Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10562 del 28/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 17/05/2016, dep.28/04/2017),  n. 10562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19647-2013 proposto da:

EUROFRIGO CALIENDO A & V S.R.L. UNIPERSONALE, P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LORENZO IOELE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., V.M., V.G., V.S.,

quali eredi di V.M.;

– intimati –

e contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, giusta delega in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1265/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/04/2013 R.G.N. 567/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato IOELE LORENZO;

udito l’Avvocato STUNPO VINCENZO per delega orale Avvocato DE ROSE

EMANUELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo del ricorso e rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Salerno, con sentenza depositata in data 24/4/2013, rigettava il gravame proposto da Eurofrigo Caliendo S.r.l., nei confronti degli eredi di V.M. ( C.A., V.G., V.M. e V.S.), avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva parzialmente accolto la domanda dei predetti eredi volta ad ottenere la condanna della società Eurofrigo – presso la quale V.M. aveva prestato servizio dal 20/9/2000 al 25/9/2002 – al versamento della somma di Euro 56.918,52; la Corte di merito rigettava altresì l’appello incidentale interposto dagli eredi Vitolo per ottenere la condanna della parte avversaria al pagamento della somma di Euro 84.380,43, oltre accessori e spese legali.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Eutrofrigo Caliendo sulla base di tre motivi.

Gli eredi V. sono rimasti intimati.

L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 112 e 132, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi su tre motivi di appello, così incorrendo in un error in procedendo e nella violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità non chiarirebbe se i viaggi effettuati dal V. fossero due o tre alla settimana, limitandosi a riportare le dichiarazioni dei testi; nè approfondirebbe la questione attinente alla durata settimanale della prestazione lavorativa, ed inoltre, relativamente all’importo dovuto al lavoratore, si limiterebbe a riferire in modo acritico quanto riferito dal C.t.u..

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 11 e 19 del CCNL 13/6/2000 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, avendo la sentenza impugnata, a parere della ricorrente, erroneamente riconosciuto la retribuzione ordinaria per 39 ore di lavoro effettivo in fattispecie in cui il lavoratore viaggiava sempre in coppia, sicchè la durata del viaggio e della guida avrebbe dovuto essere ripartita in misura eguale tra i due autisti con l’ulteriore conseguenza che l’intera durata del viaggio avrebbe dovuto essere computata al 50%. La sentenza avrebbe altresì violato il disposto dell’art. 2697 c.c., perchè in mancanza di prova sui contenuti della prestazione non avrebbe mai potuto riconoscere gli importi oggetto della sentenza impugnata.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione la società ha dedotto la violazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte di merito avrebbe fatto acriticamente proprie le conclusioni della c.t.u. circa l’individuazione dell’importo percepito da parte del lavoratore.

1.1; 1.3 Il primo ed il terzo motivo sono inammissibili sotto una molteplicità di profili.

Invero, gli stessi sono formulati con censure promiscuamente riferibili ad uno o più vizi tra quelli di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, ed al riguardo la Corte Suprema, a Sezioni Unite, ha ribadito la propria giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità” (Cass., S.U., n. 26242/14; Cass., S.U., n. 17931/13). E, come è noto, la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. va dedotta nel ricorso per cassazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto possa determinare la nullità della sentenza in ragione dell’error in procedendo denunciato.

Inoltre, le censure formulate, relativamente al dedotto vizio di motivazione sono inammissibili, perchè, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza- della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 24 aprile 2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, i motivi di ricorso che denunciano il vizio motivazionale non indicano il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fanno riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla fattispecie dedotta.

1.2 Il secondo motivo non è fondato, poichè la Corte territoriale, all’esito dell’istruttoria espletata, ha motivatamente sussunto la fattispecie nella normativa contrattuale collettiva applicabile al settore Autotrasporto merci, che disciplina l’orario settimanale (art. 11 CCNL) in trentanove ore, in applicazione del regolamento CE 3820/85, escludendo il lavoro straordinario relativamente ai riposi stabiliti e consentiti dal viaggio effettuato in coppia e pervenendo alla determinazione del quantum spettante agli eredi V. sulla base della valutazione critica delle conclusioni cui è pervenuto il C.t.u..

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che i mezzi di impugnazione non sono idonei a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Nulla va disposto in ordine alle spese, poichè gli eredi V. non hanno svolto attività difensiva e l’INPS h soltanto depositato delega in calce al ricorso.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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