Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10559 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CIV SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2005 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il (OMISSIS) è stato notificato alla “CIV srl” in fallimento un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 24.5.2005), che ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Macerata n. 180/01/2002. che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPRG-ILOR per l’anno 1983.

Non ha svolto attività difensiva la parte contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 23.2.2011 in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Agenzia aveva escluso l’importo di determinate fatture dai costi dichiarati in deduzione da parte della odierna intimata, recuperando la relativa imposta ai fini IRPEG-ILOR e irrogando le conseguenti sanzioni, sull’assunto che si trattasse di fatture relative ad operazioni inesistenti, siccome era risultato da un pvc dell’Ufficio IVA di Macerata di data 18.7.1986 ed in un pvc della GdF di Firenze concernenti terze ditte e cioè tale “ditta Montani” di Cascinale e tale “ditta F.lli Berardinelli” di (OMISSIS). L’impugnazione di detto avviso è stata accolta da parte della CTP di Macerata e l’appello dell’Agenzia è stato poi respinto da parte della CTR di Ancona.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR. oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso dell’insussistenza di prova certa o di idonea prova presuntiva in ordine alla postulata inesistenza delle fatture emesse dalle ditte terze nei confronti della odierna intimata, non essendo a ciò idonei “gli argomenti” su cui l’Ufficio fonda il suo assunto, appunto perchè trattasi di fatti verificati solo a carico delle ditte emittenti. La contribuente, d’altronde, aveva anche esibito ai verbalizzanti la documentazione da cui si desumeva che le operazioni di acquisto erano “effettive”.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite in Euro 39.000,00 – con la richiesta che sia cassala la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 -data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali- dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione degli artt. 2697 e 2698 c.c.”).

Con l’anzidetto motivo la parte si duole del fatto che – per quanto concerne i costi, riduttivi della complessiva obbligazione tributaria della contribuente società – la prova dei fatti sia stata posta dal giudice di secondo grado in capo all’Amministrazione, mentre invece essa incombe alla parte contribuente ed obbligata, anche attesi gli indizi che erano stati dedotti a sostegno dell’atto di appello.

Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

E’ ben vero infatti che è ormai assodato l’indirizzo giurisprudenziale (per tutte Cass. Sez. 5, Sez. 5, Sentenza n. 6311 del 10/03/2008) secondo cui: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo, utilizzando documentazione reperita presso terzi e da costoro elaborata, purchè fornisca la prova, anche attraverso presunzioni, della veridicità di tale documentazione e, conseguentemente. dell’inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale in quanto in essa si affermava apoditticamente, e senza alcuna valutazione nei termini che precedono, l’inutilizzabilità della documentazione non elaborata dal contribuente)”.

E, per diversa fattispecie: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale” (Sez. 5 Sentenza n. 1023 del 18/01/2008).

E’ anche vero – d’altra parte – che vige nel rito di cassazione il principio secondo cui: “Poichè l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).

Nella specie di causa, perciò, la parte ricorrente avrebbe dovuto documentare (ovvero debitamente specificare in atto, con modalità esaurienti ed aulosufficienti, indicandone il luogo di reperimento nei fascicoli di parte) il contenuto della documentazione reperita presso terzi; ovvero le allegate dichiarazioni di tale “factotum della Alex”; ovvero le risultanze secondo cui la ditta Montani era costituita da un solo titolare nato nel 1912, senza maestranze, nè attrezzature … etc., circostanza che -a detta della ricorrente medesima – integrerebbero gli elementi indiziari o presuntivi idonei a consentire la ricostruzione induttiva del reddito o comunque il disconoscimento dei costi di cui qui trattasi, elementi a cui – invece – il giudice del merito ha negato che si possa assegnare l’asserito valore indiziario, con la conseguente inversione dell’onus probandi, anche alla luce della documentazione esibita dalla società contribuente.

Non avendo ciò fatto la parte ricorrente, ed essendosi quest’ultima limitata ad una pura e semplice asserzione dell’esistenza di elementi indiziar idonei a determinare quell’inversione dell’onere probatorio donde si genererebbe poi la violazione delle norme codicistiche che regolano il sistema di detti oneri probatori, il ricorso non può che essere giudicato inammissibile, per la realizzala violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Nulla sulle spese, in difetto di espletamento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze. Rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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