Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10561 del 28/04/2017
Cassazione civile, sez. un., 28/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.28/04/2017), n. 10561
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Sezione –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6905-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, con ordinanza n.
309/2016 depositata il 9/03/2016 nella causa tra:
G.G.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
COMUNE DI SAN SEVERO;
– resistente non costituitosi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha chiesto che la
Corte, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari la
giurisdizione del giudice della Corte dei Conti, ed emetta le
pronunzie conseguenti per legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– con sentenza n. 256 del 2015 la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Puglia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile nel giudizio introdotto da G.G. nei confronti del Comune di San Severo, con ricorso notificato in data 20 ottobre 2014, col quale era censurata la nota prot. n. (OMISSIS) del 13 luglio 2009, avente ad oggetto “provvedimento di fermo amministrativo di pagamento ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69”;
– essendo la causa poi pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, questo giudice, facendo applicazione degli art. 11 cod. proc. amm., comma 3, e della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, nel corso della prima udienza tenuta dinanzi a sè il 10 febbraio 2016, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, con ordinanza depositata il 9 marzo 2016;
– nessuna delle parti del giudizio, cui è stata trasmessa copia del provvedimento, ha svolto difese in questa sede;
– il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di giurisdizione della Corte dei Conti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che – le argomentazioni poste nel provvedimento con cui è stato sollevato il conflitto e condivise dal Procuratore generale a sostegno delle suddette conclusioni sono conformi al consolidato orientamento di questa Corte a Sezioni Unite per il quale “La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 6, spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacchè sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. (…)” (così Cass. S.U., 14 gennaio 2009, n. 555; nello stesso senso anche Cass. S.U., 22 dicembre 2010, n. 25983, in fattispecie analoghe alla presente, in quanto relative a provvedimenti di fermo disposti ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69);
– nel caso di specie, è impugnato un provvedimento adottato dal Segretario Generale del Comune di San Severo per la somma di Euro 35.869,75, dovuta, a titolo di rimborso spese legali in favore del ricorrente G., ex Sindaco dello stesso Comune, prosciolto in sede penale; il fermo è fondato sul presupposto dell’esistenza di un credito erariale sorto in favore del Comune nei confronti dello stesso G. per la somma di Euro 206.582,27, oltre interessi e spese, per effetto della sentenza della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Puglia n. 465/2003, confermata in appello dalla sentenza n. 12/2007 della Corte dei Conti – sezione seconda giurisdizionale centrale;
– le ragioni di impugnazione attengono a pretesi vizi propri del provvedimento di fermo amministrativo, in relazione al disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 6, nonchè alle norme della L. n. 241 del 1990, che si assumono violate nel procedimento di adozione del provvedimento;
– in applicazione dell’orientamento sopra richiamato (peraltro conforme a quello seguito in materia di fermo amministrativo anche nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: cfr., tra le tante, Cass. S.U., 7 luglio 2014, n. 15425; nonchè, di recente, Cass. S.U., 17 gennaio 2017, n. 959) la giurisdizione si radica in capo alla Corte dei Conti, quale giudice delle controversie in materia di risarcimento del danno erariale, essendo il provvedimento impugnato strumentale alla tutela del credito rivendicato dal Comune nei confronti del G. per il riconosciuto danno erariale;
– non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflitto sollevato d’ufficio, senza che le parti abbiano svolto attività difensiva in sede di legittimità.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice contabile.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di G.G. riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017