Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10561 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGINI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CIV SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2005 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 15.5.2006 è stato notificato al “Fallimento Soc. CIV a r.S.” – in persona del curatore D.C.B. – un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 24.5.2005), che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Macerata n. 179/01/2002, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni.

Non ha svolto attività difensiva la parte contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 23.2.2011, in cui il PO ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni l’Amministrazione aveva rettificato la dichiarazione del sostituto d’imposta per l’anno 1983 e contestato alla contribuente società omesso versamento di ritenute d’acconto per il 1983 sugli utili presumibilmente distribuiti ai soci sul maggior imponibile societario oggetto di diverso ed autonomo accertamento (sull’assunto dell’esistenza di costi indeducibili pure riferiti al 1983). Il ricorso della contribuente società avverso l’avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni era stato accolto dalla CTP di Macerata (con conseguente annullamento del provvedimento; il successivo appello proposto dall’Agenzia è stato respinto dalla adita CTR di Ancona.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’accertamento che costituisce presupposto di quello per cui è causa era già stato esaminato ed annullato (per difetto di prova dei fatti contestati: e cioè annotazione di iatture inesistenti) dalla CI P di Macerata con sentenza n. 180/2002) e che dette conclusioni potevano essere condivise anche a proposito dell’avviso di accertamento qui in esame, con la conseguenza dell’annullamento anche di detto ultimo provvedimento.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 11.895.00 circa – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e dell’Agenzia, per difetto di notifica del ricorso medesimo alla parte legittimata.

Si desume infatti dalla relata di notifica dell’atto introduttivo del giudizio che quest’ultimo è stato indirizzato al medesimo dott. D.C.B. che risultava essere curatore e legale rappresentante del fallimento della CIV srl, curatore il quale ha dichiarato al messo notificatore di non voler ricevere la notifica per avere “chiuso il fallimento della società CIV da circa cinque anni”.

A fronte di questa dichiarazione di giustificato rifiuto a ricevere la notifica, l’Agenzia ricorrente nulla ha fatto per acclarare chi fosse il soggetto legittimato a ricevere la predetta notifica ne a certificare se effettivamente il fallimento fosse stato chiuso ovvero se la dichiarazione in argomento fosse contraria al vero.

Siffatta condotta astensiva induce la Corte a ritenere presumibilmente conforme al vero la dichiarazione del curatore fallimentare (peraltro pubblico ufficiale nell’espletamento delle proprie funzioni officiose), onde deve concludersi che la perdita della capacità processuale da parte del curatore si è verificata nel corso del giudizio di secondo grado, giudizio nel corso del quale risulta peraltro che la curatela non si fosse costituita.

In definitiva, non resta che fare applicazione dei principi in materia insegnati da questa Corte secondo cui:” Qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, la chiusura del fallimento con perdita della capacità processuale da parte del curatore e riacquisto della stessa da parte del fallito) si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ..

dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato.

Pertanto. l’impugnazione effettuata alla parte non più legittimala è affetta da nullità rilevabile d’ufficio e, limitatamente ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, suscettibile di sanatoria con efficacia solo “ex nunc”, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3351 del 14/02/2007).

In applicazione del predetto principio, non resta alla Corte che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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