Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10564 del 28/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 30/11/2016, dep.28/04/2017),  n. 10564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26177-2012 proposto da:

R.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

MONACO, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO BOIRIVANT, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentata pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA GERIT S.P.A c.f. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 833/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/08/2012 R.G.N. 962/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;

udito l’Avvocato UGO BOIRIVANT;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, ha rigettato l’opposizione proposta da R.P. avverso la cartella esattoriale emessa su istanza dell’Inps per il pagamento di contributi relativi al lavoratore M.H. per il periodo dal 2002 al 2006.

La Corte territoriale ha rilevato che il R. aveva concluso con il lavoratore un contratto a progetto nel quale era stato dato incarico ” di cernita e valutazione del rapporto qualità/prezzo della merce per il periodo estivo ” incarico ” gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”. La Corte territoriale ha rilevato che di fatto si trattava di un banco per la vendita della verdura; che dall’istruttoria era risultato che il M. si occupava di attività di modesto contenuto nel banco di vendita nessuna delle quali aveva dignità di progetto essendosi trattato di lavori manuali di supporto alla gestione dell’attività commerciale svolti in base alle indicazioni operative e di gestione del R..

La Corte ha inoltre sottolineato che la collaborazione a progetto non era spendibile per sopperire alle ordinarie esigenze aziendali ; che la specificità del progetto e la normale scadenza del contratto erano elementi indicativi di una collaborazione estemporanea giustificata da una esigenza estranea al ciclo produttivo ordinario e che pertanto il contratto a progetto non poteva essere utilizzato quando le prestazioni richieste non fossero ontologicamente predeterminabili nel tempo ma appartenenti alla fisiologica evoluzione dell’impresa. Ha quindi concluso ravvisando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il R. con due motivi. Resiste con controricorso l’Inps. Equitalia Gerit è rimasta intimata. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione ravvisando il fatto controverso e decisivo nella assoggettabilità o meno del rapporto intercorso con il M. alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato. Lamenta una motivazione generica e carente dell’indagine degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.

Deduce che la motivazione era insufficiente anche con riferimento alla ritenuta irregolarità del contratto a progetto per quelle operazioni facenti parte di una fase dell’attività aziendale. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione non avendo la Corte dato alcuna rilevanza all’impegno lavorativo del M. in termini di orario di lavoro neppure individuando le ore giornalmente lavorate.

I motivi,congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (cfr tra le tante Cass 13394/2013). La “specificità del progetto, programma o fase” diviene dunque l’elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato.

Nella specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un valido contratto a progetto. Ha, infatti, ritenuto insussistente un progetto specifico nonchè lo stesso svolgimento di attività lavorativa autonoma ravvisando invece la sussistenza delle caratteristiche del lavoro subordinato.

Ha affermato, infatti, che nonostante il “nomen juris” e l’enfatica descrizione del progetto di fatto si trattava di un banco per la vendita di verdura e che dall’istruttoria era risultato che il M. si occupava di attività di modesto contenuto nel banco di vendita nessuna delle quali aveva mai avuto dignità di progetto essendosi trattato di lavori manuali di supporto alla gestione dell’attività commerciale (carico e scarico ecc) svolti in base alle indicazioni operative e di gestione del R..

La decisione della Corte, basata sulla considerazione che il progetto di cui al contratto disciplinato dal D.Lgs n. 276 del 2003, artt. 61 e segg., non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nello svolgimento dell’attività ordinariamente espletata dall’azienda, con le conseguenze di cui al D.Lgs. n. 276 del 032, art. 69, non appare censurabile (in tal senso Cass. 17636/2016).

Deve altresì rilevarsi che,nella figura del lavoro a progetto,ciò che viene essenzialmente in rilievo è che l’attività affidata si svolga in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato ed in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale. Nella specie la Corte ha, invece, ulteriormente accertato la sussistenza delle caratteristiche del lavoro subordinato. Non sono ravvisabili, a tal proposito, vizi di motivazione considerato che – come questa Corte ha più volte affermato – la denuncia di un vizio di motivazione in fatto della sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) – vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, nonchè l’omessa od erronea valutazione di alcune risultanze probatorie – non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento, con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, nè, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA