Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10555 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ESPOSITO RUBENS,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimata –

e sul ricorso n. 28906/2006 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5849/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2005 R.G.N. 8819/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

RAI – Radio Televisione Italiana spa chiedeva l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma emessa nella controversia promossa da T.P..

Quest’ultima proponeva a sua volta ricorso incidentale.

Le parti in data 8 marzo 2010 depositavano atto di rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, con reciproca accettazione, sottoscritto anche dai difensori costituiti.

La rinunzia reciproca, reciprocamente accettata, comporta l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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