Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10558 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 21/04/2021), n.10558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7604-2015 proposto da:

C.G., D.M., D.G., D.A.,

D.M.G., tutti nella qualità di eredi di

D.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUGLIO ARISTIDE

SARTURIO 57, presso lo studio dell’avvocato TITO FESTA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA ELIA;

– ricorrenti –

contro

– CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e

difende;

– EQUITALIA SUD S.P.A., fusione per incorporazione ad EQUITALIA ETR

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso

lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1941/2014 del TRIBUNALE di TRANI, depositata

il 16/09/2014 R.G.N. 7246/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

CONSIDERATO E RITENUTO CHE

1. in vista dell’Adunanza camerale le attuali parti ricorrenti hanno depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando di aver presentato, quanto all’iscrizione ipotecaria opposta, richiesta di definizione agevolata L. n. 145 del 2019, ex art. 1, comma 198 (rottamazione ter), che detta richiesta era stata accettata e che il pagamento del dovuto era avvenuto;

2. alla memoria hanno allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e bollettini di pagamento;

3. non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria;

4. va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018; n. 11540 del 2019) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;

5. venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che le parti ricorrenti hanno documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed anche di aver pagato gli importi dovuti;

6. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione e la Cassa previdenziale non hanno depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla hanno osservato ed in particolare nulla hanno eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non hanno eccepito che non siano stati loro notificati ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2);

7. ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che la parti intimate concordino sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge;

8. risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata;

9. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata;

10. non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

 

 

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