detto decreto, che disciplina le indennità derivanti da lavoro dipendente, al rapporto convenzionale del medico generico col servizio sanitario nazionale, che costituisce una collaborazione coordinata e continuativa, da assoggettare ad imposta, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 18.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha, infatti, precisato (Cass. n. 11762/2009, n. 24446/2005; n. 19047/2004; n. 11372/2003), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che l’indennità di fine rapporto corrisposta dall’ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell’attività da costoro prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, trattandosi di rapporto, di natura privatistica, di prestazione d’opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione, rientra tra quelle di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 18, comma 1, lett. c), norma che, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, elenca, appunto, “le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2..”. Tale disposizione, a sua volta, qualifica come “redditi di lavoro autonomo” tra gli altri, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto prestazioni professionali, svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto. Ne consegue che l’indennità in esame va assoggettata a tassazione separata non già secondo i criteri dettati dall’art. 17 del citato D.P.R., per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente, erroneamente applicati nella sentenza impugnata, ma secondo quelli prescritti al successivo art. 18. E’ il caso, da ultimo, di aggiungere che il differente regime d’imposizione tributaria, apprestato con riguardo, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo, è stato ritenuto una corretta espressione della discrezionalità legislativa dalla Corte Cost., che, con la sentenza n. 50 del 1994, relativa, proprio, al trattamento fiscale dell’indennità di fine rapporto corrisposta dall’E.N.P.A.M. a medici di medicina generale, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 917 del 1986, art 18, comma 1, in riferimento all’art. 3 e art. 53 Cost., comma 1, in relazione, appunto, alla diversità delle situazioni considerate. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto principio, va dunque cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va decisa nel merito, col rigetto del ricorso del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico del R. ed in favore dell’Agenzia, e possono liquidarsi, per il primo grado, in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 600,00 per onorario, per il giudizio d’appello, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 750,00 per onorario, e per il presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna lo stesso al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 750,00 per il primo grado, in Euro 900,00 per il secondo grado ed in Euro 1.500,00, per il presente giudizio, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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