Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10564 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 456/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Società Agricola Monteleone s.r.l. Unipersonale, in persona del

legale rapp.te p.t. A.D., rapp.ta e difesa disgiuntamente,

in virtù di procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Cataldo

D’Andria (pec: cataldodandria.ordineavvocatiroma.org) e Mariangela

Mastrogregori (pec: mariangelamastrogregori.ordineavvocatiroma.org),

elett.te domiciliata in Roma al viale Regina Margherita n. 262/264;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3001/VI/2015 della Commissione Regionale

Tributaria del Lazio, depositata in data 27/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

Fatto

RITENUTO

CHE:

In data 27/12/2006 A.D. costituì una società con la denominazione “Società Agricola Monteleone s.r.l. Unipersonale”, conferendo nella stessa varie aziende agricole di cui dichiarava di essere proprietario, site nei comuni di Allerona e Monteleone d’Orvieto (TR), impegnandosi a costituire un compendio unico.

Successivamente, l’ A., in qualità di amministratore, non produsse l’attestazione definitiva comprovante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, che avrebbe dovuto essere rilasciata dalla comunità montana di cui facevano parte i comuni nei quali si trovano gli immobili destinati a costituire il compendio unico, unitamente all’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale; di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 4 gli notificò l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

Contro tale avviso la società propose ricorso dinanzi alla CTP di Roma, deducendo la sua qualità di imprenditore agricolo professionale ed il suo diritto al godimento delle agevolazioni fiscali collegate all’avvenuto conferimento nel capitale sociale degli immobili già facenti parte delle aziende agricole di proprietà dell’ A..

Nel contraddittorio con l’Ufficio, la CTP rigettò il ricorso.

Su appello della società, la CTR del Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, accolse il ricorso, ritenendo provato il possesso, in capo all’ A., della qualità di imprenditore agricolo professionale.

Contro la sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo complesso motivo.

Resiste la società con controricorso.

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4, e art. 1, comma 5-ter, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Avvocatura erariale, premessa la ricognizione normativa delle nozioni di “imprenditore agricolo professionale” e di “coltivatore diretto”, si lamenta del fatto che la CTR ha accolto l’appello della società contribuente senza che quest’ultima avesse prodotto nè l’attestazione definitiva comprovante la qualifica di imprenditore agricolo rilasciato dalla comunità montana in cui sono situati gli immobili facenti parte delle aziende conferite nella società agricola, nè la prova dell’scrizione dell’ A. nella gestione previdenziale e assistenziale dell’INPS.

Inoltre, l’Avvocatura erariale censura la sentenza impugnata perchè conterrebbe una motivazione apparente, e sarebbe, in realtà, priva di una reale spiegazione dell’efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla società rispetto alla circostanza del possesso, da parte di quest’ultima, della qualità di “imprenditore agricolo professionale”.

2. Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 bis, primo periodo, come introdotto dal D.Lgs. n. 101 del 2005, “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”.

Ne consegue che tra gli elementi costitutivi della qualità di imprenditore agricolo professionale di una società di capitali, come la odierna contribuente, vi è l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura del suo amministratore.

Oltre all’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura, l’imprenditore agricolo professionale deve possedere i requisiti di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1, e, se costituito in forma societaria, i requisiti di cui all’art. 1, comma 3. Che l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura sia elemento costitutivo della qualità di imprenditore agricolo professionale e, dunque, requisito necessario per la fruizione dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, comma 2 (inserito dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7), che richiama la L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, commi 1 e 2 (sostituita alla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale quella di imprenditore agricolo professionale), risulta indirettamente dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter: “le disposizioni relative all imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento cella qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale”.

Orbene, non vi può essere dubbio sul fatto che il possesso dei requisiti della qualità di imprenditore agricolo professionale deve sussistere, di regola, al tempo in cui si pretende di godere dei benefici a tale qualità connessi.

Eccezionalmente, infatti, il soggetto (persona fisica o società) che non li possegga può, in vista del godimento dei benefici fiscali, presentare una istanza di riconoscimento alla Regione che ne rilascia apposita certificazione (della proposizione dell’istanza), previa iscrizione alla gestione INPS; se entro due anni (salvo diverso termine stabilito dalla Regione) dalla presentazione dell’istanza riesce ad ottenere i requisiti di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 1 e 3, conserverà i benefici dei quali abbia goduto, altrimenti essi saranno revocati.

Senonchè, almeno uno degli elementi costitutivi della qualità di imprenditore agricolo professionale, necessari per godere dei benefici fiscali ad essa connessi, deve preesistere alla loro fruizione: l’iscrizione del soggetto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.

Nel caso che ci occupa, l’iscrizione all’INPS dell’ A. risulta essersi perfezionata, con riserva, in data 27/5/2008, circa un anno e mezzo dopo la stipula dell’atto di costituzione della s.r.l. agricola uni personale contenente il conferimento degli immobili.

3. Ne consegue che, al tempo della fruizione dei benefici fiscali, cioè al tempo della stipula dell’atto costitutivo della s.r.l. agricola unipersonale, la società contribuente non possedeva tutti i requisiti per essere definita imprenditore agricolo professionale, necessari per godere di detti benefici e conservarli.

4. Il ricorso dell’Avvocatura erariale, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rigetto del ricorso proposto in prime cure dalla contribuente.

5. Considerato l’andamento dei giudizi di merito, sussistono giusti motivi per compensarne le spese.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in prime cure dalla contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna la società controricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro ottomila per onorari, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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