Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10566 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27558/2006 proposto da:

SIDERMETAL SPA già SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 38 presso lo

studio dell’avvocato MESSINA MAURIZIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CASTELLI TULLIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 262/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 28/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAFONTI ANTONIO per delega Avv.

MESSINA MAURIZIO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE DANIELA, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa pubblica il 28.8.2006 la commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva il ricorso di Sidermetal s.p.a.

per la revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, della sentenza n. 271/67/05.

Questa sentenza, in accoglimento dell’allora proposto appello dell’amministrazione finanziaria contro una decisione della commissione tributaria provinciale di Brescia, aveva confermato due avvisi di accertamento, ai fini Irpeg e Ilor, emessi dalla locale agenzia delle entrate con riferimento alle annualità 1994 e 1995. La revocazione era stata invero richiesta in ragione di un supposto contrasto con altra sentenza tra le stesse parti – distinta dal n. 171/65/03 – passata in giudicato, che aveva annullato un separato accertamento relativo all’annualità 1996.

La commissione territoriale respingeva, come detto, il ricorso per revocazione escludendo che, nella specie, potesse discorrersi di “unicità del rapporto sottostante”, come invece sostenuto dalla società, dal momento che, sebbene originati da un unico p.v.c., gli accertamenti erano da ritenere relativi ad annualità distinte, e avevano trovato base in documenti e circostanze differenti, quali in particolare le fatture e le verifiche di cantiere. Avverso questa decisione la società Sidermetal propone ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, cui gli intimati Ministero dell’economia e agenzia delle entrate resistono con controricorso. La ricorrente ha depositato altresì una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione andrebbe ritenuto inammissibile nella parte in cui coinvolge il Ministero dell’economia, stante che questi, soggetto distinto dall’agenzia fiscale, ente a sua volta dotato di autonomia soggettiva di diritto pubblico ex D.Lgs. n. 300 del 1999, non fu parte degli anteriori gradi di merito (per tutte, sez. un. 2006/3116). In ogni caso è nella specie inammissibile nel suo complesso per le ragioni che seguono.

I primi due motivi, sorretti dai quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., sono rivolti a denunciare violazione di norme di diritto (art. 395 c.p.c., n. 5, e D.P.R. n. 597 del 1973, art. 7, comma 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Censurano la sentenza per aver ritenuto inesistente il dedotto contrasto tra giudicati, nonostante che la decisione anteriore contenesse un accertamento a dire della ricorrente radicalmente incompatibile con quello della decisione successiva, mercè la quale sarebbe stata negata ogni attendibilità al p.v.c. della G.d.F. in ordine al meccanismo fraudolento affermato.

In siffatta prospettiva la ricorrente ascrive alla sentenza di non aver ritenuto l’autonomia dei rapporti tributar nonostante l’unicità del fatto posto a fondamento dei tre accertamenti.

Il terzo motivo, che invece è privo della sintesi riassuntiva finale richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. (e che per questo si palesa inammissibile in sè), deduce un vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa o comunque insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo, per non avere la commissione compiutamente motivato circa la dedotta unicità del fatto (vale a dire dell’asserito meccanismo fraudolento instaurato con società terze) posto a fondamento della pretesa.

Ebbene i motivi, presupponendo una critica in ordine alla pregiudiziale esegesi del giudicato che asseritamente rileva, imponevano innanzi tutto di riprodurre il giudicato nel corpo del ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo (v. per tutte Cass. n. 3362/2010), e posto che viene sollecitata la necessità di un esame congiunto della motivazione e del dispositivo della sentenza per prima richiamata ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, non essendo, in tal senso, il solo dispositivo sufficiente a comprendere la portata della decisione presa a parametro.

Imponevano altresì, questa volta a pena di improcedibilità, il deposito, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, della sentenza detta.

Tutto ciò è stato dalla ricorrente omesso.

In ordine logico rileva la prima delle surriferite omissioni, cui consegue l’inammissibilità del ricorso tout court.

Restano assorbite le questioni in ordine alla idoneità (che appare viepiù deficitaria) dei quesiti di diritto posti a conclusione dei primi due motivi.

Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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