Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1056 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1056 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 24056-2011 proposto da:
MONTANA NUOVA SRL 01758790586 in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore ed
inoltre LUCIANO FIOCCO in proprio, elettivamente domiciliati in
ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio
dell’avvocato IOANNUCCI MATTIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato PRIMERANO GIULIO CESARE, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
80224030587 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 20/01/2014

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– controrkorrente nonché contro

– intimata avverso la sentenza n. 1077/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 23.9.2010, depositata 1’11/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.

Ric. 2011 n. 24056 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA;

24056//2011 Montana Nuova srl + 1 c. Ministero Lavoro
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
con cui era stata rigettata la opposizione proposta dalla srl Montana Nuova e dall’amministratore
unico Luciano Fiocco avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del
Lavoro di L’Aquila avente ad oggetto sanzioni amministlative per irregolarità nell’assunzione dei
lavoratori Morgante Angelo, Palma Marzio e Palma Iole.
La Corte territoriale riteneva infatti provate dette irregolarità.
Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso sula base di due motivi.
Resiste con controricorso l’Avvocatura Generale per il Ministero del Lavoro.
Con il primo mezzo la società si duole che l’appello sia stato deciso dalla sezione lavoro della C.A.
di L’Aquila e non dalla sezione civile, nonostante la decisione in primo grado fosse stata emessa
dalla sezione civile;
Con il secondo mezzo si duole che sia stata rigettata la sua opposizione nonostante la mancanza di
prove, a carico dell’Amministrazione, sulla esistenza delle irregolarità contestate, giacché i
lavoratori sentiti come testi nel processo avendo reso dichiarazioni diverse da quelle rese prima in
sede di ispezione.
Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria critica del ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalle argomentazioni di
cui alla memoria;
Che il ricorso è, ammissibile, giacché l’Avvocatura generale si è costituita in giudizio, così sanando
ogni vizio, ma manifestamente infondato;
Infatti, quanto al primo mezzo, l’adozione di un rito diverso non determina la nullità della sentenza.
Quanto al secondo, la censura pecca di autosufficienza, perché non si trascrivono in ricorso dette
dichiarazioni così non consentendo alla Corte di apprezzare l’esistenza dell’asserito contrasto e la
sua effettiva rilevanza sulla decisione.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

1

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila confermava la statuizione di primo grado

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500
per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Il presidente

Così deciso in Roma il 16 settembre 2013.

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