Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10567 del 04/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13197-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCO DI SARDEGNA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO LUPI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
CAGLIARI, depositata il 12/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
che:
1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria centrale, sezione di Cagliari, in data 12 aprile 2011 n. 76, reiettiva dell’impugnazione proposta da essa ricorrente avverso la decisione resa dalla commissione tributaria di secondo grado di Cagliari, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, era stato ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per maggior reddito imponibile, emesso dalla ricorrente medesima nei confronti della spa Banco di Sardegna;
2. la contribuente resisteva con controricorso;
3. con atto depositato il 9 ottobre 2017, la society contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, e, con atto in data 17 settembre 2019, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata della lite;
4. il pagamento era confermato dall’Agenzia, la quale chiedeva dichiararsi estinto il giudizio;
5. va dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020