Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10563 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 430-2014 proposto da:

PO.GA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 1,

presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AUGUSTO FEDERICI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ITALY LUXURY PROPERTIES SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Po.Ga., P.M. e P.P., tutti in qualità di eredi di P.F., propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 244/1/12 del 12 novembre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha ritenuto legittimo – nei limiti di valore complessivo dei terreni pari ad Euro 690.000,00 – l’avviso di rettifica e liquidazione loro notificato in relazione ad atto di compravendita 7 settembre 2006; atto con il quale il P. aveva trasferito alla Italy Luxury Properties srl (anch’essa impugnante l’avviso in questione con separato ricorso, poi riunito) la proprietà di un fabbricato e di due terreni (siti in zona H2 ed H3) in (OMISSIS), con facoltà di utilizzo della concessione edilizia già rilasciata, previa demolizione del fabbricato esistente, per la costruzione di villa con accessori.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – il valore dei terreni, dichiarato in atto per Euro 410.000,00, era stato dall’ufficio rettificato in complessivi Euro 980.100,00; – la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia aveva accolto i ricorsi riuniti delle parti contraenti in ragione del difetto di motivazione dell’atto impositivo, in quanto basato su un unico atto comparativo di compravendita; contrariamente a tale assunto, l’avviso in questione si basava invece su sopralluogo e stima analitica dell’UTE, non adeguatamente contrastata dai contribuenti (rimasti contumaci in appello); – in particolare, la inedificabilità dei terreni in esame, rilevata dalla perizia stragiudiziale prodotta dai contribuenti nel primo grado di giudizio, era stata considerata anche dall’agenzia del territorio con riguardo al terreno ricadente in zona H2; – purtuttavia, la pretesa dell’ufficio andava ridimensionata, con rideterminazione del valore dei terreni nel suddetto importo complessivo di Euro 690.000,00.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla, pure intimata, Italy Luxury Properties srl.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso gli eredi P. lamentano – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè della disciplina sull’obbligo di motivazione della sentenza; per avere la Commissione Tributaria Regionale: – erroneamente attribuito efficacia di prova alla stima UTE allegata all’avviso, senza dare conto delle opposte risultanze (perizia stragiudiziale) prodotte in primo grado da parte contribuente, ancorchè rimasta contumace in appello; – ciò nondimeno, infine disatteso anche la stima UTE, così da rideterminare al ribasso il valore dei terreni, senza però indicare il criterio di valutazione da essa a tal fine utilizzato.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Per essersi la Commissione Tributaria Regionale basata sulla stima UTE e su un solo atto comparativo di compravendita, invece che su plurimi elementi di stima, così come stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti rilevabile d’ufficiò, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il che si era risolto nell’omesso esame del fatto decisivo costituito dal valore attribuibile ai terreni, stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale in maniera del tutto apodittica, prescindendo dalle risultanze istruttorie offerte, e senza indicazione dei criteri adottati.

p. 2.2 I secondo motivo di ricorso, suscettibile di trattazione prioritaria perchè attinente non al quantum ma alla legittimità in sè della metodologia estimativa adottata dall’ufficio, è infondato.

La rettifica di valore si è nella specie basata su una stima diretta da parte dell’amministrazione finanziaria, previo sopralluogo e disamina delle specifiche caratteristiche dei terreni. Questa metodologia di apprezzamento non si poneva in contrasto con i criteri di legge, dal momento che il ricorso allo strumento della comparazione con atti similari non è che uno dei vari parametri di stima recepiti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; vari parametri prevedenti anche l’accertamento del reddito netto ritraibile dal cespite, ovvero “ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” – che non si pongono, tra loro, in rapporto gerarchico di preferenza, potendo infatti essere utilizzati anche alternativamente o sostitutivamente.

Si è in proposito stabilito che (Cass.n. 1961/18) “in tema di determinazione dell’imposta di registro, l’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l’epoca di costruzione dell’immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purchè non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva fondato l’accertamento di maggior valore solo sulla stima effettuata dall’Agenzia del territorio, in quanto rientrante tra gli elementi di valutazione del detto D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3).”

Per altro verso, il legittimo ricorso estimativo alla perizia UTE non ha in alcun modo comportato la violazione della regola generale di riparto dell’onere probatorio, posto che con esso la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente accollato all’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il fondamento del maggior valore rettificato, salvo convincersi del soddisfacimento – proprio sulla base della stima in questione – di tale onere. Il che ha costituito, non violazione, ma giustappunto applicazione dell’art. 2697 c.c..

Neppure, per concludere su questo aspetto, può sostenersi che la regolarità della ripartizione e della valutazione probatoria sia stata in qualche modo alterata con la omissione delle risultanze istruttorie di contrasto fornite dalla parte contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale, nell’illustrare il proprio convincimento, motiva infatti in maniera sufficiente sia sulla circostanza che i contribuenti avessero prodotto nel primo grado di giudizio una perizia stragiudiziale (senza, con ciò, mostrare di aver penalizzato i medesimi per il solo fatto di non essersi costituiti in grado di appello), sia sul fatto che tale perizia di parte non fosse tuttavia in grado di validamente contrastare la stima UTE; e questo non perchè quest’ultima si ponesse su un piano probatorio privilegiato per effetto della sua sola provenienza dalla parte pubblica (il che sarebbe effettivamente erroneo: Cass.n. 9357/15 ed altre) ma perchè ritenuta in concreto più fedele al reale valore dei terreni, pur in ragione della loro inedificabilità, in essa adeguatamente soppesata.

Quanto da ultimo osservato vale anche a respingere la prima doglianza dei primo motivo di ricorso, in quanto anch’essa infondatamente incentrata sulla assunta violazione dell’art. 51 citato.

p. 2.3 Sono invece fondati, nei termini che seguono, la seconda doglianza del primo motivo, ed il terzo motivo di ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale, pur dopo aver recepito – come detto – la valenza probatoria nella specie preminente della stima UTE, non si è poi ad essa completamente attenuta, addivenendo ad un rilevante ridimensionamento del valore dei terreni in essa indicato non ancorato all’indicazione dei criteri in proposito osservati.

Osserva la Commissione Tributaria Regionale: “tenuto conto della validità della stima dell’ufficio effettuata con sopralluogo unitamente ad un’indagine conoscitiva accurata e tenuto conto anche delle ragioni evidenziate dal primo consesso nei confronti della parte privata, si ritiene di ridimensionare le pretese dell’ufficio determinando il valore dei terreni in Euro 690.000,00”.

Ancorchè questo ridimensionamento non sia stato impugnato dall’agenzia delle entrate, resta che esso (mantenendosi pur sempre ad una soglia di molto superiore al valore dichiarato dalle parti nell’atto di trasferimento) doveva essere specificamente giustificato mediante indicazione delle fonti di convincimento del giudice di merito.

Per quanto sia pacifico che questi mantenesse, nel caso di specie, il potere-dovere di rideterminare il valore dei terreni ritenuto corretto (nell’ambito di un tipico giudizio di ‘impugnazione-meritò), altrettanto evidente è che l’esercizio di questo potere-dovere non potesse prescindere dalla specificazione degli adottati criteri di rideterminazione estimativa.

In difetto di che, è venuta sostanzialmente a mancare del tutto la motivazione (e, con ciò, la possibilità di verificare la correttezza del ragionamento decisorio) su un fatto decisivo della controversia, appunto costituito dal valore da attribuire ai terreni.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai profili accolti, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie provvedendo anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie la seconda doglianza del primo motivo nonchè il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo;

– cassa la sentenza impugnata in relazione alle doglianze accolte e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per le spese, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020

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