Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10560 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 28/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.28/04/2017),  n. 10560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 332/2016 proposto da:

COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BASENTO 37, presso lo studio dell’avvocato

GIUSI RINALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIANGIACOMO MARTINUZZI e CLAUDIA MICELLI;

– ricorrente –

contro

UDINESE CALCIO S.P.A., COMPAGNIE FRANCAIS D’ASSURANCE POUR LE

COMMERCE EXTERIEUR;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

349/2014 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di TRIESTE.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che concluso per la

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con ricorso notificato al Comune di Udine il 1 ottobre 2014 e con motivi aggiunti notificati il 29 ottobre 2014 la società Udinese Calcio s.p.a. impugnava dinanzi al TAR per il Friuli – Venezia Giulia due determinazioni dirigenziali, l’una del 13 giugno 2014 (con la quale il Dirigente dei Servizi Educativi e Sportivi del Comune definiva i rapporti tra le parti in forza della convenzione n. 843 rep. 29 giugno 2011, relativa alla concessione d’uso alla società calcistica dello Stadio Friuli al fine della gestione dello stesso e dei relativi servizi, ritenendo l’inadempimento della società all’art. 1, comma 1, ambito B, della convenzione, che prevedeva l’esecuzione di lavori in conto canoni, e concludendo per un debito della stessa verso il Comune pari all’importo complessivo di Euro 906.768,38) e l’altra del 29 settembre 2014 (con la quale era escussa la garanzia prestata in forza della convenzione, con intimazione alla società Coface Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a. del pagamento, entro 15 giorni, della somma predetta di Euro 906.768,30), nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tutti specificati in ricorso;

– il Comune di Udine, regolarmente costituito, depositava memoria, con la quale, oltre a resistere nel merito, contestava la giurisdizione del giudice amministrativo;

– il Comune propone regolamento preventivo di giurisdizione, con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo posta il 24 novembre 2015, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario;

– la società Udinese Calcio s.p.a., pur regolarmente intimata, non ha svolto difese in questa sede;

– il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la controversia ha ad oggetto i canoni dovuti dalla Udinese Calcio s.p.a. al Comune di Udine al netto delle opere di miglioramento realizzate in conto canoni, ai sensi dell’art. 8 della convenzione disciplinante i rapporti tra le parti relativamente alla concessione d’uso e gestione dello stadio Friuli;

– ancora, ha ad oggetto l’escussione della garanzia relativa agli obblighi assunti dalla società con la detta convenzione, prestata in adempimento di apposita clausola di questa con polizza fideiussoria rilasciata da Coface Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a.;

– riguardo all’individuazione del giudice avente giurisdizione in merito all’escussione della garanzia, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, di cui è detto pure nelle conclusioni del pubblico ministero, per la quale “La controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonchè la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri” (così Cass. S.U., ord. 23 febbraio 2010, n. 4319; cui adde Cass. S.U. ord., 13 giugno 2012, n. 9592, Cass. S.U. ord., 8 settembre 2015, n. 17741); analogamente è a dirsi qualora si tratti di escussione, da parte di un Comune, di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’adempimento di obblighi ed oneri assunti dal privato in relazione ad un rapporto di concessione di beni pubblici, come nel caso di specie;

– quanto all’individuazione del giudice avente giurisdizione sulle contrapposte ragioni di credito del Comune e della società concessionaria, rileva l’orientamento giurisprudenziale per il quale “In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'”an” che sul “quantum”), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (così Cass. S.U., 24 giugno 2011, n. 13903, nonchè, tra le altre, Cass. S.U., 12 ottobre 2011, n. 20939 e Cass. S.U. 25 novembre 2011, n. 24902);

– nel caso di specie, come nota il ricorrente, vengono in rilievo le determinazioni assunte dal dirigente competente del Comune di Udine in merito all’inadempimento da parte del concessionario delle clausole contrattuali con le quali aveva assunto l’obbligazione di eseguire opere di miglioramento dello stadio, previste dalla convenzione n. 843 rep. del 2011, e di compensazione dei costi di questi lavori con i canoni per la concessione d’uso e gestione dello stadio da corrispondere al Comune, già predeterminati con la convenzione n. 759 rep. del 2010 (per il periodo luglio 2009-giugno 2010) e dalla convenzione n. 843 rep. del 2011 (per il periodo luglio 2010-giugno 2015);

– trattasi, all’evidenza di controversia di contenuto meramente patrimoniale, che non involge poteri autoritativi nè discrezionali del Comune concedente, ma che attiene soltanto alla fase esecutiva delle clausole contrattuali contenute nelle convenzioni e nel successivo accordo stipulato con rogito notarile (col quale la seconda convenzione è stata risolta, salva la definizione dei rapporti ancora pendenti tra le parti ai sensi dell’art. 6.3 e cioè mediante separati accordi da definire successivamente);

– in sintesi, si tratta di accertare i presupposti di fatto per la determinazione del quantum degli esborsi sopportati dalla società per l’esecuzione dei lavori, delibando, dal punto di vista tecnico, la corrispondenza di questi alle previsioni contrattuali, e quindi di procedere alla relativa compensazione con i canoni già determinati, senza che l’Amministrazione possa esercitare alcun potere di intervento per la tutela di interessi generali;

– essendo in discussione soltanto i rapporti di dare-avere tra le parti scaturenti dal rapporto concessorio, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, demandandosi a quest’ultimo anche la decisione sulle spese del presente regolamento di giurisdizione.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui demanda la decisione sulle spese del presente regolamento di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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