Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10557 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 28/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.28/04/2017),  n. 10557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8583/2015 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RENATE VON GUGGENBERG, LAURA FADANELLI,

CRISTINA BERNARDI e STEPHAN BEIKIRCHER;

– ricorrente –

contro

EISACKWERK S.R.L., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCO MELLAIA e ANTON VON WALTHER;

– resistente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE,

depositata il 20/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

uditi gli Avvocati Michele COSTA e Franco MELLAIA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO

IACOVIELLO Mauro, che ha concluso chiedendo la cassazione senza

rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Eisackwerk s.r.l., con domanda del 3 luglio 2006, chiedeva alla Provincia Autonoma di Bolzano di ottenere una concessione di grande derivazione di acqua pubblica, a scopo idroelettrico. Poichè erano state presentate diverse domande in concorrenza tra loro, veniva svolta l’istruttoria, acquisendo i relativi pareri. In particolare, la conferenza dei servizi in materia ambientale esprimeva parere negativo per la domanda della società predetta, sicchè la domanda veniva rigettata con Delib. 27 agosto 2012, n. 1280.

Nello stesso giorno del 27 agosto 2012 la Giunta Provinciale di Bolzano, con Delib. n. 1220, disponeva la soggezione a gara pubblica di tutte le concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici con potenza nominale annua di kw 3.000, e stabiliva la contestuale archiviazione delle pregresse istanze.

2. La società Eisackwerk s.r.l. proponeva distinti ricorsi avverso entrambe le deliberazioni. Il ricorso avente ad oggetto la Delib. n. 1280 era iscritto al ruolo generale del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche col n. 309 dell’anno 2012; resisteva in questo giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano.

Il TSAP decideva con la sentenza qui impugnata, avente il n. 9/2015, pubblicata il 20 gennaio 2015. Questa, benchè relativa alla Delib. n. 1280 del 2012 (il cui numero è indicato nell’epigrafe con correzione a penna), ha accolto il ricorso con motivazione identica a quella della sentenza n. 18/2015 (con la quale il TSAP, su ricorso della stessa società, ha annullato la diversa Delib. Giunta Provinciale n. 1220 del 2012, avente ad oggetto l’archiviazione delle istanze), conclusiva del giudizio iscritto col n. 310/2012 R.G..

Il dispositivo della sentenza n. 9/15 qui impugnata è di accoglimento di ricorso e quindi di annullamento della deliberazione impugnata che, per effetto della correzione contenuta nell’epigrafe, risulta essere quella n. 1280 del 2012.

3. Per la cassazione di tale sentenza la Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto un ricorso sulla base di sei motivi.

Non è stato notificato controricorso, ma il procuratore della società Eisackwerk s.r.l. ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, pone la questione dell’omissione di pronuncia sui motivi di ricorso e dell’extrapetizione della sentenza impugnata, nonchè dell’individuazione del mezzo di impugnazione.

Nell’esporre i fatti rilevanti, evidenzia che il TSAP, con la sentenza qui impugnata, è incorso nella violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato in quanto ha rigettato il ricorso sub RG 309/12 che aveva ad oggetto la Delib. Giunta Provinciale n. 1280 del 2012, “trascrivendo pari pari la sentenza n. 18/2015 che aveva ad oggetto la medesima domanda della Eisackwerk (GS/8925 del 27.09.2011) e con cui era stata impugnata una diversa Delib. Giunta Provinciale n. 1220 del 2012 (…)”.

Precisa che la sentenza n. 9/2015 è stata impugnata anche per revocazione.

2. Dati questi fatti, va applicato il principio di diritto, già affermato da queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 (T.U. delle acque) – che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 – qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extra petizione, l’impugnazione esperibile è l’istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, di cui ai successivi artt. 200 – 202 dello stesso T.U., esperibile, invece, in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204” (così Cass. S.U. 12 gennaio 2011, n. 505 e Cass. S.U. 6 maggio 2014, n.9662).

Nel caso di specie, peraltro, l’istituto della rettificazione della sentenza, previsto dal T.U. sulle acque, art. 204, è stato ritenuto applicabile alla sentenza n. 9/15, con la sentenza sopravvenuta del TSAP n. 354, Delib. 9 novembre 2016, pubblicata il 27 dicembre 2016, con la quale è stata disposta la conversione della domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, in domanda di rettificazione ed il ricorso per rettificazione è stato accolto, con rigetto dell’originario ricorso n. 309/2012 R.G.

Il presente ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Le articolate vicende processuali sopra sinteticamente riportate costituiscono ragione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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