Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10556 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

– B.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAGLIARELLO ANGELO, giusta mandato in calce al controricorso;

– T.N.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA

ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA

LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 724/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/11/2005 R.G.N. 873/04 + Altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 20.9 – 8.11.2005 ha confermato le sentenze di primo grado nella parte in cui avevano ritenuto la nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi da T.N.R. e B.M.E.;

in parziale riforma di dette sentenze ha condannato la parte datoriale al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora. Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su cinque motivi e illustrato con memoria. Le intimate T.N.R. e B.M.E. hanno resistito con distinti controricorsi;

T.N.R. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ stato notificato alla B. a mezzo del servizio postale, con raccomandata che, giusta la relata in calce, risulta spedita l’8.11.2006, ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (nel testo all’epoca vigente) per ricorrere per Cassazione. Poiche’, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento della notifica per il notificante si ha per verificato al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (cfr, ex plurimis, Cass., n. 239/2006), l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso svolta dalla B. risulta infondata.

2. I contratti in relazione ai quali e’ stata ritenuta l’illegittimita’ del termine sono stati conclusi, per entrambe le intimate, a norma dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

3. La Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha attribuito rilievo decisivo al fatto che, avendo le parti raggiunto un’intesa originariamente priva di termine, le stesse avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilita’ di procedere con assunzioni a termine, limite fissato inizialmente al 31 gennaio 1998 e successivamente al 30 aprile 1998; i contratti a termine in esame, stipulati in epoca successiva all’ultimo dei termini sopra indicati, erano illegittimi in quanto privi del supporto derogatorio.

4. Con i primi tre motivi, tra loro connessi e da esaminare congiuntamente, la ricorrente ha contestato, fra l’altro, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo dei 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi, deducendo, in particolare, che questi ultimi accordi avevano natura meramente ricognitiva. Tale censura e’ infondata.

Con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione..), dopo il 30 aprile 1998.

Premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data (OMISSIS), ha reputato che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In particolare e’ stato osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti, nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

E’ stato altresi’ rilevato che tale interpretazione e’ rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine e’ stata ritenuta corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e, cioe’, quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione e’ comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, ex plurimis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato, atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non sono sorrette da argomenti che non siano gia’ stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravita’ da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti.

5. Il quarto mezzo e’ inammissibile per carenza di interesse, concernendo un contratto concluso dalla B. nella vigenza del D.Lgs. n. 358 del 2001 e, come tale, successivo a quello a partire dal quale e’ stata ritenuta la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

6. Con il quinto mezzo viene censurata la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la Societa’ al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora del datore di lavoro;

la societa’ ricorrente denuncia in sostanza la violazione del principio di corrispettivita’ delle prestazioni oltre che della disciplina privatistica in tema di onere probatorio.

Il motivo e’ da ritenersi infondato in base all’insegnamento di questa Corte Suprema (cfr, Cass., SU, 8 ottobre 2002 n. 14381, nonche’, ex plurimis, Cass. 13 aprile 2007 n. 8903) che, con riferimento all’analoga ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di piu’ contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimita’ dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto puo’ ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilita’ della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c.; la censura presenta inoltre profili di inammissibilita’, per violazione del principio di autosufficienza, per non essere stato riprodotto nel ricorso il testo del documento di cui viene contestata l’idoneita’ a costituire atto di costituzione in mora (cfr, ex plurimis, Cass. 10 agosto 2004 n. 15412).

7. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuna intimata, in Euro 33,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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