Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10557 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9245/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in Roma Via G. Belli

36 int. 10 presso lo studio dell’Avv. Ornella Manfredini, che lo

rappresenta, disgiuntamente, con l’Avv. Nino Scripelliti e con

l’Avv. Elena Bellandi;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 18/8/2012 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 10/02/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 18/8/12 depositata in data 10 febbraio 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza n. 98/19/09 della Commissione tributaria provinciale di Firenze che a sua volta aveva rigettato il ricorso del contribuente, tassista, relativo ad avviso di accertamento II.DD., IRAP e IVA 2003, con cui erano stati rideterminati maggiori ricavi relativi all’anno di imposta.

– La CTR riformava la decisione di primo grado, condividendo la prospettazione del contribuente, ritenendo che l’Agenzia non potesse fondare l’accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), in presenza di contabilità formalmente regolare e di mancata contestazione del numero di chilometri annui percorsi in servizio taxi, non avendo dimostrato in modo adeguato quale fosse la lunghezza della corsa media nell’anno di imposta nè la resa chilometrica relativa.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo due motivi. Il contribuente ha resistito depositando controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, ma l’eccezione non trova fondamento, avendo l’Agenzia riassunto il contenuto dell’avviso di accertamento, del processo di primo e secondo grado, i passaggi della motivazione della sentenza censurati e allegato integralmente la sentenza della CTR.

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, convertito in L. n. 427 del 1993, per aver la CTR ritenuto che la presenza di contabilità formalmente corretta, pur in presenza di gravi incongruenze tra dichiarazione e studio di settore, inibisse all’Agenzia il ricorso ad un accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).

– Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’Agenzia deduce in relazione alla medesima unitaria ratio decidendi anche l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il giudice d’appello ha ritenuto verosimilmente reali le circostanze evidenziate dall’Ufficio (anomali corrispettivi giornalieri costanti ed esigui), ma le ha ritenuti assimilabili a presunzioni semplici e quindi soggette ad integrazione attraverso ulteriori elementi obiettivi di riscontro, ed inoltre laddove ha pretermesso la valutazione delle ulteriori circostanze evidenziate nell’accertamento.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto ammissibili nella loro formulazione a differenza di quanto argomentato dal contribuente da ultimo in memoria, perchè connessi e diretti a censurare la medesima ratio decidendi sotto i due versanti del vizio motivazionale e della violazione di legge per erronea applicazione del canone dell’onere della prova, e sono fondati. Va al riguardo ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui “La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019, Rv. 655077 – 01); dello stesso tenore, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22347 del 13/09/2018, Rv. 650233 – 01).

– Nondimeno, nel caso di specie, l’accertamento non è fondato solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato, idoneo comunque, per il principio giurisprudenziale sopra richiamato, a generare presunzioni gravi precise e concordanti, dal momento che i parametri applicati rappresentando la risultante dell’estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, (Cass. 20 febbraio 2015 n. 3415; Cass. 13 luglio 2016 n. 14288). Nel caso in esame, come ammesso dallo stesso contribuente a pag. 24 del controricorso, l’avviso di accertamento è fondato dall’Agenzia anche su “circostanze extracontabili, inerenti le caratteristiche e le condizioni di esercizio dell’attività di tassista”, in particolare “inerenti gli introiti giornalieri costanti, che non rifletterebbero (…) le variazioni stagionali connesse ai flussi di turismo in città e la misura dei ricavi, esigua (…) per una città come (OMISSIS), ricca di eventi culturali e a limitata viabilità privata”. Inoltre, dall’incrocio tra i dati dichiarati dallo stesso contribuente nello studio di settore e i costi contabilizzati, risultano numerose incongruenze non giustificate, tra cui per importanza si evidenzia la scarsità del reddito di impresa dichiarato, con una resa chilometrica inferiore al tariffario comunale inidonea a remunerare il rischio dell’attività di impresa, tenuto conto che la sola licenza di tassista a (OMISSIS) aveva un valore al tempo compreso tra 300 e 400.000 Euro, le schede carburanti recanti rifornimenti con cadenze temporali e importi costanti per ogni mese, è esiguità dei costi di manutenzione rispetto al rilevante impiego del mezzo.

– In presenza di tali elementi, pienamente idonei a fondare presunzioni gravi precise e concordanti, era il contribuente a dover fornire giustificazioni e non, come ritenuto dal giudice d’appello e reiterato dal controricorrente, l’Agenzia a dover fornire ulteriori “elementi indiziari gravi precisi e concordanti che valgano ad integrare la prova”. L’affermazione della CTR che accerta in fatto le anomalie sopra evidenziate risultanti dalla compilazione dello studio di settore e dall’accertamento e che nondimeno svaluta tali elementi extracontabili costituisce ad un tempo sia una contraddittoria motivazione, sia erroneo governo del canone dell’onere della prova che la consolidata interpretazione giurisprudenziale applica a casi analoghi al presente ponendolo a carico del contribuente, principi da cui non vi sono ragioni per discostarsi nella fattispecie.

– Infine, alla luce di quanto precede sussiste anche l’interesse a censurare la motivazione della sentenza, a differenza di quanto argomentato in controricorso, nè si configura nel caso di specie alcuna presunzione di secondo grado.

– Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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