Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10567 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28330/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

PARTENO GROUP SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

CAMILLO SABATINI 150 (V.B. 5/U presso lo studio dell’avvocato

CEPPARULO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI

ANDREA, procura speciale Dr. GIULIANO SCARDACCIONE in NAPOLI REP.

27607 del 21/02/2007;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE DANIELA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato AMATUCCI ANDREA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Paternogroup impugnò un avviso di accertamento con il quale, in base alle risultanze di un verbale di constatazione, era stato accertato un maggior debito d’imposta ai fini Iva per l’anno 1998, stante l’omessa contabilizzazione di ricavi, e la contabilizzazione, invece, di costi inesistenti, desunte da una documentazione extracontabile rinvenuta presso la società.

Il ricorso venne accolto dalla commissione tributaria provinciale di Napoli, sul rilievo della inconsistenza dell’assetto probatorio offerto dall’amministrazione finanziaria. Questa sentenza fu confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania.

Ritenne il giudice d’appello che la citata documentazione extracontabile non fosse tale da costituire una “contabilità parallela” in senso proprio, potendo essere alternativamente interpretata come riferibile a mera annotazione previsionale, tra dati previsti e dati consuntivi; e che inaccettabile dovevasi considerare l’ulteriore affermazione dell’amministrazione finanziaria in ordine alle conferme tratte da pagamenti per contanti di cospicue somme di denaro, ben potendo, questi pagamenti, essere avvenuti mediante girata di assegni.

Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata il 15.2.2006 e non notificata, ha proposto ricorso l’agenzia delle entrate, articolando un unico motivo.

L’intimata non ha svolto difese, salvo il deposito di procura speciale per la discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico, benchè articolato, motivo, l’agenzia delle entrate censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè per violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 54. Sostiene che, rispetto ai dati evidenziati nel verbale di constatazione, scaturiti dal confronto tra la contabilità ufficiale e la documentazione extracontabile acquisita, comprovanti la dolosa organizzazione di mezzi e di persone volta a occultare sistematicamente il reddito imponibile, la sentenza non da effettivo conto dell’impianto contabile in effetti ricostruito, e si limita a giustificare in modo del tutto apparente la medesima contabilità, in ragione di un presunto budget tenuto dalle aziende ben organizzate.

2. – Reputa la Corte di dovere innanzi tutto ribadire, nel solco del proprio consolidato orientamento, che tanto ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi (alla luce del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39), quanto ai fini dell’Iva (alla luce del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 54, comma 2), la documentazione extracontabile, costituita da appunti e annotazioni personali, ovvero agende o brogliacci dell’imprenditore, da cui si desumano attività non dichiarate, rappresenta un grave indizio dell’incompletezza, della falsità o dell’inesattezza degli elementi indicati nelle dichiarazioni, e consente all’amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito d’impresa su base appunto presuntiva (cfr. per tutte Cass. n. 24206/2008; Cass. n. 10137/2010).

Invero la cd. contabilità in nero, costituita da appunti personali e informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalla legge, “dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’artt. 2709 c.c. e segg., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria” (Cass. n. 25610/2006). Alla luce dei riferiti criteri di giudizio, non è dubitabile che il ritrovamento, da parte dell’amministrazione finanziaria, di una “contabilità parallela” a quella tenuta ufficialmente legittima, di per sè, e a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, la deduzione di omissione, falsità e inesattezza della dichiarazione, e la conseguente operazione di rettifica.

Quel che resta impregiudicata è soltanto la verifica in sede contenziosa della concreta riscontrabilità, nella cennata documentazione, dei requisiti suscettibili di configurare i presupposti per l’esercizio del potere di accertamento (v. tra le tante Cass. n. 1575/2007; n. 2217/2006), alla luce delle giustificazioni specificamente fornite dall’imprenditore.

3. – Il giudice di merito non si è attenuto alle coordinate del ripetuto insegnamento.

Ha difatti sostenuto che la documentazione extracontabile, pacificamente rinvenuta presso la sede aziendale, “per come si presenta e per come risulta compilata, non può da sola assurgere a prova di “contabilità parallela” quale voluta dall’art. 2697 c.c. (..) perchè per essa si intende un insieme di scritture sistematiche ossia di scritture collegate da rigorose regole tecniche di rilevazione contabile”; mentre – ha aggiunto – “la documentazione reperita presso i locali dell’azienda consiste in un conto economico a costi e ricavi accompagnati dal segno meno (-) o segno più (+)”.

Ha quindi ritenuto di non condividere la deduzione che detti segni fossero indicativi, rispettivamente, di annotazioni di costi per operazioni inesistenti e di ricavi conseguiti e non contabilizzati, motivando che ben possono “i segni meno (-) e più (+) essere riferibili, come riferisce lo stesso contribuente, a semplici annotazioni di confronto fra dati previsti e dati consuntivi”, atteso che “nelle aziende bene organizzate ci si avvale del “budget”, che è un bilancio di previsione a costi e ricavi previsti dal cui confronto con i dati consuntivi (..) si ottengono sufficienti informazioni sulla qualità della gestione”. E ha svalutato l’accertato riscontro di pagamenti anomali per contanti sulla considerazione che detti pagamenti, sebbene rilevati siccome eseguiti “per cassa”, ben potevano essere derivati da girata di assegni a terzi fornitori.

4. – Ora, in simile argomentare si annida un errore di diritto e un evidente difetto di motivazione.

L’errore di diritto è costituito dalla prioritaria valutazione delle caratteristiche necessarie a riscontrare una “contabilità parallela”, non essendo affatto richiesto, a questo riguardo, come invece dal giudice di merito affermato, il rinvenimento di scritture sistematiche redatte con rigorosa tecnica contabile. Come detto, anche una documentazione extra, costituita da meri appunti e/o da annotazioni personali, ovvero da agende o da brogliacci dell’imprenditore, rappresenta un grave indizio di parallelismo contabile, alla condizione che possano desumersi, dal contenuto delle scritture, attività non dichiarate ovvero costi fittizi. Donde è chiaramente censurabile l’affermazione dalla commissione regionale consegnata alla premessa maggiore del ragionamento esposto a corredo della decisione.

All’errore di giudizio la sentenza associa un’insufficienza del dato motivazionale, in misura della eseguita svalutazione, a petto di affermazioni solo possibilistiche, della rilevanza sintomatica del contenuto dei documenti riscontrati e degli eseguiti pagamenti in contanti. Nonostante si dia atto in sentenza che la documentazione rinvenuta ebbe a strutturarsi in un vero e proprio conto economico “consiste in un conto economico a costi e ricavi accompagnati dal segno meno (-) o segno più (+)”, si finisce in pratica per eludere il problema valutativo sulla scorta di un mero astrattismo, quale quello facente leva sul concetto di “budget”, o di bilancio previsionale. L’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale campana, la quale, in diversa composizione, provvedere a rivalutare il materiale probatorio alla luce dei principi di diritti) appena esposti. In particolare, il giudice di merito dovrà appurare – e render conto della relativa inferenza – la plausibilità logica del ricorso al concetto di bilancio previsionale al di fuori della contabilità ufficiale, anche alla luce di evidenziate specifiche ragioni, nel ricorso di Paternogroup, circa l’uso di un mero brogliaccio al riguardo. E difatti la proiezione dell’andamento sociale in futuro viene normalmente inserita, nelle società a base capitalistica, nella relazione sulla gestione degli amministratori (artt. 2428 e 2429 bis c.c. nel testo in vigore al momento dei fatti), ovvero divulgata a mezzo di informazioni nel corso dell’assemblea dei soci.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA