Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10561 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10561 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 18544-2013 proposto da:
FALLIMENTO EURO 2000 SRL 00867960908, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CIMINO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SPERANZA
BENENATI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione in carica, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO SADURNY, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE CUDONI giusta procura in calce
al controricorso;

Data pubblicazione: 20/05/2016

contraticorrente avverso la sentenza n. 182/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI dell’i 1/05/2012,
depositata il 20/06/2012;

12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Maria Speranza Balenati difensore delal ricorrente
che ha chiesto la trattazione in P.U.;
udito l’Avvocato Claudio Sadurdy difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti, rilevato che la
Curatela del Fallimento della Euro 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per
cassazione della sentenza, depositata il 20 giugno 2012, con la quale la
Corte d’appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari, in
accoglimento dell’appello proposto da Banco di Sardegna s.p.a.
avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n.1129/07, ha rigettato la
domanda della Curatela diretta alla revocatoria ex art.67 comma 2 1.fall.
di alcune rimesse effettuate dalla società fallita nell’anno anteriore alla
sentenza di fallimento;
che l’intimata Banco di Sardegna s.p.a. resiste con controricorso;
considerato che la sentenza impugnata ha escluso che le rimesse in
questione avessero natura solutoria, avendo ritenuto provata
documentalmente dal Banco, contrariamente a quanto ritenuto dal
tribunale, la conclusione di contratto di apertura di linee di credito a

Ric. 2013 n. 18544 sez. M1 ud. 12-02-2016
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

favore della società in bonis (per importi superiori a quelli raggiunti dal
passivo del conto alle date delle rimesse) attraverso la produzione in
giudizio: a) della lettera del 16.2.1996 con la quale il Banco dichiarava
di aderire alla richiesta della correntista di concessione di tali linee di
credito, alle condizioni regolatrici prevista nel contratto di conto

revocava ogni affidamento; c)degli estratti conto dai quali risulta il
periodico addebito alla correntista di spese di pratiche fido e di spese
allestimento pratica fido;
che con unico mezzo la Curatela lamenta la violazione dell’art.3 legge
n.154/1992 e dell’art.2704 cod.civ., sostenendo che la lettera sub a) è,
da un lato, priva di data certa, e d’altro lato, essendo priva del suo
presupposto costituito dalla richiesta scritta di concessione delle lince
di credito, non può considerarsi prova scritta di un contratto di
apertura di credito;
ritenuto che la doglianza, così prospettata, sia inammissibile;
che invero il ricorso non pare contenere specifiche indicazioni dalle
quali evincere se, come ed in quale luogo del processo di merito sia
stata utilmente contestata dall’odierno ricorrente la mancanza di data
certa della scrittura in questione e la mancanza di prova scritta della
richiesta di apertura di credito, non apparendo ammissibile che tali
questioni siano poste per la prima volta in questa sede di legittimità
(come più volte affermato da questa Corte, anche in relazione alla
questione di nullità di un contratto del quale sia stato chiesto
l’adempimento: cfr. Cass.n.11406/98; n.1679/00; n.13807/04);
che d’altra parte la valutazione in ordine alla prova fornita dalla parte è
riservata al giudice di merito, ed è quindi come tale sottratta al
controllo di legittimità, salva la ricorrenza di un vizio di motivazione
che nella specie non pare oggetto di denuncia in ricorso;
Ric. 2013 n. 18544 sez. M1 – ud. 12-02-2016
-3-

corrente; b) della successiva lettera del 2.4.1998 con la quale il Banco

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio
a norma dell’art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio
condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile.”
2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria
depositata dalla resistente (la memoria del ricorrente è irricevibile in

comma II cod.proc.civ.) e sentiti i difensori di entrambe le parti,
condivide le considerazioni esposte nella relazione, che non ritiene
superate dalla replica di parte ricorrente, la quale ha evidenziato un
passo del controricorso e fatto generico riferimento al contenuto della
sentenza di primo grado onde affermare che le questioni poste in
ricorso fossero state già prospettate nel giudizio di merito.
Deve invero rammentarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata
di questa Corte (ex plurimis: Cass. n.14783/15; n.14541/14;
n.4782/12; n. 16315/07), dall’art.366 nn.3 e 6 cod.proc.civ. emerge il
principio secondo cui è indispensabile che dal contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale,
sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle
critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, ciò al fine di
permettere al giudice di legittimità la valutazione della ammissibilità e
della fondatezza di tali ragioni solo sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, senza la necessità di far rinvio o accedere a fonti
estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al
pregresso giudizio di merito. Nella specie, era dunque onere della parte
ricorrente precisare in ricorso come ed in quale sede del giudizio di
merito fosse stata eccepita la carenza di data certa della lettera di
comunicazione della avvenuta concessione dell’affidamento, e posta la
questione della mancanza di prova di una richiesta in tal senso da parte
della correntista; questioni che, come ripetutamente affermato da
Ric. 2013 n. 18544 sez. M1 – ud. 12-02-2016
-4-

quanto pervenuta il 9 febbraio, oltre il termine previsto dall’art.380 bis

questa Corte (cfr.sopra), non possono essere prospettate per la prima
volta in sede di legittimità. Tale onere è rimasto inadempiuto dalla
parte ricorrente: non utilmente —per quanto detto- la Curatela fa
riferimento in memoria al contenuto del controricorso, dal quale in
ogni caso emerge soltanto una generica contestazione espressa dalla

richiamato.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con
la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle
spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la parte
ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo
giudizio, in C 4.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi) oltre spese generali
forfetarie e accessori di legge.
Da’ inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002,
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2016
Il presid

Curatela in sede di merito, priva di riferimenti al documento innanzi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA