Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10556 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 04/06/2020), n.10556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5560-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2885/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 2885/5/2017, depositata il 03/08/2017, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure avente ad oggetto il diritto di F.C. al rimborso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, delle imposte IRPEF ed ILOR per gli anni 1990-1991-1992;

la CTR, per quanto di interesse, ha fondato il riconoscimento del diritto al rimborso, con riferimento alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, con il quale è stato espressamente sancito tale diritto per i contribuenti che non svolgono attività d’impresa, e che, titolari di un reddito da lavoro dipendente, siano residenti nei territori interessati dal sisma verificatosi in Sicilia nel 1990;

avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;

F.C., regolarmente intimata, non resiste.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e della sesta Dir. n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, e dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonchè della Decisione (2015) 5549 “fina” del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, per avere la CTR riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, nonostante lo stesso fosse titolare di reddito d’impresa;

2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16 octies;

3. il primo motivo risulta fondato entro i termini che seguono;

4. la questione oggetto del “thema decidendum” attiene all’applicabilità del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia alla luce della decisione della Corte di Giustizia CEE del 14/08/2015, C (2015) 5549 “final”;

5. nell’originaria formulazione, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, contemplava un’ampia platea di soggetti aventi diritto al rimborso, ed espressamente coloro che “colpiti dal sisma del 13 e 16 novembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato”;

6. le successive modifiche legislative hanno precisato che tale disposizione normativa si applica anche ai titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, confermando, invece, l’esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea (articolo modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. l, comma 6, lett. a), dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 631, lett. a), dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 9, comma 1, lett. a), dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 5, comma 1, lett. a), e da ultimo dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 2, lett. a);

7. alla luce del quadro normativo dianzi richiamato appare evidente che lo svolgimento di un’attività d’impresa costituisca, in via generale, un limite all’applicabilità del beneficio in questione; quadro normativo, pertanto, che nel punto specifico doveva essere necessariamente integrato sulla base del vaglio di compatibilità demandato ai competenti organi della Comunità Europea;

8. su tale versante, in riferimento al beneficio di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, la Commissione UE, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 “final”, confermata poi dal Tribunale di primo grado UE con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, è di conseguenza vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante (Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017) ha stabilito che:” Le misure di aiuto di Stato (introdotte da una serie di leggi italiane elencate nel provvedimento)” che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 108, paragrafo 3, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1407 del 2013, o dal Reg. (CE) n. 717 del 2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. “de minimis” (art. 2 della decisione) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione del Reg. (CE) n. 994 del 1998, art. 1, (….) o da ogni altro regime di aiuto approvato, ma a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3);

9. sempre secondo la Commissione UE (punto 134 della citata pronuncia), “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento “de minimis” applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)”;

10. la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 30213/18, 29483/18, 26750/18, 24376/18, 19060/18, 18803/18, 18246/18, 16624/18, 14328/18, 14324/18), formatasi sulla base della richiamata decisione della Commissione UE ha specificato, in particolare che, spetta al giudice di merito verificare se il beneficio fiscale in disamina, sia in linea con il regolamento “de minimis” applicabile (della citata decisione UE, artt. 2 e 3), e se in difetto dei presupposti di operatività della regola “de minimis”, sussistano le condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/8/2015, C(2015) 5549 “final”, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi del TFUE, art. 107, paragrafo 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (punto 150, lett. b), sempre che sussista” un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (punto 136), il che, presuppone necessariamente (ma non unicamente), che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti assicurative o altre misure di aiuto;

11. al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 cit., l’applicazione dello “ius superveniens”, rappresentato anche dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della L. n. 109 del 2014, art. 1, comma 665;

12. nel caso che occupa, la CTR ha fondato la pronuncia oggetto del gravame in disamina, sul presupposto rappresentato dal tipo di attività svolta dal contribuente (lavoro dipendente), e ciò in contrasto con l’intestazione della suddetta sentenza, che si riferisce a rimborso richiesto per IRPEF, IVA ed altro;

13. peraltro, la natura di detta attività, non emerge dagli atti e non è neanche desumibile con univocità dal tipo di imposte oggetto della domanda di (IRPEF ed ILOR), così come indicate nella motivazione, (Ndr: testo originale non comprensibile) conseguenza, una volta cassata la sentenza impugnata, il giudice di rinvio dovrà accertare la natura dell’attività svolta dal contribuente e la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della L. n. 109 del 2014, art. 1, comma 665, avuto conto, anche, che la nozione Eurounitaria d’impresa include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dallo “status” giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Federation francaise des societes d’assurance; 11/12/1997, Job Centre; 16/06/1987, Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, Selex Istemi Integrati);

14. la decisione della Commissione UE, detta, infatti, una nuova disciplina del rapporto controverso, atteso che incide sulla sussistenza del diritto del contribuente al rimborso richiesto, e costituisce, quindi, “ius superveniens” che, coinvolgendo valutazioni in punto di fatto deve essere devoluto al giudice del merito;

15. va, invece, disatteso il secondo motivo, in quanto le modifiche introdotte con la L. n. 123 del 2017, art. 16 octies, che costituisce “ius superveniens”, con il limite introdotto per l’autorizzazione al rimborso, fino alla concorrenza dell’apposito stanziamento in bilancio, con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso;

16. conclusivamente, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda in conformità ai superiori principi di diritto, regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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