Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10563 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 75 G presso lo studio MATARAZZO ITALIAN BROKER,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MATARAZZO FRANCESCO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SUMMONTE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 20 INT. 13/B presso lo

studio degli Avvocati DE MARCO ADA e MAIETTA ANGELO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato IMBIMBO MASSIMO giusta delibera della Giunta

Comunale numero 5103 del 23/11/2 005;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2 07/2 004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 15/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/10/2004 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dal contribuente sig. T.F. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino di rigetto dell’opposizione proposta in relazione ad avvisi di liquidazione dell’I.C.I. per gli anni d’imposta 1999 e 2000.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il T. propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’ della produzione documentale ex art. 372 c.p.c. nel caso effettuata dalla controricorrente e concernente la Delib. giunta comunale d.d. 23 novembre 2005 relativa alla nomina del difensore, non risultandone data relativa comunicazione a controparte mediante la prevista notificazione (cfr., da ultimo, Cass., 2/5/2007, n. 10122), e non essendo la medesima intervenuta all’udienza di discussione (cfr.

Cass., 10/7/2003, n. 10904), sicche’ non si e’ in ogni caso verificata la condizione ai fini della sanatoria con effetto ex nunc dell’irrituale attivita’ processuale compiuta nelle more (v. Cass., 28/5/1980, n. 3513) dall’intimato tardivamente costituitosi (salvo che non si tratti – ipotesi non ricorrente invero nella specie – di atti e documenti riguardanti l’ammissibilita’ del ricorso per Cassazione) (cfr. Cass., 21/6/2002, n. 9093; Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114; Cass., 28/5/1980, n. 3513; Cass., 28/5/1980, n. 3513; Cass., 9/8/1962, n. 2486).

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che “nella brevissima motivazione prima si afferma che la commissione non ha potuto verificare se la documentazione esibita …

e comprovante la ruralita’ del fabbricato si riferisca all’immobile oggetto dell’accertamento e poi rileva che il fabbricato non puo’ considerarsi rurale”.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (conv. in L. n. 133 del 1994, poi sostituito dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta di avere “provato scrupolosamente sia la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento della ruralita’ del fabbricato sia di avere sempre coltivato direttamente il fondo ed occupato il fabbricato, tanto da percepire la pensione di vecchiaia quale coltivatore diretto”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita’, della completezza, e della riferibilita’ alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se’ stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e’ tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche’ delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessita’ di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioe’ indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest’ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non e’ infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimita’ di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronunzia impugnata e’ fatta oggetto di censura (v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Avuto riguardo al pure denunziato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce infatti al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la mera facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Gia’ sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “documentazione esibita dal T.”, alla “scheda di liquidazione”, all’”avviso di liquidazione”, alla “caratteristiche dei fabbricati rurali”, all’avere “sempre coltivato direttamente il fondo ed occupato il fabbricato” de quo, al “percepire la pensione di vecchiaia quale coltivatore diretto”) di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua esso non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestivita’ e decisivita’ dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita’ accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995,n. 1161).

Per altro verso nel caso il motivo con il quale si denunzia violazione di norme di diritto non reca, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche’ delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, ne’ viene precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito, ne’ viene delineata la diversa regola che, se applicata, avrebbe condotto il giudice ad assumenre una diversa decisione.

Senza sottacersi che la doglianza circa la ravvisata erronea valutazione del quadro probatorio acquisito agli atti del giudizio di merito se del caso ridonda invero sul piano del vizio di motivazione (cfr. in particolare Cass., 12/2/2004, n. 2707).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione il ricorrente sostanzialmente omette invero di analiticamente argomentare a relativo sostegno, tale non potendosi invero certamente ritenere la sopra riportata generica e non decisiva osservazione secondo cui “nella brevissima motivazione prima si afferma che la commissione non ha potuto verificare se la documentazione esibita … e comprovante la ruralita’ del fabbricato si riferisca all’immobile oggetto dell’accertamento e poi rileva che il fabbricato non puo’ considerarsi rurale”, ne’ potendo valorizzarsi al riguardo la restante affermazione circa la non conformita’ “alla L. n. 133 del 1994” del “rilievo fatto sulle caratteristiche dei fabbricati rurali”, sostanziatesi invero in una meramente apodittica asserzione deponente semmai per una denunzia di violazione di norme di diritto.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si e’ sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realta’ sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilita’ ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non e’ peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA