Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10567 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10567 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 25782-2014 proposto da:
STO1CAN LUCILA, SirfICAN PETRICA, STOILAN UANIKLIA,
STOICAN COSTICA, STOICAN REBECA, STOICAN FLORIN,
elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 61, presso lo
studio dell’avvocato TIZIANA SGOBBO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIANCARLO MANCINI, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei legali
rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO
CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA VECCHIONI,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/05/2016

nonché contro
DUDUIANU SALOMIA;

intimata

avverso la sentenza n. 178/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSEITI;
udito l’Avvocato TIZIANA SGOBBO, difensore del ricorrente, che si
riporta ai motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la
seguente relazione:
“1. Il 16.12.2007 Leonard Duduianu perse la vita in conseguenza d’un sinistro
stradale. Assumendo che questo fosse stato causato da un veicolo sconosciuto, i suoi
congiunti nel 2010 convennero dinanzi al Tribunale di Trieste la Assicurazioni
Generali s.p.a., nella sua veste di impresa designata ex art. 283 cod. ass..
Il Tribunale rigettò la domanda nel 2012 ritenendola non provata.
La Corte d’appello di Trieste, adita dai soccombenti, nel 2014 accolse
parzialmente il gravarne, attribuendo alla vittima un concorso di colpa del 50%
nella causazione del sinistro.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai congiunti della vittima,
sulla base di due motivi.

2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per
“apparenza” della motivazione, ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c..
Il motivo è temerario, avendo la Corte d’appello ampiamente Jpiegato (alle fp. 11 e
12 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali ha ritenuto non superata la
presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c..
Ric. 2014 n. 25782 sez. M3 – ud. 21-01-2016
-2-

TRIESTE del 03/02/2014, depositata il 09/04/2014;

3. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame d’un fatto
decisivo, ex art. 360 n. 5 c:p.c.. I ‘fatti materiali” il cui esame sarebbe stato
omesso dalla Corte d’appello vengono individuati nei danni riportati dai veicoli e

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile alla luce di quanto stabilito da Se.
U, Sentenza n. 8053 del 07 / 041 2014, Rv. 629831, secondo cui il nuovo

ad.

360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., secondo cui “l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora
il Atto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le ‘risultane probatotie”.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese”.

2. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis,
cornma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
3. 11 Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei
ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo.

P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Costica Stoican, Lucica Stoican, Rebeca Stoican, Camelia
Stoican, Petrica Stoican e Florin Stoican, in solido, alla rifusione in
favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente grado di
Ric. 2014 n. 25782 sez. M3 – ud. 21-01-2016
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dalla vittima.

giudizio, che si liquidano nella somma di. curo 4.800, di cui 200 per
spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,
comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Costica

Stoican e Florin Stoican, in solido, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 21 gennaio 2016;

Stoican, Lucica Stoican, Rebeca Stoican, Camelia Stoican, Petrica

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