Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10556 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

CARBONE MODA s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 99/52/06, depositata il 20 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’Avvocato dello Stato Dettori Bruno per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso per mancata notifica, o, in subordine, per l’inammissibilità

o l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Che il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la parziale illegittimità dell’avviso di rettifica dell’IVA emesso, per l’anno 1993, nei confronti della Carbone Moda s.r.l.;

che, eseguita da parte dei ricorrenti la rinnovazione della notificazione del ricorso – disposta da questa Corte, per nullità della prima notifica, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 25 marzo 2009 -, la contribuente non si è costituita;

che, con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza pubblica del 4 ottobre 2010, il Collegio, preso atto che dalla relazione di notifica risultava che il legale rappresentante della società aveva dichiarato che la stessa era fallita, ha nuovamente disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al curatore del fallimento, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (avvenuta in data 27 ottobre 2010).

che i ricorrenti non hanno adempiuto a tale incombente;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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