Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10566 del 04/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6379/2016 R.G. proposto da:
M.P., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale
a margine del ricorso, dall’Avv. Sergio Coccia (pec:
sergio.coccia.avvocatiperugiapec.it), elettivamente domiciliato in
Roma in via Vittorio Veneto n. 108;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
agsm2.mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4498/VI/15 della CTR del Lazio – Roma,
depositata in data 6/8/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21 gennaio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;
Fatto
CONSIDERATO
CHE:
con atto pervenuto in cancelleria e notificato alla controparte il
ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso;
il processo può essere dichiarato estinto;
non avendo svolto attività difensiva l’Agenzia mediante la notifica e il deposito di un controricorso, avendo essa solo depositato un atto di costituzione in vista della partecipazione alla discussione orale, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio;
letti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020