Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10566 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.I., quale erede di R.U., domiciliata in
Roma, in via T. Gulli n. 11, presso l’avv. Lo Conte Antonella,
rappresentata e difesa dall’avv. De Chiaro Domenico, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale
pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale
pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende;
– ricorrenti incidentali –
contro
S.I., quale erede di R.U., domiciliata in
Roma, in via T. Gulli n. 11, presso l’avv. Antonella Lo Conte,
rappresentata e difesa dall’avv. Domenico De Chiaro, giusta procura a
margine del ricorso;
– intimata –
avverso la sentenza n. 53/42/04 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, depositata in data 6.05.2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18.02.2010 dal consigliere relatore dott. BERNARDI Sergio;
viste le conclusioni del P.M., in persona de Sostituto Procuratore
Generale dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento
del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli
altri.
Fatto
La cartella esattoriale concernente omesso pagamento Iva 1996 emessa nei confronti di R.U. era notificata alla vedova I.S., nella qualita’ di “presunta erede”. La S. faceva ricorso alla CTP di Benevento lamentando, fra l’altro, la nullita’ della notificazione per violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 65 in quanto l’atto era intestato al de cuius e la notificazione non indirizzata collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi. Il ricorso era accolto sotto questo profilo. Su appello dell’Ufficio, nella contumacia della contribuente, la CTR ha ritenuto che la nullita’ della notificazione della cartella esattoriale sussistesse ma, in quanto imputabile al concessionario, non potesse farsi valere nei confronti dell’Amministrazione tributaria. Ha di seguito esaminato e respinto i motivi di merito di impugnazione della cartella ed ha dichiarato fondata la pretesa erariale. Avverso la decisione hanno proposto ricorso la contribuente, con cinque motivi, e ricorso incidentale con due motivi il Ministero e l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.
Articolando cinque motivi di violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1972, art. 65; artt. 101, 102 e 103 c.p.c.; artt. 1703, 1704 e 1705 c.c.; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 bis e L. n. 212 del 2000, art. 7; L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7) la ricorrente insiste nella tesi della nullita’ della notificazione della cartella esattoriale, perche’ non indirizzata agli eredi impersonalmente; lamenta che la CTR avrebbe dovuto ordinare la integrazione del contraddittorio con il concessionario della riscossione piuttosto che rigettare il ricorso proposto contro l’Ufficio erariale; ripropone le doglianze di illegittimita’ della cartella perche’ priva di indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni della pretesa tributaria, e perche’ sarebbe stata o messa, prima della iscrizione a ruolo, ogni richiesta di chiarimenti o documenti al contribuente.
Col controricorso si sostiene che la notificazione della cartella operata D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 65 era valida, o comunque sanata dalla impugnazione, e che la CTR non doveva scendere all’esame delle contestazioni di merito, che non erano state riproposte dalla ricorrente rimasta contumace in appello.
La tesi che la nullita’ della notificazione della cartella esattoriale non potesse farsi valere nei confronti dell’ente impositore e’ erronea, come e’ erronea la tesi che la questione non potesse conoscersi senza la partecipazione al processo del concessionario. Quest’ultimo costituisce infatti, rispetto all’ente titolare del credito, soltanto un adiectus solutionis causa, sicche’ non puo’ escludere la legittimazione dell’ente sostituito nella riscossione e non puo’ essere considerato litisconsorte necessario nelle cause in cui si contesta l’esistenza del credito nei confronti del creditore (Cass. 2261/06, 22939/07, 369/09).
E’ pure infondata l’affermazione che la notificazione della cartella esattoriale fosse invalida.
Il D.P.R. n. 600 del 1972, art. 65 dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e’ verificato anteriormente alla morte del dante causa, e che “la notificazione degli atti intestati al dante causa puo’ essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed e’ efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”. Non abbiano, cioe’, comunicato all’ufficio delle imposte le proprie generalita’ ed il proprio domicilio fiscale.
Nella specie cio’, pacificamente, non era accaduto.
La CTR ha correttamente ritenuto che la comunicazione non poteva considerarsi idoneamente surrogata dalla comunicazione di “inizio di attivita’” depositata presso l’ufficio Iva nel novembre del 1999.
Sussistevano quindi le condizioni che consentivano la notifica impersonale e collettiva agli eredi. Ma quella possibilita’ discendeva da una norma di favore per l’Amministrazione, la cui violazione non puo’ invocarsi dall’erede personalmente attinto dalla notificazione dell’atto a lui diretto, ancorche’ intestato al dante causa.
La CTR avrebbe pertanto dovuto accogliere l’appello proposto avverso la decisione di primo grado, che aveva affermato la nullita’ della notificazione della cartella, senza passare all’esame del merito delle altre contestazioni spiegate col ricorso introduttivo, perche’ non accolte dal primo giudice e non riproposte dalla ricorrente, non costituita, in appello (art. 346 c.p.c.).
Va in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo e’ conforme al diritto e va confermato, ex art. 384 c.p.c..
Il ricorso incidentale resta assorbito (Cass. SS.UU. 5456/09).
E’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Riunisce i ricorsi; rigetta quello principale; assorbito quello incidentale. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010