Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10567 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13197-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO LUPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

CAGLIARI, depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria centrale, sezione di Cagliari, in data 12 aprile 2011 n. 76, reiettiva dell’impugnazione proposta da essa ricorrente avverso la decisione resa dalla commissione tributaria di secondo grado di Cagliari, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, era stato ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per maggior reddito imponibile, emesso dalla ricorrente medesima nei confronti della spa Banco di Sardegna;

2. la contribuente resisteva con controricorso;

3. con atto depositato il 9 ottobre 2017, la society contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, e, con atto in data 17 settembre 2019, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata della lite;

4. il pagamento era confermato dall’Agenzia, la quale chiedeva dichiararsi estinto il giudizio;

5. va dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.

PQM

la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA