Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10565 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

RIVA e MARLANI GROUP S.p.A., con sede in (OMISSIS), via

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), nella persona del proprio legale

rappresentante pro tempore, sig. F.P., rappresentata e

difesa dall’avv. Macaluso Francesco con domicilio eletto, ai fini del

presente procedimento, presso lo studio dell’avv. Menotti Gatto, via

dei Gracchi n. 39, Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/41/07, pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Milano, Sez. 24, il 25 gennaio 2007,

depositata il 26 marzo 2007 e notificata all’Agenzia della Entrate,

Ufficio Milano 3, in data 8 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la resistente società, l’Avv. Francesco Macaluso che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c., la Guardia di Finanza arrivava alla constatazione che la società Riva & Mariani Group S.p.A. aveva compiuto, nel 1999, parti di opere pluriennali, evidenziando nel bilancio di quell’anno, relativamente a dette parti, rimanenze finali per L. 11.879.769.000.

Sempre in merito alle medesime parti di opere, nel 2000 risultavano emesse fatture per L. 12.149.421.416, facenti tutte riferimento a un PRONTO SAL di pari importo e già esistente al 31 dicembre 1999.

Pertanto, la G.d.F. concludeva che la quota di L. 269.652.416 di competenza del 1999, non era stata inserita nè tra i ricavi di esercizio, nè tra le rimanenze finali dei lavori in corso al 31 dicembre 1999.

Alla luce di ciò, l’Ufficio rettificava la dichiarazione presentata dalla società contribuente per l’anno d’imposta 1999.

Avverso tale rettifica, la società Riva & Mariani Group S.p.A. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, deducendo la mancata accettazione dei SAL al 31 dicembre 1999 da parte dei committenti.

La Commissione adita, con la sentenza 53/14/2006, accoglieva il ricorso della società contribuente.

Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con la sentenza n. 14/41/07, pronunciata il 25 gennaio 2007 e depositata il 26 marzo 2007, lo rigettava, sul presupposto che l’Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova esaustiva che i maggior SAL accertati sarebbero stati accettati dal committente già entro il 31 dicembre 1999.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Resisteva con controricorso l’intimata società contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, si deve esaminare l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla società resistente con la produzione in giudizio, ex art. 372 c.p.c., della sentenza della C.T.P. di Milano n. 54/14/06 del 14.03.06 depositata il 12.04.06, per l’anno 2000, con l’attestato di passato in giudicato, apposto in data 21/01/2010, dalla Segreteria della Commissione.

La sentenza si sostanzia in valutazioni di circostanze di fatto, connotate unicamente da elementi fattuali ed avulsa da qualsivoglia considerazione in punto di diritto che possa rendere applicabile la categoria del giudicato esterno, così come connotata da questa Corte (ex multis, S.U. Cass. 13916/06).

Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia ha lamentato “motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia”.

Il fatto decisivo della controversia sarebbe rappresentato dall’accettazione, o meno, dei SAL da parte del committente, alla data del 31 dicembre 1999.

L’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la società contribuente avrebbe provato l’accettazione dei SAL dopo il 31 dicembre 1999, non sarebbe supportata da nessuna argomentazione concreta. Inoltre, a rendere evidente l’insufficienza della motivazione, vi sarebbe anche la considerazione che sarebbe pacifico ed incontroverso che le fatture, i cui ricavi la G.d.F. avrebbe ritenuto imputabili al 1999, sarebbero state emesse nel 2000, mentre a detta dei giudici di seconde cure, i SAL sarebbero stati accettati solo nel 2002.

Un congruo esame delle risultanze probatorie avrebbe portato ad affermare che la controparte non avrebbe dimostrato alcunchè in ordine alla data dei SAL. Con il secondo motivo, l’odierna ricorrente ha denunciato “motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia” atteso che l’affermazione della C.T.R. circa l’inesistenza della prova dell’effettiva accettazione dei SAL da parte dei committenti sarebbe frutto dell’omessa considerazione di elementi rilevanti ai fini del decidere.

Nel caso in cui una fattura faccia riferimento ad un SAL al 31 dicembre 1999, si dovrebbe fondatamente presumere che, al 31 dicembre 1999, vi fosse SAL idoneo a far emettere fattura e dunque accettato dal Committente. Inoltre, molte delle fatture sarebbero state emesse nei primi mesi del 2000, elemento che a, parere dell’Agenzia ricorrente, avvalorerebbe la tesi di un’accettazione sostanziale al 31 dicembre 1999.

Da ultimo, controparte non avrebbe mai prodotto atti di accettazione successivi al 31 dicembre 1999.

Pertanto, vi sarebbe stata la prova presuntiva dell’accettazione dei SAL di che trattasi entro il 31 dicembre 1999.

I due motivi possono essere oggetto di trattazione congiunta, essendo strutturalmente e funzionalmente connessi.

Le censure sono infondate.

E’giurisprudenza di questa Corte che alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, in generale, i ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioè quelli in cui è intervenuta (o si considera intervenuta) l’accettazione del committente, perfezionandosi, in quel momento, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell’art. 1665 c.c. (Cass. 2928/96).

Nel caso di specie l’accettazione non è intervenuta e non può considerarsi tale, dal momento che la prova, nei sensi di cui sopra, avrebbe dovuto essere fornita dall’Ufficio che, invece, non ha adempiuto a tale onere.

Con il terzo motivo del ricorso, l’Agenzia ha denunciato “violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60 “, dal momento che, una volta emesso il SAL, ma non accettato, questo, dal committente, la valutazione delle opere come rimanenze finali dovrebbe avvenire in base ai compensi liquidati nel SAL, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 60, comma 2). E se è ammesso l’abbattimento del 2% previsto dall’art. 60, comma 3, non sarebbe affatto permesso l’abbattimento del 50% delle maggiorazioni di prezzo di cui all’art. 60, comma 2.

Si chiede, dunque, che l’Ecc.ma Corte voglia rispondere positivamente al seguente quesito: “vero che ove l’imprenditore abbia eseguito – alla fine del periodo di imposta – una parte di opera da eseguire in più anni, e sempre alla fine del periodo di imposta – per la ridetta parte eseguita – abbia emesso SAL non ancora accettato dal committente – egli deve – ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60, comma 2, – valutare, come rimanenza finale, la predetta parte di opera in base ai corrispettivi liquidati nel SAL, potendo operare l’abbattimento del 2% previsto dal comma 3 dell’art. 60 cit. ma non potendo operare l’abbattimento (del 50%) della maggiorazioni di prezzo previsto dal comma 2 del ridetto art. 60?”.

Il terzo motivo è inammissibile perchè nuovo. Consegue il rigetto del ricorso con soccombenza della ricorrente Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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