Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10561 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10561
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE ROSE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCIA 9 presso lo studio dell’Avvocato LEONE ARTURO, che la
rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MAGGI GIORGIO giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BRESCIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13 presso lo studio
dell’Avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 23/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/02/2010 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;
udito per il resistente l’Avvocato FAUSTO BUCCELLATO, per delega
Avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/3/2004 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dalla societa’ Immobiliare Rose s.r.l. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia di rigetto dell’opposizione proposta in relazione ad avviso di liquidazione dell’I.C.I. per l’anno d’imposta 1993.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la societa’ Immobiliare Rose s.r.l. propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Brescia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Si duole che il giudice dell’appello non abbia considerato che con sentenza del 14/9/2002, passata in giudicato e ritualmente prodotta in atti (doc. n. 4 dell’atto di appello) la C.T.P. di Brescia ha dichiarato l’illegittimita’ delle rendite catastali su cui il Comune ha liquidato la maggior imposta I.C.I., ed ha conseguentemente annullato il classamento effettuato dall’U.T.E. di Brescia.
Il motivo e’ infondato.
Premesso che risponde a principio affermato in giurisprudenza di legittimita’ che il rapporto di pregiudizialita’ sussistente fra la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell’Ufficio del Territorio e quella promossa avverso l’avviso di liquidazione dell’ICI, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal Comune, anche se abbia dato luogo all’opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un’unica sentenza, non e’ idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo (essendo il Comune carente di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale) ed oggettivo (essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le causae petendi), a rendere le controversie medesime inscindibili, dovendosi escludere la sussistenza, rispetto alle parti convenute nelle due controversie, di un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che ove il contribuente abbia impugnato congiuntamente il provvedimento di attribuzione della rendita catastale e l’avviso di liquidazione dell’imposta, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado emessa sulla controversia pregiudiziale (conseguente, nella specie, all’omessa impugnazione, in via principale, da parte dell’Ufficio del Territorio) determina il venir meno del presupposto della maggior pretesa tributaria, con conseguente inammissibilita’ dell’appello proposto dal Comune, e del successivo ricorso per Cassazione (da ultimo v. Cass., 24/10/2008, n. 25678), va per altro verso sottolineato come costituisca principio del pari consolidato che perche’ il giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio, possa far stato nel processo, e’ invero necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere dall’eccipiente provata attraverso la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. dell’intervenuto passaggio in giudicato (v. Cass., 8/5/2009, n. 10623; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., 2/4/2008, n. 8478; Cass., 22/5/2007, n. 11889; Cass., 3/11/2006, n. 23567).
Orbene, la copia della sentenza C.T.P. di Brescia 14/9/2002 nel caso prodotta in atti dalla odierna ricorrente (tra l’altro rilasciata per uso notifica) non risulta invero recare siffatta attestazione (cfr.
Cass., 18/9/2009, n. 20090), sicche’ correttamente il giudice dell’appello non l’ha presa in considerazione.
All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010