Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1056 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 18/01/2011), n.1056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2329-2010 proposto da:

EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA (già SFET SpA) (OMISSIS) in

persona del Responsabile dell’Unità Contenzioso, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. FERRO MARINO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1183/2009 del TRIBUNALE di UDINE del 4.6.09,

depositata il 20/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 5.6.10 del consigliere designato.

“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra.

PREMESSO:

che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, respingendo l’appello della Società Friulana Esazione Tributi s.p.a. (oggi denominata come in epigrafe ha confermato quella n. 850/06 del Giudice di Pace di Udine che aveva accolto l’apposizione di C. M. avverso un’intimazione di pagamento conseguente alla notifica di una cartella esattoriale, ad oggetto di sanzioni amministrative, sul preliminare rilievo della nullità della relazione di notifica della cartella suddetta, perchè carente dell’indicazione della persona fisica, appartenente all’esattoria, che, avvalendosi della facoltà prevista dal D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26, aveva inviato la lettera raccomandata; ciò in quanto la particolarità della speciale procedura prevista dalla norma citata non esonererebbe dal rispetto delle norme del codice di rito e della L. n. 800 del 1982 (sulle notificazioni a mezzo del servizio postale), ma facendo leva proprio sulla responsabilità, anche penale, dei messi notificatori, esigerebbe che questi fossero sempre identificabili.

OSSERVA:

il ricorso deve essere accolto per la palese fondatezza dell’unico motivo dedotto (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26) ed alla luce del più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, espresso dalla sent. n. 14327/09 della sezione tributaria, a termini del quale “In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parie dell’esattore.

nel quale caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, comma penultimo, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma prescelta, a fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione).

Sulla scorta del suesposto principio, dal quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare deve ritenersi erronea, in un contesto nel quale non è stata posta in dubbio la provenienza dell’atto, spedito e recapitato a mezzo del servizio postale, dalla società concessionaria del servizio esattoriale, l’argomentazione secondo la quale non sarebbe stato identificabile il messo notificatore, posto che tale qualità competeva esclusivamente all’agente del servizio postale, che aveva, su istanza dell’esattoria, proceduto al recapito della copia della cartella al destinatario, redigendo l’avviso di ricevimento, il cui contenuto in virtù della speciale disposizione sopra citata, integrava a tutti gli effetti la relazione di avvenuta notifica.

Si propone, pertanto la cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, con accoglimento nel merito dell’appello e rigetto dell’opposizione, per quanto di residuo interesse (risultando, dalla sentenza impugnata, eseguito un parziale sgravio delle sanzioni indicate nella cartella opposta)”.

Tanto premesso, non essendo state depositate memorie, nè formulate osservazioni in camera di consiglio, condividendo integralmente il collegio la proposta del relatore, provvede in conformità alla stessa.

Giusti motivi, infine, comportano l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi del processo, in considerazione sia della parziale cessazione della materia del contendere (tenuto conto dello sgravio, di cui è menzione nella sentenza impugnata, accordato all’opponente, riducendosi a circa la metà, da Euro 2.249,57 ad Euro 1153,34, l’importo della somma di cui alla cartella), sia della non univocità della giurisprudenza sulla questione dedotta in ricorso, anteriormente alla pronunzia citata dal relatore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ed, n accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta per quanto di residuo interesse l’opposizione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del processo.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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