Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10568 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10142-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. E REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza in data 4 febbraio 2015, n. 227, annullava il provvedimento a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate aveva dichiarato G.F. decaduto dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (L. 6 agosto 1954, n. 604) per avere questi cessato di coltivare il fondo acquistato fruendo di dette agevolazioni, prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto (citata L. n. 604 del 1954, art. 7, comma 1);

2. a motivo dell’annullamento, la commissione evidenziava che il provvedimento era stato emesso in violazione di sentenza passata in giudicato con cui era stato dichiarato illegittimo altro provvedimento a mezzo del quale l’Agenzia aveva dichiarato il contribuente decaduto dalle medesime agevolazioni per non avere questi presentato, entro il termine di legge, il certificato definitivo dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, attestante la sussistenza dei requisiti per potere fruire di tali agevolazioni (citata L. n. 604 del 1954, art. 4);

3.l’Agenzia ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della commissione regionale;

4.il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, per avere la commissione regionale annullato il provvedimento perchè in contrasto con pregresso giudicato nonostante che, in primo grado, la commissione tributaria provinciale avesse espressamente negato il contrasto e che il contribuente -risultato vittorioso in ragione dell’accoglimento di altre sue eccezioni- non avesse proposto appello incidentale ma avesse soltanto riproposto la questione del giudicato con le controdeduzioni in appello;

2.con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., della L. n. 604 del 1954, artt. 2, 3 e 4, D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78, per avere la commissione regionale ritenuto il provvedimento impugnato -motivato con il fatto che il contribuente aveva cessato di coltivare il fondo prima che fossero decorsi cinque anni dall’acquisto, in contrasto con il giudicato relativo ad altro provvedimento decadenziale- fondato sulla diversa motivazione per cui il contribuente non aveva depositato il certificato definitivo attestante la sussistenza, al tempo della registrazione dell’atto di acquisto, dei requisiti necessari per poter fruire delle agevolazioni;

3. è opportuno trattare della questione posta con il secondo motivo di ricorso in quanto di più liquida soluzione e fondata. L’avviso di cui trattasi è stato emesso ai sensi della L. 604 del 1954, art. 7, comma 1 (“Decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente”) mentre il precedente -oggetto della sentenza passata in giudicato- era stato emesso ai sensi della L. 604 del 1954, art. 4 (“In luogo del certificato dell’Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi dell’articolo precedente, comma 1, lett. b), può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente.”). Si tratta di avvisi identici, per quanto concerne la pretesa impositiva ma fondati su presupposti differenti. Quello di cui trattasi, al di là del riferimento testuale alla decadenza, è, a rigore, un provvedimento di revoca (per sopravvenienza). Il primo era un provvedimento di decadenza per originaria mancanza dei presupposti legittimanti l’avvalimento dell’agevolazione. Il giudicato formatosi sul primo provvedimento non interferiva con la possibilità per l’amministrazione di emanare l’atto il di cui trattasi nè quindi sulla legittimità di quest’ultimo;

4.il secondo motivo di ricorso deve essere quindi accolto e, restando il primo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, perchè la stessa decida delle questioni sollevate dall’Agenzia in appello e dichiarate, nella sentenza cassata, assorbite (senza che rilevi -si precisa- il fatto che dette questioni non sono state riproposte in sede di legittimità, in quanto, come precisato da questa Corte nella sentenza n. 1566/2011, “nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio”);

5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA