Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10566 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6379/2016 R.G. proposto da:

M.P., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Sergio Coccia (pec:

sergio.coccia.avvocatiperugiapec.it), elettivamente domiciliato in

Roma in via Vittorio Veneto n. 108;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

agsm2.mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4498/VI/15 della CTR del Lazio – Roma,

depositata in data 6/8/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

con atto pervenuto in cancelleria e notificato alla controparte il

ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso;

il processo può essere dichiarato estinto;

non avendo svolto attività difensiva l’Agenzia mediante la notifica e il deposito di un controricorso, avendo essa solo depositato un atto di costituzione in vista della partecipazione alla discussione orale, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio;

letti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020

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