Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10563 del 28/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 17/05/2016, dep.28/04/2017),  n. 10563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21716/2013 proposto da:

L.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO GUADAGNO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

MARINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTEL S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCA BONFRATE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 288/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/06/2013 R.G.N. 199/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato MARINO VINCENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega orale Avvocato FIORILLO

LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Genova, con sentenza depositata il 7/6/2013. in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede – che aveva respinto la domanda di L.G. volta ad ottenere l’inquadramento superiore in forza di un asserito patto dallo stesso stipulato con la società Elsag, cedente alla Postel S.p.a. del ramo di azienda a cui era addetto il lavoratore, in considerazione delle mansioni in concreto svolte; ed aveva, invece, accolto la domanda di risarcimento del danno per il demansionamento asseritamente subito a partire dalla fine del 2002, nonchè quella diretta ad ottenere l’illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro -, respingeva la domanda promossa in primo grado dal L. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre il L. affidandosi ad otto motivi, ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La Postel S.p.A. resiste con controricorso, depositando altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.2. Con i primi due motivi il L. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2087 c.c., ed osserva che la società datrice di lavoro non ha impugnato la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato che le mansioni di imbustatore, svolte dal 2002 al 2006, erano inferiori e deteriori rispetto a quelle svolte in precedenza, con conseguente violazione dell’art. 2103 c.c.. Rappresenta che l’appello della società ha riguardato la diversa circostanza che, anche nel predetto periodo, il lavoratore avrebbe svolto le precedenti mansioni di tecnico: che questo motivo è stato, però, disatteso dalla Corte di Appello, che ha invece accolto il motivo fondato sull’art. 1460 c.c., e sulla mancanza di proporzionalità della risposta del L. alla dequalificazione subita; che, invero, la Corte di merito ha respinto il gravame relativo al risarcimento da demansionamento, riconoscendolo quindi come sussistente. Il ricorrente deduce, inoltre, che la società non ha impugnato la sentenza di prime cure laddove ha statuito, con riferimento alla lesione del bene-salute, che “per quanto riguarda il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell’illecito datoriale – di cui sussistono ovviamente tutti i requisiti, essendo immediatamente riconducibili a Postel i comportamenti tenuti dai propri dipendenti, ed essendo comunque Postel tenuta a garantire mansioni e salute del lavoratore – essi vanno liquidati tenendo conto….”; e che Postel neppure ha censurato la sentenza di primo grado, laddove ha giudicato -le condotte di rifiuto o reattive poste in essere dal L. giustificabili in presenza dell’illecito comportamento datoriale”, non solo con riferimento alla mancata riqualificazione, alla mancanza di formazione e di aggiornamento, allo svuotamento della professionalità del L., ma anche alla salute del dipendente. Pertanto, il ricorrente lamenta che la Corte genovese abbia male applicato l’art. 1460 c.c., che invece è inconferente rispetto alla fattispecie, dal momento che, avendo essa riconosciuto il demansionamento – una volta mancate le censure sopra evidenziate, sul nesso tra malattia e demansionamento e sull’obbligo di Postel di garantire la salute del lavoratore” -, ne deriverebbe de plano che il datore ha provocato egli stesso la malattia, violando l’art. 2087 c.c., per cui non al L., ma al datore stesso sarebbero state imputabili le condotte, correlate alla malattia ed allo stato depressivo, di cui quest’ultimo si è doluto.

3. Con il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1218 c.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe male applicato l’art. 1460 c.c., poichè oggetto della doglianza del dipendente (e, di conseguenza, della causa) non è il fatto che il lavoratore abbia rifiutato di svolgere le mansioni, ma che non sia stato posto nelle condizioni di svolgerle. per la qual cosa, a parere del L., la causa avrebbe dovuto essere risolta non in applicazione dell’art. 1460 c.c., ma dell’art. 1218 c.c., in base al principio di diritto per cui il debitore non risponde dell’inadempimento, quando – come nella fattispecie – sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

4. Con il quarto mezzo di impugnazione si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente, dopo avere osservato che il giudice, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., deve pronunziare su tutta la domanda, dichiara che il presente motivo, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in ogni caso rientra nell’ambito dell’errore in procedendo, denunziabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, anche nella nuova formulazione”, deduce che la Corte di merito avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato e, comunque, avrebbe dovuto esaminare il fatto decisivo per il giudizio costituito dal rilievo che la malattia del L. aveva avuto rispetto al licenziamento, anche in considerazione del fatto che il giudice di primo grado ha messo in luce, nella motivazione, “l’ottimo curriculum precedente emerso dall’istruttoria” del lavoratore, “su cui Postel nulla ha obiettato”.

5. Con il quinto motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 del codice di rito, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si lamenta, in particolare, che, avendo il Tribunale accolto la prospettazione del L. in ordine alla mancata riqualificazione. la Corte di Appello non ha invece valutato l’incidenza sui comportamenti del lavoratore della mancata riqualificazione, dopo molti anni di dequalificazione, nonostante le ripetute richieste da parte dello stesso di ottenere le mansioni che gli spettavano. Inoltre, a parere del L., la Corte distrettuale non avrebbe esaminato il fatto, decisivo per la decisione della controversia, della mancata riqualificazione e della incidenza della stessa sul rifiuto di prestazione che ha determinato il licenziamento.

6. Con il sesto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, artt. 2104, 2105, 2118 e 2119 c.c., artt. 54, 55 e 56 del CCNL 2007 del Comparto postale. e lamenta che, mentre il giudice di primo grado ha annullato le sanzioni comminate al lavoratore dalla società datrice di lavoro, quest’ultima non ha specificamente impugnato le dette sanzioni; che, pertanto, la Corte di merito non ha riformato la sentenza sul punto, ma solo relativamente alla domanda promossa in primo grado dal L., avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento; che, pertanto, così operando, ha violato l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, laddove dispone che le norme disciplinari devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro; con la conseguenza che la Corte di Appello non avrebbe potuto dichiarare legittimo il licenziamento. essendo invece rimaste illegittime le sanzioni che hanno preceduto il recesso. Al riguardo, sottolinea ancora il L., è evidente che, nel momento in cui la società ha invocato la recidiva, una volta annullate le sanzioni. la stessa non può più utilizzare i fatti sanzionati e le sanzioni per applicare la recidiva e, quindi, la sanzione espulsiva che. ai sensi dell’art. 56, trova la fonte in precedenti disciplinari puniti con la sanzione sospensiva che rendono il lavoratore recidivo. Nè, in questo quadro, sarebbe conferente il riferimento all’art. 2119 c.c., laddove la Corte di merito avesse inteso applicarlo sulla scorta di quanto dedotto dalla società, poichè il L. non è stato licenziato per giusta causa, ma per giustificato motivo soggettivo e, quindi. in applicazione dell’art. 2118 c.c., laddove tale tipologia di recesso assume la forma di sanzione ai sensi del citato art. 56, paragrafo V, lett. a).

7. Con il settimo mezzo di impugnazione il L. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 324 e 342 c.p.c., e art. 2909 c.c., in quanto, essendo pacifico che la Corte di Appello ha riformato solo il capo relativo al licenziamento, è, del pari, inequivocabile che, se la Corte avesse inteso riformare anche il capo relativo alle sanzioni, sarebbe andata ultra petitum non essendovi un capo specifico di impugnazione delle sanzioni nell’atto di appello, nel quale le sanzioni non sono neppure nominate.

8. Con l’ottavo mezzo di impugnazione si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e dell’art. 112 del codice di rito, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Più precisamente. si lamenta che il L. ha impugnato il capo secondo della sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito la condanna della società a corrispondere al lavoratore il risarcimento del danno parametrato alla retribuzione mensile di Euro 1.924,05. Al riguardo, si denunzia che il giudice di prima istanza, nell’applicare l’art. 18 St. Lav.. abbia errato, in quanto il risarcimento non deve essere semplicemente parametrato all’ultima retribuzione percepita, ma deve indennizzare il dipendente da tutti i danni subiti, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra e, perciò. per espresso disposto di legge, alla retribuzione che il ricorrente avrebbe man mano percepito fino alla reintegrazione. Quindi, il parametro del risarcimento ex art. 18 St. Lav. non è l’ultima retribuzione percepita, ma quella che, nel corso del tempo, il ricorrente avrebbe percepito se non fosse stato licenziato. con gli aumenti e gli adeguamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, che la sentenza del Tribunale applicata alla lettera impedisce di considerare. Ne consegue che la sentenza di secondo grado va, a parere del L.. cassata e riformata non solo laddove ha respinto la domanda di reintegrazione. ma anche laddove non ha accolto l’appello incidentale e non ha condannato la società datrice al risarcimento del danno pari alle retribuzioni effettive dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, come prevede la legge e come previsto in ricorso.

1.1; 1.2; 1.3; 1.6 Premessa l’esposizione dei motivi articolati, è da osservare che i primi tre di essi possono essere trattati unitariamente – ed altresì congiuntamente al sesto. per le conseguenze che gli stessi hanno sulla valutazione della proporzionalità delle sanzioni irrogate al L. e propedeutiche al licenziamento dello stesso -, essendo tra loro connessi per la identica questione logico-giuridica ad essi sottesa, pur se la stessa è stata prospettata sotto diversi profili.

Al riguardo, è innanzitutto da premettere che, relativamente alla fattispecie, deve farsi riferimento agli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte alla stregua dei quali l’art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone un obbligo di tutela delle condizioni plico-fisiche del lavoratore, nel senso di includere. tra le misure da adottare in concreto, accanto a quelle c.d. tipizzate, anche ogni misura atipica diretta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 3306/16, 836/16, 14274/15, 10037/15). Pertanto, nella disciplina del rapporto di lavoro, in cui numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non soltanto è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione diretta ad assicurare l’integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente. ai sensi dell’art. 2087 c.c., ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem leadere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili nelle ipotesi in cui la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave. i suddetti diritti. Tra tali comportamenti rientrano quelli vessatori che possono configurarsi anche, come è avvenuto nel caso di specie, in demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti necessari per l’espletamento dell’attività lavorativa. In tutte le suddette ipotesi, in cui può concretizzarsi il comportamento datoriale non improntato a lealtà, correttezza e buona fede, può verificarsi per il prestatore d’opera una situazione stressante, la quale, a sua volta può anche causare gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici; con la conseguenza che tale condotta può essere sanzionata, in sede civile, sempre in applicazione dell’art. 2087 c.c., ma può anche dare luogo a fattispecie di reato, ove ne ricorrano i presupposti (cfr., tra le molte, Cass. nn. 28603/13, 3291/16).

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, ribadito (Cass. n. 3291/16, n. 836/16, cit.) che è legittimo il comportamento dei lavoratori che, a fronte dell’inadempimento datoriale degli obblighi menzionati, rifiutano di eseguire la propria prestazione, costituendo tale comportamento una modalità di esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.. La violazione dell’obbligo datoriale comporta, quindi, la legittimità del rifiuto di eseguire la prestazione da parte dei lavoratori che possono, in tali casi. eccepire l’altrui inadempimento (cfr., tra le molte, Cass. nn. 1863/13, 14375/12, 11664/06), permanendo, comunque, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti, poichè il rifiuto dello svolgimento della prestazione lavorativa non si configura come una interruzione del sinallagma caratterizzante il contratto di lavoro, ma come una reazione all’inadempimento di una delle parti (nella fattispecie, del datore), dal quale discende automaticamente una posizione di mora accipiendi datoriale (Cass. n. 6631/15).

Al riguardo, è comunque da ribadire, sempre conformemente all’insegnamento di questa Suprema Corte, che non in tutti i casi tale eccezione può essere validamente fatta valere. Ed invero, in un contratto a prestazioni corrispettive, quale quello di lavoro, nel caso in cui una delle parti giustifica il proprio inadempimento con l’inadempimento dell’altra, è necessario procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, anche relativamente ai rapporti di causalità e di proporzionalità del contratto ed ai diversi obblighi che gravano su ciascuna delle parti, al fine. appunto, di stabilire se il comportamento di una parte giustifichi effettivamente il rifiuto dell’altra di eseguire la prestazione dovuta (cfr., tra le molte, Cass. n. 21479/05). La valutazione comparativa del comportamento dei contraenti e quella relativa alla gravità dell’inadempimento contrattuale, per consolidato principio di legittimità. è rimessa all’esame del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici (cfr., tra le molte, Cass. nn. 4474/15, 4709/12).

Al proposito, è pure da sottolineare che. in tali casi si spazia nell’ambito di disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali (Generalklauseln) – correttezza (art. 1175 c.c.); obbligo di fedeltà, lealtà, buona fede (art. 1375 c.c.) – il cui contenuto, elastico ed indeterminato, richiede, nel momento giudiziale e sullo sfondo di quella che è stata definita la “spirale ermeneutica” (tra fatto e diritto), di essere integrato, colmato, sia sul piano della quaestio facti che della quaestio iuris, attraverso il contributo dell’interprete, mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale o dal costume o dall’ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare e delibare altresì le circostanze più concludenti e più pertinenti rispetto a quelle regole, a quelle valutazioni, a quei giudizi di valore, e tali non solo da contribuire, mediante la loro sussunzione, alla prospettazione e configurabilità della tota res (realtà fattuale e regulae iuris), ma da consentire inoltre al giudice di pervenire, sulla scorta di detta complessa realtà, alla soluzione più conforme al diritto, oltre che più ragionevole e consona.

Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica, come in più occasioni sottolineato da questa Corte, e la disapplicazione delle stesse è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Pertanto, l’accertamento della ricorrenza. in concreto, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 25044/15; Cass. n. 8367/2014; Cass. n. 5095/11). E ciò, in quanto, il giudizio di legittimità deve estendersi pienamente, e non solo per i profili riguardanti la logicità e la completezza della motivazione. al modo in cui il giudice di merito abbia in concreto applicato una clausola generale, perchè nel farlo compie, appunto, un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha introdotto per consentire l’adeguamento ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass., S.U., n. 2572/2012).

Nei motivi di ricorso qui in esame, le censure formulate alla sentenza della Corte di Appello appaiono conferenti poichè evidenziano in modo puntuale gli “standards” dai quali il Collegio di merito si è discostato non avendo esaminato compiutamente il ruolo che il comportamento della società datrice di lavoro ha avuto nella determinazione della grave situazione di costrizione psicologica nella quale il lavoratore si era venuto a trovare a seguito del protratto demansionamento accertato e riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. Risulta, pertanto, inciso da errores in indicando l’iter motivazionale della detta Corte poichè, una volta messo in luce il comportamento, certamente lesivo del vincolo fiduciario, tenuto dal datore di lavoro – che, assunto il L. come tecnico specializzato, addetto alla manutenzione di macchine complesse ed al coordinamento degli altri tecnici, tutti definiti dai testi escussi (così, testualmente, la motivazione della Corte di merito) come altamente qualificati, è stato privato, per sei anni. della scrivania e del computer ed adibito a svolgere mansioni di tipo operativo in qualità di addetto ad una macchina semplice (imbustatrice) con compiti di mera manovalanza – non ha operato quella valutazione comparativa, di cui innanzi diffusamente si è detto, tesa a considerare se le condotte di rifiuto poste in essere dal L. fossero giustificabili in presenza di quel comportamento datoriale certamente non rispettoso dei beni tutelati dall’art. 2087 c.c., ai quali è riconosciuto anche un rilievo costituzionale e che contemplano meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l’ordinamento riconosce.

La Corte di Appello. dunque. non ha tratto le conseguenze logico-giuridiche in termini di proporzionalità tra fatto commesso e sanzione irrogata.

Ne consegue che il ricorso va accolto; gli altri motivi restano assorbiti, considerata la evidente pregiudizialità ed il carattere assorbente che le doglianze di cui ai motivi esaminati rivestono nei confronti dell’intera controversia.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati. provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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